CCNL Lavanderie – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti un aumento medio sui minimi di 155,00 euro, un incremento dell’elemento perequativo e novità dal punto di vista normativo

Il 28 marzo è stata siglata tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti dell’associazione datoriale Assosistema Confindustria l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore delle lavanderie industriali.
Il contratto che si applica a circa 20.000 addetti e 1200 imprese nei settori alberghiero e sanitario è scaduto lo scorso 31 dicembre. Le Parti Sociali hanno raggiunto l’intesa in tempi brevi al fine di dare una risposta ai lavoratori del settore che stanno attraversando un momento di forte difficoltà a causa dell’inflazione.
Dal punto di vista normativo, affermano le Parti, sono stati introdotti elementi rilevanti, come la maggiorazione delle percentuali previste per il lavoro supplementare e il passaggio automatico dal livello di ingresso A1 al successivo livello A2, dopo 20 mesi dall’assunzione anche in periodi non continuativi. Regolamentato inoltre l’istituto della reperibilità ed istituito l’Organismo Paritetico Nazionale Salute e Sicurezza, con il compito di programmare azioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro, attività formative, studi e ricerche inerenti salute, ambiente e sicurezza.
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento medio sui minimi di 155,00 euro (cat. B1), così distribuito:
– per il settore turismo: 40,00 euro a marzo 2023, 45,00 euro a maggio 2024, 50,00 euro a maggio 2025 e 20,00 a ottobre 2025;
– per il settore sanitario: 20,00 euro a marzo 2023, 20,00 euro a dicembre 2023, 50,00 a giugno 2024 e 65,00 ad aprile 2025.
Aumentato inoltre l’elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la contrattazione di II livello, dagli attuai 260,00 euro a 350,00 euro nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di assistenza sanitaria integrativa è previsto l’aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo sanitario Fasiil, passando da 8,00 a 12,00 euro nel corso del triennio contrattuale.
Nelle prossime settimane l’intesa, relativa al triennio 2023-2025, verrà sottoposta al voto nel corso delle assemblee dei lavoratori del settore. 

Previsti un aumento medio sui minimi di 155,00 euro, un incremento dell'elemento perequativo e novità dal punto di vista normativo

Il 28 marzo è stata siglata tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti dell’associazione datoriale Assosistema Confindustria l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore delle lavanderie industriali.
Il contratto che si applica a circa 20.000 addetti e 1200 imprese nei settori alberghiero e sanitario è scaduto lo scorso 31 dicembre. Le Parti Sociali hanno raggiunto l'intesa in tempi brevi al fine di dare una risposta ai lavoratori del settore che stanno attraversando un momento di forte difficoltà a causa dell'inflazione.
Dal punto di vista normativo, affermano le Parti, sono stati introdotti elementi rilevanti, come la maggiorazione delle percentuali previste per il lavoro supplementare e il passaggio automatico dal livello di ingresso A1 al successivo livello A2, dopo 20 mesi dall’assunzione anche in periodi non continuativi. Regolamentato inoltre l'istituto della reperibilità ed istituito l’Organismo Paritetico Nazionale Salute e Sicurezza, con il compito di programmare azioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro, attività formative, studi e ricerche inerenti salute, ambiente e sicurezza.
Dal punto di vista economico l'accordo prevede un aumento medio sui minimi di 155,00 euro (cat. B1), così distribuito:
- per il settore turismo: 40,00 euro a marzo 2023, 45,00 euro a maggio 2024, 50,00 euro a maggio 2025 e 20,00 a ottobre 2025;
- per il settore sanitario: 20,00 euro a marzo 2023, 20,00 euro a dicembre 2023, 50,00 a giugno 2024 e 65,00 ad aprile 2025.
Aumentato inoltre l'elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la contrattazione di II livello, dagli attuai 260,00 euro a 350,00 euro nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di assistenza sanitaria integrativa è previsto l'aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo sanitario Fasiil, passando da 8,00 a 12,00 euro nel corso del triennio contrattuale.
Nelle prossime settimane l’intesa, relativa al triennio 2023-2025, verrà sottoposta al voto nel corso delle assemblee dei lavoratori del settore. 

Gli adempimenti fiscali nel nuovo decreto legge in arrivo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 marzo 2023, ha dato il via libera a un decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni in materia fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26). 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che, oltre a misure in sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute, contiene anche disposizioni di natura fiscale.

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

La conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 viene estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

 

Viene disciplinata la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

 

Sono modificati i termini previsti dalla Legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale” e, sempre in relazione allo stesso, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023.

 

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

 

Cambiano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

 

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

 

Prevista l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 marzo 2023, ha dato il via libera a un decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni in materia fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26). 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che, oltre a misure in sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute, contiene anche disposizioni di natura fiscale.

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

La conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 viene estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

 

Viene disciplinata la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell'ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

 

Sono modificati i termini previsti dalla Legge di bilancio per l'accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto "ravvedimento speciale" e, sempre in relazione allo stesso, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023.

 

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

 

Cambiano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

 

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

 

Prevista l'istituzione di un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore dei lavoratori - nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi - di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).

Accredito figurativo nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive: modello AP 123

 

L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali da parte degli iscritti alla gestione privata (Messaggio n. 1193 del 28 marzo 2023).

L’INPS, con la circolare n. 129 del 28 novembre 2022, aveva già provveduto a fornire le istruzioni per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali amministrate dall’istituto. Inoltre, attraverso il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, al datore di lavoro erano stati comunicati gli adempimenti da compiere e le modalità di comunicazione, nel caso del lavoratore sospeso per aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Con il messaggio in commento l’INPS chiarisce che, in sede di lavorazione delle istanze, per ottenere la corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le strutture territoriali INPS continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori. Spetta, dunque, alle strutture territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore, il compito di procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello “AP 123”.

Riguardo alla convalida dei modelli “AP123” restano confermate le precedenti istruzioni del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, paragrafo 10, secondo il quale le sedi territoriali devono acquisire la convalida dei prospetti retributivi necessari alla valorizzazione della contribuzione figurativa direttamente dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Resta, dunque, a carico dell’interessato l’onere di produrre i prospetti retributivi, redatti dal datore di lavoro, mentre le sedi territoriali provvedono a trasmetterli, tramite PEC, all’Ispettorato territoriale del lavoro per la convalida. 

Nell’ipotesi in cui non si possa ottenere tale convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro , le sedi territoriali INPS procedono al confronto delle retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile in proprio possesso o spontaneamente prodotta dall’interessato oppure acquisita mediante richiesta all’ITL competente. In ogni caso, i prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro.

 

L'INPS fornisce chiarimenti in merito alla Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali da parte degli iscritti alla gestione privata (Messaggio n. 1193 del 28 marzo 2023).

L'INPS, con la circolare n. 129 del 28 novembre 2022, aveva già provveduto a fornire le istruzioni per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali amministrate dall’istituto. Inoltre, attraverso il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, al datore di lavoro erano stati comunicati gli adempimenti da compiere e le modalità di comunicazione, nel caso del lavoratore sospeso per aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Con il messaggio in commento l'INPS chiarisce che, in sede di lavorazione delle istanze, per ottenere la corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le strutture territoriali INPS continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori. Spetta, dunque, alle strutture territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore, il compito di procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello “AP 123”.

Riguardo alla convalida dei modelli “AP123” restano confermate le precedenti istruzioni del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, paragrafo 10, secondo il quale le sedi territoriali devono acquisire la convalida dei prospetti retributivi necessari alla valorizzazione della contribuzione figurativa direttamente dall'Ispettorato territoriale del lavoro. Resta, dunque, a carico dell’interessato l'onere di produrre i prospetti retributivi, redatti dal datore di lavoro, mentre le sedi territoriali provvedono a trasmetterli, tramite PEC, all'Ispettorato territoriale del lavoro per la convalida. 

Nell'ipotesi in cui non si possa ottenere tale convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro , le sedi territoriali INPS procedono al confronto delle retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile in proprio possesso o spontaneamente prodotta dall’interessato oppure acquisita mediante richiesta all’ITL competente. In ogni caso, i prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro.

Ebav Veneto: versamento del contributo per il superamento del Digital Divide

Corrisposto contributo pari ad euro 1.500,00 per le Aziende del comparto

Entro il 30 aprile 2023, le Aziende riceveranno, a titolo di spese sostenute nel 2022, un contributo corrispondente al 50% di queste, erogabile per un massimo di euro 1.500,00, al fine di favorire il superamento del Digital Divide.
Tale contributo è stato versato:
– per la realizzazione di opere infrastrutturali, ossia, lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
– per nuova strumentazione, ossia, acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguato.
E’ altresì indispensabile che, per ogni versamento richiesto, venga predisposta una sola domanda compilando il riquadro di riferimento.
Al fine di realizzare tale richiesta, si rendono necessarie:
– copia delle fatture quietanzate inerenti la spesa sostenuta dalle quali si desume in modo chiaro e inequivocabile il costo per ogni intervento effettuato di consulenza o progettazione;
– relazione tecnica consulente contenente la descrizione degli obiettivi, finalità, motivazioni e vantaggi dell’innovazione aziendale, in relazione all’attività svolta dall’azienda, ed in relazione all’intervento del consulente.
Tale contributo non è soggetto a trattenute fiscali e deve esser erogato entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav; non sono ammessi pagamenti su conto correnti intestati ad un soggetto diverso da chi richiede il contributo. In aggiunta si specifica anche che, la mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la sua non corresponsione nei tempi previsti.
L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto potrà inoltre erogare il contributo esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Corrisposto contributo pari ad euro 1.500,00 per le Aziende del comparto

Entro il 30 aprile 2023, le Aziende riceveranno, a titolo di spese sostenute nel 2022, un contributo corrispondente al 50% di queste, erogabile per un massimo di euro 1.500,00, al fine di favorire il superamento del Digital Divide.
Tale contributo è stato versato:
- per la realizzazione di opere infrastrutturali, ossia, lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
- per nuova strumentazione, ossia, acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguato.
E’ altresì indispensabile che, per ogni versamento richiesto, venga predisposta una sola domanda compilando il riquadro di riferimento.
Al fine di realizzare tale richiesta, si rendono necessarie:
- copia delle fatture quietanzate inerenti la spesa sostenuta dalle quali si desume in modo chiaro e inequivocabile il costo per ogni intervento effettuato di consulenza o progettazione;
- relazione tecnica consulente contenente la descrizione degli obiettivi, finalità, motivazioni e vantaggi dell’innovazione aziendale, in relazione all’attività svolta dall’azienda, ed in relazione all'intervento del consulente.
Tale contributo non è soggetto a trattenute fiscali e deve esser erogato entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav; non sono ammessi pagamenti su conto correnti intestati ad un soggetto diverso da chi richiede il contributo. In aggiunta si specifica anche che, la mancanza di dichiarazione dell'Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la sua non corresponsione nei tempi previsti.
L'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto potrà inoltre erogare il contributo esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

CIPL Edilizia – Livorno: stabilito l’EVR anno 2023

Elaborate le tabelle relative ai valori dell’EVR da erogare da gennaio a dicembre 2023 

Il 16 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil il verbale di accordo ove vengono allegate le tabelle, distinte tra operai e impiegati, relative ai valori dell’EVR per l’anno 2022, da erogarsi mensilmente, da gennaio a dicembre 2023.
Si specifica che tali tabelle sono state elaborate sulla base dei parametri individuati, su base triennale, nell’accordo integrativo provinciale del 16 maggio 2022: numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, monte salari denunciati in Cassa Edile, numero ore denunciate in Cassa Edile e MOL delle imprese di costruzioni individuato a livello provinciale dal Centro Studi della CCIAA Maremma e Tirreno. 
Di seguito gli importi.

OPERAI
Livello Importo
44,98 euro
43,25 euro
38,06 euro
32,87 euro
IMPIEGATI
Livello Importo
7° quadri e impiegati 65,23 euro
6°impiegati 1°cat. 58,71 euro
5°impiegati 2°cat. 48,92 euro
4°impiegati 4°livello 45,66 euro
3°impiegati 3°categoria 42,40 euro
2°impiegati 4°categoria 38,16 euro
1°impiegati 4°categoria primo impiego 32,61 euro

Elaborate le tabelle relative ai valori dell'EVR da erogare da gennaio a dicembre 2023 

Il 16 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil il verbale di accordo ove vengono allegate le tabelle, distinte tra operai e impiegati, relative ai valori dell'EVR per l'anno 2022, da erogarsi mensilmente, da gennaio a dicembre 2023.
Si specifica che tali tabelle sono state elaborate sulla base dei parametri individuati, su base triennale, nell'accordo integrativo provinciale del 16 maggio 2022: numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, monte salari denunciati in Cassa Edile, numero ore denunciate in Cassa Edile e MOL delle imprese di costruzioni individuato a livello provinciale dal Centro Studi della CCIAA Maremma e Tirreno. 
Di seguito gli importi.

OPERAI
Livello Importo
44,98 euro
43,25 euro
38,06 euro
32,87 euro
IMPIEGATI
Livello Importo
7° quadri e impiegati 65,23 euro
6°impiegati 1°cat. 58,71 euro
5°impiegati 2°cat. 48,92 euro
4°impiegati 4°livello 45,66 euro
3°impiegati 3°categoria 42,40 euro
2°impiegati 4°categoria 38,16 euro
1°impiegati 4°categoria primo impiego 32,61 euro

Consiglio dei ministri: le misure in materia energetica

Nel Decreto legge del governo c’è la riduzione dell’IVA nel settore gas e le agevolazione elettriche per i clienti svantaggiati (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26).

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede, tra l’altro misure in materia energetica. In particolare, è previsto un intervento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per rideterminare le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, per il secondo trimestre del 2023. L’intervento avverrà, tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Per quel che riguarda il settore gas, vengono ridotti l’IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali per il secondo trimestre del 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche),nel caso il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: l’intervento avverrà qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Più nel dettaglio:

– alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);

– alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023.

Sul versante della fornitura di gas naturale , qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019:

– alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

– alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Nel Decreto legge del governo c'è la riduzione dell'IVA nel settore gas e le agevolazione elettriche per i clienti svantaggiati (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26).

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede, tra l'altro misure in materia energetica. In particolare, è previsto un intervento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per rideterminare le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, per il secondo trimestre del 2023. L'intervento avverrà, tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno 2022.

Per quel che riguarda il settore gas, vengono ridotti l'IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali per il secondo trimestre del 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche),nel caso il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: l'intervento avverrà qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Più nel dettaglio:

- alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);

- alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023.

Sul versante della fornitura di gas naturale , qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019:

- alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d'imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d'imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

CIRL Chimica Artigianato – Veneto: prorogato il contratto fino al 29 febbraio 2024

Per effetto dell’accordo è stata prevista la proroga della quota di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato e dell’ERT

Il 21 febbraio 2023 Confartigianato Imprese, Cna Veneto, Casartigiani e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo di proroga del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma, plastica, vetro del Veneto al 29 febbraio 2024.
Considerato il contesto economico di riferimento le Parti Sociali hanno definito la proroga della quota di 2,50 euro, a carico dell’impresa, di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (impiegati, operai, apprendisti professionalizzanti). La quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo di ogni anno. Detta quota è fissa e non riducibile per i rapporti di lavoro part-time.
In relazione al versamento della quota:
– per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023 per le quali sia stata già stata operato il pagamento della quota annua, da parte del datore di lavoro, il versamento non va ripetuto;
– per i lavoratori assunti dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024 la quota sarà invece versata unitamente al primo versamento.
Per effetto dell’accordo è stata altresì prorogata fino al 29 febbraio 2024 l’erogazione dell’Elemento territoriale (ERT).

Per effetto dell'accordo è stata prevista la proroga della quota di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell'artigianato e dell'ERT

Il 21 febbraio 2023 Confartigianato Imprese, Cna Veneto, Casartigiani e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo di proroga del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma, plastica, vetro del Veneto al 29 febbraio 2024.
Considerato il contesto economico di riferimento le Parti Sociali hanno definito la proroga della quota di 2,50 euro, a carico dell'impresa, di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori (impiegati, operai, apprendisti professionalizzanti). La quota viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo di ogni anno. Detta quota è fissa e non riducibile per i rapporti di lavoro part-time.
In relazione al versamento della quota:
- per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023 per le quali sia stata già stata operato il pagamento della quota annua, da parte del datore di lavoro, il versamento non va ripetuto;
- per i lavoratori assunti dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024 la quota sarà invece versata unitamente al primo versamento.
Per effetto dell'accordo è stata altresì prorogata fino al 29 febbraio 2024 l'erogazione dell'Elemento territoriale (ERT).

Recepimento DAC 7: scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023, il D. Lgs.  n. 32 del 1 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7), recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione tra l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto in commento.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma, così come le modalità e i termini con cui l’Agenzia delle entrate invia le informazioni previste alle autorità competenti delle giurisdizioni estere, che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo.

Al fine di identificare i venditori esclusi, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta procedure di adeguata verifica, avvalendosi di informazioni pubblicamente disponibili, di una conferma da parte del venditore medesimo o dei dati di cui dispone. 

In merito alla raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma acquisisce l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’immobile è ubicato. Inoltre, per ogni venditore, che è un’entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni  immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestano che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario. 

Rientrano tra le informazioni da comunicare all’Agenzia delle entrate:

  • il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e il relativo numero di identificazione individuale assegnato, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore deve effettuare la comunicazione;
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili: le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto in commento; l’identificativo del conto finanziario; il nome del titolare del conto su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore; gli Stati membri in cui il suddetto venditore è residente; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato; eventuali  diritti,  commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; 
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili: le informazioni da acquisire ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2; l’identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo; il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione; ogni Stato membro in cui il venditore è residente; l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il  dato  identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. 

Le modalità per la comunicazione delle informazioni sono rese note attraverso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023, il D. Lgs.  n. 32 del 1 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7), recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto in commento.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma, così come le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni previste alle autorità competenti delle giurisdizioni estere, che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo.

Al fine di identificare i venditori esclusi, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta procedure di adeguata verifica, avvalendosi di informazioni pubblicamente disponibili, di una conferma da parte del venditore medesimo o dei dati di cui dispone. 

In merito alla raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato. Inoltre, per ogni venditore, che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni  immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestano che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario. 

Rientrano tra le informazioni da comunicare all'Agenzia delle entrate:

  • il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e il relativo numero di identificazione individuale assegnato, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore deve effettuare la comunicazione;
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili: le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto in commento; l'identificativo del conto finanziario; il nome del titolare del conto su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore; gli Stati membri in cui il suddetto venditore è residente; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato; eventuali  diritti,  commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; 
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili: le informazioni da acquisire ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2; l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo; il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione; ogni Stato membro in cui il venditore è residente; l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il  dato  identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. 

Le modalità per la comunicazione delle informazioni sono rese note attraverso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 


 

Scioglimento del Fondo Dirigenti PMI

L’INPS comunica lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, con la conseguente impossibilità per i datori di lavoro di destinare il contributo integrativo allo stesso a decorrere da marzo 2023 (INPS, messaggio 28 marzo 2023, n. 1194).  

A decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (cosiddetto, Fondo Dirigenti PMI), identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”, il contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978, e successive modificazioni, pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.

 

E’ la conseguenza dello scioglimento e della messa in liquidazione del predetto Ente, deliberata in data 8 febbraio 2023 dall’Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI.

 

In merito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della Legge n. 388/2000, ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo sopra citato, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando, per i datori di lavoro che non aderiscono ai predetti fondi, l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo in argomento.

 

L’adesione può avvenire in favore di un solo fondo interprofessionale per la formazione continua, con l’eccezione della formazione dei dirigenti: infatti, i datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS fornisce poi le istruzioni operative, distinguendo tra datori di lavoro del settore agricolo e non.

 

Riguardo ai datori di lavoro non agricoli, in considerazione dell’avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo Dirigenti PMI”. 

 

I datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI procederanno a comunicare la revoca al suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi. 

 

Contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l’eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire, ricordandosi che gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto.

 

Tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro, verranno eliminate d’ufficio dall’Istituto dal mese di competenza di marzo 2023.

 

Analoghe indicazioni valgono anche per i datori di lavoro agricoli, precisandosi che, nel caso in cui non venga effettuata una nuova adesione, gli stessi saranno considerati come non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.

L'INPS comunica lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, con la conseguente impossibilità per i datori di lavoro di destinare il contributo integrativo allo stesso a decorrere da marzo 2023 (INPS, messaggio 28 marzo 2023, n. 1194).  

A decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (cosiddetto, Fondo Dirigenti PMI), identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”, il contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978, e successive modificazioni, pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.

 

E' la conseguenza dello scioglimento e della messa in liquidazione del predetto Ente, deliberata in data 8 febbraio 2023 dall'Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI.

 

In merito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della Legge n. 388/2000, ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo sopra citato, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando, per i datori di lavoro che non aderiscono ai predetti fondi, l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo in argomento.

 

L'adesione può avvenire in favore di un solo fondo interprofessionale per la formazione continua, con l'eccezione della formazione dei dirigenti: infatti, i datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo.

 

Nel messaggio in commento, l'INPS fornisce poi le istruzioni operative, distinguendo tra datori di lavoro del settore agricolo e non.

 

Riguardo ai datori di lavoro non agricoli, in considerazione dell’avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo Dirigenti PMI”. 

 

I datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI procederanno a comunicare la revoca al suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi. 

 

Contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l’eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire, ricordandosi che gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto.

 

Tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro, verranno eliminate d'ufficio dall'Istituto dal mese di competenza di marzo 2023.

 

Analoghe indicazioni valgono anche per i datori di lavoro agricoli, precisandosi che, nel caso in cui non venga effettuata una nuova adesione, gli stessi saranno considerati come non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.

CIPL Edilizia Artigianato – Bergamo: determinato l’EVR per il 2023

Definito l’EVR nella misura del 4% da applicarsi sui minimi tabellari

Il Verbale di Accordo del 20 gennaio 2023 sottoscritto tra Confartigianato Imprese Bergamo, Confederazione Nazionale dell’Artigianato C.N.A. e le Organizzazioni Sindacali di Categoria della Provincia di Bergamo Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 (data di scadenza del CIPL Edilizia Artigianato-Bergamo) la misura massima erogabile dell’EVR sarà fissata nel 4,00 % dei minimi dì paga nazionali in vigore alla data del 1º febbraio 2020.
Per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia dì Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l’Importo dell’EVR erogabile per la Provincia di Bergamo, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:
Tre indicatori definiti dal contratto collettivo nazionale 24 gennaio 2014:
1. numero lavoratori iscritti ad Edilcassa: 20%;
2. monte salari denunciato ad Edilcassa: 20%;
3. ore denunciate alla Edilcassa al netto delle ore dì cassa integrazioni guadagni: 20%;
Due indicatori definiti a livello territoriale:
4. numero di imprese iscritte ad Edilcassa: 20%;
5. Incremento dell’avanzo economico di esercizio della gestione ordinarla di Edilcassa: 20%.
Di seguito gli importi:

IMPIEGATI VALORI MENSILI
Livello Importo
72,19
63,18
52,64
48,76
45,60
40,31
35,21
OPERAI VALORI ORARI
Livello Importo
0,30
0,28
0,26
0,23
0,20

Definito l'EVR nella misura del 4% da applicarsi sui minimi tabellari

Il Verbale di Accordo del 20 gennaio 2023 sottoscritto tra Confartigianato Imprese Bergamo, Confederazione Nazionale dell'Artigianato C.N.A. e le Organizzazioni Sindacali di Categoria della Provincia di Bergamo Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 (data di scadenza del CIPL Edilizia Artigianato-Bergamo) la misura massima erogabile dell'EVR sarà fissata nel 4,00 % dei minimi dì paga nazionali in vigore alla data del 1º febbraio 2020.
Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia dì Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'Importo dell'EVR erogabile per la Provincia di Bergamo, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:
- Tre indicatori definiti dal contratto collettivo nazionale 24 gennaio 2014:
1. numero lavoratori iscritti ad Edilcassa: 20%;
2. monte salari denunciato ad Edilcassa: 20%;
3. ore denunciate alla Edilcassa al netto delle ore dì cassa integrazioni guadagni: 20%;
Due indicatori definiti a livello territoriale:
4. numero di imprese iscritte ad Edilcassa: 20%;
5. Incremento dell'avanzo economico di esercizio della gestione ordinarla di Edilcassa: 20%.
Di seguito gli importi:

IMPIEGATI VALORI MENSILI
Livello Importo
72,19
63,18
52,64
48,76
45,60
40,31
35,21
OPERAI VALORI ORARI
Livello Importo
0,30
0,28
0,26
0,23
0,20