L’INPS comunica lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, con la conseguente impossibilità per i datori di lavoro di destinare il contributo integrativo allo stesso a decorrere da marzo 2023 (INPS, messaggio 28 marzo 2023, n. 1194).
A decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (cosiddetto, Fondo Dirigenti PMI), identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”, il contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978, e successive modificazioni, pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.
E’ la conseguenza dello scioglimento e della messa in liquidazione del predetto Ente, deliberata in data 8 febbraio 2023 dall’Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI.
In merito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della Legge n. 388/2000, ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo sopra citato, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando, per i datori di lavoro che non aderiscono ai predetti fondi, l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo in argomento.
L’adesione può avvenire in favore di un solo fondo interprofessionale per la formazione continua, con l’eccezione della formazione dei dirigenti: infatti, i datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo.
Nel messaggio in commento, l’INPS fornisce poi le istruzioni operative, distinguendo tra datori di lavoro del settore agricolo e non.
Riguardo ai datori di lavoro non agricoli, in considerazione dell’avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo Dirigenti PMI”.
I datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI procederanno a comunicare la revoca al suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi.
Contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l’eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire, ricordandosi che gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto.
Tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro, verranno eliminate d’ufficio dall’Istituto dal mese di competenza di marzo 2023.
Analoghe indicazioni valgono anche per i datori di lavoro agricoli, precisandosi che, nel caso in cui non venga effettuata una nuova adesione, gli stessi saranno considerati come non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.
L'INPS comunica lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, con la conseguente impossibilità per i datori di lavoro di destinare il contributo integrativo allo stesso a decorrere da marzo 2023 (INPS, messaggio 28 marzo 2023, n. 1194).
A decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (cosiddetto, Fondo Dirigenti PMI), identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”, il contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978, e successive modificazioni, pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.
E' la conseguenza dello scioglimento e della messa in liquidazione del predetto Ente, deliberata in data 8 febbraio 2023 dall'Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI.
In merito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della Legge n. 388/2000, ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo sopra citato, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando, per i datori di lavoro che non aderiscono ai predetti fondi, l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo in argomento.
L'adesione può avvenire in favore di un solo fondo interprofessionale per la formazione continua, con l'eccezione della formazione dei dirigenti: infatti, i datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo.
Nel messaggio in commento, l'INPS fornisce poi le istruzioni operative, distinguendo tra datori di lavoro del settore agricolo e non.
Riguardo ai datori di lavoro non agricoli, in considerazione dell’avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo Dirigenti PMI”.
I datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI procederanno a comunicare la revoca al suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi.
Contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l’eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire, ricordandosi che gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto.
Tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro, verranno eliminate d'ufficio dall'Istituto dal mese di competenza di marzo 2023.
Analoghe indicazioni valgono anche per i datori di lavoro agricoli, precisandosi che, nel caso in cui non venga effettuata una nuova adesione, gli stessi saranno considerati come non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.