CCNL Gomma Plastica – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento medio sui minimi di 153,00 euro distribuito in 3 tranche

Nella giornata del 26 gennaio 2023, tra la delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti della Federazione Gomma Plastica è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, che occupa circa 150 mila lavoratori impiegati in quasi 5.500 imprese.
Il nuovo accordo avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025. 

 

Parte economica
L’intesa sottoscritta prevede un aumento complessivo (TEC) nel triennio di 167,00 euro ed un montante salariale totale di 4.019,00 euro. L’aumento medio sui minimi (TEM) di 153,00 euro, parametrato alla categoria F, sarà distribuito in 3 “tranche”:
– 61,00 euro dal 1° gennaio 2023;
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
– 47,00 euro dal 1° aprile 2025.
In materia di welfare contrattuale, sui fondi sanitari integrativi sarà destinato dal 1° gennaio 2024, per tutti i lavoratori del settore, l’importo di 14,00 euro. Viene riconosciuta, inoltre, l’iscrizione al fondo sanitario di settore per tutti i lavoratori interamente a carico delle aziende e la possibilità di accedere ad un piano più completo per il lavoratore che verserà una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Vengono rafforzate le Relazioni Industriali attraverso il potenziamento dell’osservatorio sul tema delle pari opportunità, il monitoraggio dell’occupazione femminile e degli accordi aziendali, finalizzato alla conoscenza delle buone pratiche. Viene aperto, inoltre, il confronto alle filiere interconnesse al settore, per iniziative congiunte e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali e di raggiungimento della parità di genere.

Particolare attenzione su quest’ultimo tema, con il riconoscimento di 2 mesi retribuiti in aggiunta ai 3 previsti dalla normativa di legge, in caso di violenza di genere, oltre alle 4 ore di formazione annue sul tema.

In tema di salute e sicurezza, viene recepito l’accordo interconfederale e la norma di legge sugli accomodamenti ragionevoli. Vengono infatti elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti;
da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.

Rispetto al tema dei diritti, viene previsto lo scorporo dal comporto dei giorni di assenza per le terapie salvavita e la comunicazione relativa al periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore che ne farà richiesta, oltre alla definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali.

Riconosciuti, inoltre, un ulteriore giorno aggiuntivo di permesso annuo, in caso di malattia del minore di età compresa tra i 3 e i 10 anni, la frazionabilità del congedo parentale, la maturazione intera della ROL per le assenza retribuite dei 10 giorni alla nascita del figlio e per l’utilizzo dei permessi mensili della legge 104, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo.
Recepito, infine, l’accordo quadro interconfederale sul lavoro agile.

Previsto un aumento medio sui minimi di 153,00 euro distribuito in 3 tranche

Nella giornata del 26 gennaio 2023, tra la delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti della Federazione Gomma Plastica è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, che occupa circa 150 mila lavoratori impiegati in quasi 5.500 imprese.
Il nuovo accordo avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025. 

 

Parte economica
L'intesa sottoscritta prevede un aumento complessivo (TEC) nel triennio di 167,00 euro ed un montante salariale totale di 4.019,00 euro. L'aumento medio sui minimi (TEM) di 153,00 euro, parametrato alla categoria F, sarà distribuito in 3 “tranche”:
- 61,00 euro dal 1° gennaio 2023;
- 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
- 47,00 euro dal 1° aprile 2025.
In materia di welfare contrattuale, sui fondi sanitari integrativi sarà destinato dal 1° gennaio 2024, per tutti i lavoratori del settore, l'importo di 14,00 euro. Viene riconosciuta, inoltre, l’iscrizione al fondo sanitario di settore per tutti i lavoratori interamente a carico delle aziende e la possibilità di accedere ad un piano più completo per il lavoratore che verserà una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Vengono rafforzate le Relazioni Industriali attraverso il potenziamento dell’osservatorio sul tema delle pari opportunità, il monitoraggio dell’occupazione femminile e degli accordi aziendali, finalizzato alla conoscenza delle buone pratiche. Viene aperto, inoltre, il confronto alle filiere interconnesse al settore, per iniziative congiunte e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali e di raggiungimento della parità di genere.

Particolare attenzione su quest’ultimo tema, con il riconoscimento di 2 mesi retribuiti in aggiunta ai 3 previsti dalla normativa di legge, in caso di violenza di genere, oltre alle 4 ore di formazione annue sul tema.

In tema di salute e sicurezza, viene recepito l’accordo interconfederale e la norma di legge sugli accomodamenti ragionevoli. Vengono infatti elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
- da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
- da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti;
- da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.

Rispetto al tema dei diritti, viene previsto lo scorporo dal comporto dei giorni di assenza per le terapie salvavita e la comunicazione relativa al periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore che ne farà richiesta, oltre alla definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali.

Riconosciuti, inoltre, un ulteriore giorno aggiuntivo di permesso annuo, in caso di malattia del minore di età compresa tra i 3 e i 10 anni, la frazionabilità del congedo parentale, la maturazione intera della ROL per le assenza retribuite dei 10 giorni alla nascita del figlio e per l’utilizzo dei permessi mensili della legge 104, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo.
Recepito, infine, l’accordo quadro interconfederale sul lavoro agile.

Indennità antitubercolari, gli importi per il 2023

Resi noti gli aggiornamenti correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS, circolare 27 gennaio 2023, n. 9).

L’INPS ha comunicato che per effetto del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2022 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2021 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,7% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021), le percentuali di variazione delle indennità tubercolari sono pari rispettivamente a 7,3% dal 1° gennaio 2023 e all’1,9% dal 1° gennaio 2022.

Infatti, gli importi della misura fissa di queste indennità per legge sono correlati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (articolo 4, Legge n. 419/1975 e articolo 2, comma 2, Legge n. 88/1987).

Pertanto, gli importi risultano pari a:

  1° gennaio 2022 1° gennaio 2023
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,76 € 14,76
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 419/1975 € 6,86 € 7,36
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 22,92 € 24,59
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 419/1975 (giornaliera) € 11,46 € 12,30
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 92,49 € 99,24

Conseguentemente, l’INPS ha reso noto che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2022 e al 2023, con i nuovi importi. Inoltre, l’aggiornamento in questione sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, Legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 14,76 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.

 

 

Resi noti gli aggiornamenti correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS, circolare 27 gennaio 2023, n. 9).

L'INPS ha comunicato che per effetto del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2022 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2021 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,7% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021), le percentuali di variazione delle indennità tubercolari sono pari rispettivamente a 7,3% dal 1° gennaio 2023 e all’1,9% dal 1° gennaio 2022.

Infatti, gli importi della misura fissa di queste indennità per legge sono correlati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (articolo 4, Legge n. 419/1975 e articolo 2, comma 2, Legge n. 88/1987).

Pertanto, gli importi risultano pari a:

  1° gennaio 2022 1° gennaio 2023
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,76 € 14,76
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 419/1975 € 6,86 € 7,36
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 22,92 € 24,59
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 419/1975 (giornaliera) € 11,46 € 12,30
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 92,49 € 99,24

Conseguentemente, l'INPS ha reso noto che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2022 e al 2023, con i nuovi importi. Inoltre, l’aggiornamento in questione sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, Legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 14,76 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.

 

 

Piani di incentivazione con pagamento in azioni: determinazione del reddito di lavoro dipendente

Le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), si considerano acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevano ai fini della tassazione dalla data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell’opzione (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello n. 168/2023)

Il caso in esame riguarda la risposta ad un quesito posto da una Società residente in Italia ma appartenente ad un gruppo internazionale che fa capo ad una società tedesca, le cui azioni sono state quotate presso la Borsa di Francoforte dal 2021 a seguito di un’Offerta Pubblica Iniziale (IPO).

 

La Società fa presente che due dipendenti partecipano a dei piani di incentivazione sostanzialmente uguali (Virtual Share Incentive Plan e il Bonus Pool Agreement), predisposti a livello internazionale da una società del gruppo a favore delle controllate. Al verificarsi di alcune condizioni previste dal piano, i dipendenti hanno diritto a ricevere un pagamento in contanti esercitando un’opzione (cd. ”exercite notes”) entro determinati termini.

 

In alternativa, la Società, a propria discrezione, può decidere che al posto del pagamento in contanti, ai dipendenti siano assegnate azioni (cd. ”Share Settlement”). In questo caso, le azioni devono essere consegnate entro sei settimane dalla data di esercizio dell’opzione. La mancata consegna delle azioni ai dipendenti nei termini, dopo la decisione della Società di procedere al pagamento in azioni, non consente ai dipendenti di agire in giudizio per ottenerne la consegna, dal momento che gli stessi hanno esclusivamente titolo di ricevere il pagamento in denaro.

Tenuto conto che al momento dell’esercizio dell’opzione i dipendenti avevano diritto al pagamento di una somma di denaro e che solo a seguito della decisione della Società hanno ricevuto il pagamento in azioni, la Società chiede se il valore normale delle azioni assegnate debba essere determinato sulla base della media dei prezzi delle azioni (quotate) alla data di trasferimento.

L’Agenzia, nel fornire risposta, esamina il quadro normativo di riferimento e richiama il Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986, art. 49) in base al quale i redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti che hanno ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Nello specifico, cita l’art. 51 ai fini della determinazione di tali redditi, il quale stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Sulla base di quest’ultima disposizione costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali, rientra l’assegnazione di azioni di società quotate, il cui ”valore normale” è determinato in base a quanto disposto dall’art. 9, co. 4, lett. a), del Tuir. 

L’Agenzia chiarisce quindi che le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), devono considerarsi acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevare ai fini della tassazione dalla data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell’opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le eventuali annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo (Risoluzioni n. 29/E/2001, n. 366/E/2007, circolare  n. 54/E/2008).

In particolare, la circolare n. 54 del 2008 ha chiarito che il diritto di opzione consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiarazione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata, ovvero il datore di lavoro, che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso, il dipendente che ha facoltà di opzione per l’esercizio del diritto deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto definitivo.

Le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione. Per la determinazione della base imponibile, è stato precisato che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato (art. 9 del Tuir) al momento dell’esercizio del diritto di opzione e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa (Circolare del Ministero delle Finanze n. 98/2000).

 

Nel caso esaminato, l’assegnazione di Virtual Shares ai dipendenti non dà diritto all’assegnazione di azioni della Società, neanche a seguito della decisione (unilaterale) della Società di eseguire il pagamento con assegnazione di proprie azioni, ma attribuisce ai dipendenti unicamente un diritto a ricevere un pagamento in contanti al verificarsi di determinati eventi contemplati dai Piani, fra i quali l’operazione di un’offerta pubblica iniziale (IPO) quotata in Borsa che, nel caso in esame, è avvenuta il 4 febbraio 2021.

 

Conseguentemente, alla data di esercizio dell’opzione da parte dei due Dipendenti (avvenuta il 22 novembre 2022), gli stessi non avrebbero acquisito il diritto partecipativo, ovvero la titolarità delle azioni che la Società avrebbe successivamente assegnato (15 dicembre 2021), decidendo di eseguire il predetto pagamento in azioni.

Tenuto conto che, ai fini della tassazione del reddito in capo ai Dipendenti, rileva il trasferimento della titolarità delle azioni che, nel caso esaminato, è avvenuto al momento della ”materiale consegna” delle azioni, l’Agenzia ritiene che il valore normale delle azioni assegnate va determinato a partire da tale data.

Le azioni ricevute per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, nell'ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), si considerano acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevano ai fini della tassazione dalla data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell'opzione (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello n. 168/2023)

Il caso in esame riguarda la risposta ad un quesito posto da una Società residente in Italia ma appartenente ad un gruppo internazionale che fa capo ad una società tedesca, le cui azioni sono state quotate presso la Borsa di Francoforte dal 2021 a seguito di un'Offerta Pubblica Iniziale (IPO).

 

La Società fa presente che due dipendenti partecipano a dei piani di incentivazione sostanzialmente uguali (Virtual Share Incentive Plan e il Bonus Pool Agreement), predisposti a livello internazionale da una società del gruppo a favore delle controllate. Al verificarsi di alcune condizioni previste dal piano, i dipendenti hanno diritto a ricevere un pagamento in contanti esercitando un'opzione (cd. ''exercite notes'') entro determinati termini.

 

In alternativa, la Società, a propria discrezione, può decidere che al posto del pagamento in contanti, ai dipendenti siano assegnate azioni (cd. ''Share Settlement''). In questo caso, le azioni devono essere consegnate entro sei settimane dalla data di esercizio dell'opzione. La mancata consegna delle azioni ai dipendenti nei termini, dopo la decisione della Società di procedere al pagamento in azioni, non consente ai dipendenti di agire in giudizio per ottenerne la consegna, dal momento che gli stessi hanno esclusivamente titolo di ricevere il pagamento in denaro.

Tenuto conto che al momento dell'esercizio dell'opzione i dipendenti avevano diritto al pagamento di una somma di denaro e che solo a seguito della decisione della Società hanno ricevuto il pagamento in azioni, la Società chiede se il valore normale delle azioni assegnate debba essere determinato sulla base della media dei prezzi delle azioni (quotate) alla data di trasferimento.

L'Agenzia, nel fornire risposta, esamina il quadro normativo di riferimento e richiama il Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986, art. 49) in base al quale i redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti che hanno ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Nello specifico, cita l'art. 51 ai fini della determinazione di tali redditi, il quale stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Sulla base di quest'ultima disposizione costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali, rientra l'assegnazione di azioni di società quotate, il cui ''valore normale'' è determinato in base a quanto disposto dall'art. 9, co. 4, lett. a), del Tuir. 

L'Agenzia chiarisce quindi che le azioni ricevute per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, nell'ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), devono considerarsi acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevare ai fini della tassazione dalla data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell'opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le eventuali annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo (Risoluzioni n. 29/E/2001, n. 366/E/2007, circolare  n. 54/E/2008).

In particolare, la circolare n. 54 del 2008 ha chiarito che il diritto di opzione consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiarazione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata, ovvero il datore di lavoro, che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso, il dipendente che ha facoltà di opzione per l'esercizio del diritto deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto definitivo.

Le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione. Per la determinazione della base imponibile, è stato precisato che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato (art. 9 del Tuir) al momento dell'esercizio del diritto di opzione e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa (Circolare del Ministero delle Finanze n. 98/2000).

 

Nel caso esaminato, l'assegnazione di Virtual Shares ai dipendenti non dà diritto all'assegnazione di azioni della Società, neanche a seguito della decisione (unilaterale) della Società di eseguire il pagamento con assegnazione di proprie azioni, ma attribuisce ai dipendenti unicamente un diritto a ricevere un pagamento in contanti al verificarsi di determinati eventi contemplati dai Piani, fra i quali l'operazione di un'offerta pubblica iniziale (IPO) quotata in Borsa che, nel caso in esame, è avvenuta il 4 febbraio 2021.

 

Conseguentemente, alla data di esercizio dell'opzione da parte dei due Dipendenti (avvenuta il 22 novembre 2022), gli stessi non avrebbero acquisito il diritto partecipativo, ovvero la titolarità delle azioni che la Società avrebbe successivamente assegnato (15 dicembre 2021), decidendo di eseguire il predetto pagamento in azioni.

Tenuto conto che, ai fini della tassazione del reddito in capo ai Dipendenti, rileva il trasferimento della titolarità delle azioni che, nel caso esaminato, è avvenuto al momento della ''materiale consegna'' delle azioni, l'Agenzia ritiene che il valore normale delle azioni assegnate va determinato a partire da tale data.

Lavoratori non comunitari: i flussi d’ingresso per il 2022

Pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2023 il decreto che determina le quote massime di lavoratori stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2022 (D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

E’ stata fissata in 82.705 unità la quota complessiva massima di cittadini stranieri residenti all’estero che sono ammessi a entrare in Italia nel 2022 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Lo ha stabilito il decreto in oggetto recante “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”.

 

L’articolo 2 del citato decreto specifica che, all’interno della predetta quota massima, potranno entrare in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 38.705 unità

 

Nell’ambito della suddetta quota, relativamente ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3).

 

Sempre all’interno della quota di 38.705 unità, sono ammessi in Italia:

1.000 cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

– per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022);

– per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate nè vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa (art. 5, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Viene autorizzata la conversione in permessi di soggiorno:

– per lavoro subordinato, di n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;

– per lavoro autonomo, di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea (art. 4, co. 3 e 4, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Nell’ambito della quota massima di 82.705 unità sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 44.000 unità. La suddetta quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 6, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Previste poi, all’interno della suddetta quota di 44.000 unità, alcune quote riservate, tra cui quella di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

Pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2023 il decreto che determina le quote massime di lavoratori stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2022 (D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

E' stata fissata in 82.705 unità la quota complessiva massima di cittadini stranieri residenti all'estero che sono ammessi a entrare in Italia nel 2022 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Lo ha stabilito il decreto in oggetto recante "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022".

 

L’articolo 2 del citato decreto specifica che, all’interno della predetta quota massima, potranno entrare in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 38.705 unità

 

Nell'ambito della suddetta quota, relativamente ai settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3).

 

Sempre all'interno della quota di 38.705 unità, sono ammessi in Italia:

- 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022);

- per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate nè vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa (art. 5, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Viene autorizzata la conversione in permessi di soggiorno:

- per lavoro subordinato, di n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea;

- per lavoro autonomo, di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea (art. 4, co. 3 e 4, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Nell'ambito della quota massima di 82.705 unità sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 44.000 unità. La suddetta quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 6, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Previste poi, all'interno della suddetta quota di 44.000 unità, alcune quote riservate, tra cui quella di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

SanArti: aperte le iscrizioni per i familiari degli iscritti

Da quest’anno è possibile iscriversi al Fondo in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili, tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito

Sono aperte le iscrizioni a SanArti (Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato) dei familiari dei lavoratori dipendenti e di titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane e loro familiari. Da quest’anno è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito.

 

Iscrizione
Possono iscriversi:
– titolari, soci e collaboratori;
– coniugi degli iscritti risultanti o meno nello stato di famiglia;
– convivente more uxorio risultante nello stato di famiglia;
– figli.
È obbligatorio iscrivere l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia in riferimento a questi componenti:
– coniuge o convivente more uxorio;
– figli fino a 18 anni compiuti. 
Non è obbligatorio, invece, iscrivere i familiari già coperti da altro Fondo/Ente di assistenza sanitaria integrativa, Cassa o Assicurazione. 
È possibile altresì iscrivere i figli fino ai 26 anni compiuti.

 

Quota
La quota prevista è pari:
25,00 euro al mese, per titolari, soci e collaboratori; 
10,00 euro al mese, per familiari fino a 18 anni; 
15,00 euro al mese, per familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni.
In caso di fallimento dell’addebito di una o più quote mensili il sistema provvede in automatico ad addebitare alla scadenza successiva gli importi relativi a tutte le mensilità precedenti mancanti. 
È possibile iscriversi in ogni momento dell’anno e le prestazioni decorrono superati i 3 mesi di carenza iniziale. Con il perfezionamento dell’iscrizione entro il 10° giorno del mese il primo mese di carenza è quello successivo. Con il perfezionamento dell’iscrizione oltre il 10° giorno, il primo mese di carenza è quello dopo il successivo. Ad esempio, iscrivendosi:
– dall’11 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023, la copertura parte da maggio 2023;
– dall’11 gennaio al 10 febbraio 2023, la copertura parte da giugno 2023.

Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare nel mese di maggio prossimo.

Da quest'anno è possibile iscriversi al Fondo in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili, tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito

Sono aperte le iscrizioni a SanArti (Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato) dei familiari dei lavoratori dipendenti e di titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane e loro familiari. Da quest'anno è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito.

 

Iscrizione
Possono iscriversi:
- titolari, soci e collaboratori;
- coniugi degli iscritti risultanti o meno nello stato di famiglia;
- convivente more uxorio risultante nello stato di famiglia;
- figli.
È obbligatorio iscrivere l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia in riferimento a questi componenti:
- coniuge o convivente more uxorio;
- figli fino a 18 anni compiuti. 
Non è obbligatorio, invece, iscrivere i familiari già coperti da altro Fondo/Ente di assistenza sanitaria integrativa, Cassa o Assicurazione. 
È possibile altresì iscrivere i figli fino ai 26 anni compiuti.

 

Quota
La quota prevista è pari:
- 25,00 euro al mese, per titolari, soci e collaboratori; 
- 10,00 euro al mese, per familiari fino a 18 anni; 
- 15,00 euro al mese, per familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni.
In caso di fallimento dell’addebito di una o più quote mensili il sistema provvede in automatico ad addebitare alla scadenza successiva gli importi relativi a tutte le mensilità precedenti mancanti. 
È possibile iscriversi in ogni momento dell’anno e le prestazioni decorrono superati i 3 mesi di carenza iniziale. Con il perfezionamento dell’iscrizione entro il 10° giorno del mese il primo mese di carenza è quello successivo. Con il perfezionamento dell’iscrizione oltre il 10° giorno, il primo mese di carenza è quello dopo il successivo. Ad esempio, iscrivendosi:
- dall’11 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023, la copertura parte da maggio 2023;
- dall’11 gennaio al 10 febbraio 2023, la copertura parte da giugno 2023.

Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare nel mese di maggio prossimo.

Fondo Sanimoda: rinnovato l’accordo con i partner UniSalute e Generali per gli anni 2023 e 2024

Salute, Sicurezza, Serenità e Semplicità per le Aziende e gli iscritti al Fondo

Continua la collaborazione per il biennio 2023-2024, tra il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda con UniSalute e Generali, per la gestione delle prestazioni sanitarie destinate al personale impiegato nell’industria della Moda aderente al Fondo, nonché ai loro familiari.
Tale scelta è stata avanzata al fine di garantire continuità, semplicità, serenità, ma soprattutto miglioramenti, nell’utilizzo delle prestazioni sanitarie offerte dai Fondi a tutti gli iscritti, dipendenti, familiari e Aziende.
Questa collaborazione con UniSalute e Generali, iniziata nel 2018, garantisce infatti solidità e serietà per gli associati di Sanimoda.
Giova ricordare che, UniSalute, Compagnia del Gruppo Unipol, è considerata infatti, la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di assistiti, circa 11 milioni di persone, gestendo prestazioni di oltre 50 Fondi Sanitari di Categoria. Da oltre 25 anni fornisce infatti, piani sanitari personalizzati con una vasta gamma di servizi per rispondere a tutte le esigenze di sanità integrativa. Generali invece, risulta essere il primo gruppo assicurativo in Italia e Leader europeo, produttore, fornitore e promotore della cultura del welfare, operando in tre direttrici: iniziative per i suoi 15mila dipendenti in Italia, soluzioni per le imprese assicurate e progetti per la diffusione e la promozione della cultura del welfare (Welfare Index Pmi).
Orbene, i piani sanitari proposti agli associati di Sanimoda integrano i servizi del Sistema Sanitario Nazionale ed offrono diversi vantaggi, tra cui: l’accesso a prestazioni mediche in tempi rapidi, con la possibilità di scegliere in autonomia se rivolgersi al Sistema Sanitario Nazionale o a medici e strutture private o convenzionate da UniSalute per Sanimoda; il risparmio sui costi delle prestazioni, poiché il pagamento delle spese è a carico parzialmente del Fondo Sanimoda; nonché, la possibilità di estendere specifiche coperture assicurative.
Inoltre da oggi vi è la possibilità, di scegliere la struttura a cui rivolgersi in modo più facile e immediato. Sanimoda infatti, ha colto l’occasione di questo rinnovo per fornire maggiori dettagli su alcune prestazioni e per rendere più semplici i meccanismi di rimborso.
Anche per le Aziende, tale Fondo offre numerosi vantaggi, perché, aderire ad un fondo sanitario integrativo è il primo modo per fare prevenzione. Invero, quando i lavoratori possono gestire la propria salute con facilità, lavorano con continuità e produttività, poiché la sanità integrativa, ha un alto valore sociale: il principio della mutualità autorizza tutti i dipendenti ad accedere alle cure, garantendo una capacità di spesa ben superiore a quanto la singola azienda versa per ognuno di loro.
Con il rinnovo della polizza sanitaria, Sanimoda prende pertanto un nuovo impegno, insieme alle Associazioni delle imprese della moda aderenti a Confindustria, ai sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con i 230mila lavoratori e familiari, e le 6mila aziende iscritte.
Le novità del rinnovo 2023-2024 sono anche un invito rivolto a tutte le Aziende del comparto Moda ancora non aderenti al Fondo di categoria, ad associarsi.

Salute, Sicurezza, Serenità e Semplicità per le Aziende e gli iscritti al Fondo

Continua la collaborazione per il biennio 2023-2024, tra il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda con UniSalute e Generali, per la gestione delle prestazioni sanitarie destinate al personale impiegato nell'industria della Moda aderente al Fondo, nonché ai loro familiari.
Tale scelta è stata avanzata al fine di garantire continuità, semplicità, serenità, ma soprattutto miglioramenti, nell'utilizzo delle prestazioni sanitarie offerte dai Fondi a tutti gli iscritti, dipendenti, familiari e Aziende.
Questa collaborazione con UniSalute e Generali, iniziata nel 2018, garantisce infatti solidità e serietà per gli associati di Sanimoda.
Giova ricordare che, UniSalute, Compagnia del Gruppo Unipol, è considerata infatti, la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di assistiti, circa 11 milioni di persone, gestendo prestazioni di oltre 50 Fondi Sanitari di Categoria. Da oltre 25 anni fornisce infatti, piani sanitari personalizzati con una vasta gamma di servizi per rispondere a tutte le esigenze di sanità integrativa. Generali invece, risulta essere il primo gruppo assicurativo in Italia e Leader europeo, produttore, fornitore e promotore della cultura del welfare, operando in tre direttrici: iniziative per i suoi 15mila dipendenti in Italia, soluzioni per le imprese assicurate e progetti per la diffusione e la promozione della cultura del welfare (Welfare Index Pmi).
Orbene, i piani sanitari proposti agli associati di Sanimoda integrano i servizi del Sistema Sanitario Nazionale ed offrono diversi vantaggi, tra cui: l’accesso a prestazioni mediche in tempi rapidi, con la possibilità di scegliere in autonomia se rivolgersi al Sistema Sanitario Nazionale o a medici e strutture private o convenzionate da UniSalute per Sanimoda; il risparmio sui costi delle prestazioni, poiché il pagamento delle spese è a carico parzialmente del Fondo Sanimoda; nonché, la possibilità di estendere specifiche coperture assicurative.
Inoltre da oggi vi è la possibilità, di scegliere la struttura a cui rivolgersi in modo più facile e immediato. Sanimoda infatti, ha colto l’occasione di questo rinnovo per fornire maggiori dettagli su alcune prestazioni e per rendere più semplici i meccanismi di rimborso.
Anche per le Aziende, tale Fondo offre numerosi vantaggi, perché, aderire ad un fondo sanitario integrativo è il primo modo per fare prevenzione. Invero, quando i lavoratori possono gestire la propria salute con facilità, lavorano con continuità e produttività, poiché la sanità integrativa, ha un alto valore sociale: il principio della mutualità autorizza tutti i dipendenti ad accedere alle cure, garantendo una capacità di spesa ben superiore a quanto la singola azienda versa per ognuno di loro.
Con il rinnovo della polizza sanitaria, Sanimoda prende pertanto un nuovo impegno, insieme alle Associazioni delle imprese della moda aderenti a Confindustria, ai sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con i 230mila lavoratori e familiari, e le 6mila aziende iscritte.
Le novità del rinnovo 2023-2024 sono anche un invito rivolto a tutte le Aziende del comparto Moda ancora non aderenti al Fondo di categoria, ad associarsi.

Intesa tra i ministeri del Lavoro e dell’Istruzione per ampliare coperture INAIL agli studenti

I due dicasteri hanno annunciato l’ampliamento dei soggetti tutelati contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 26 gennaio 2023).

Un intervento specifico per allargare la platea dei soggetti soggetti tutelati contemplati dal D.P.R n. 1124/1965 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (docenti e studenti), è stato annunciato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso del secondo appuntamento del tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro. Al momento, infatti, la disposizione normativa attuale limita sostanzialmente la tutela solo alle figure che “attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)”.

Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l’infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti. 

Di conseguenza, attualmente, lo studente ha una tutela limitata solo a pochi e limitati rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l’attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie. La modifica normativa, che si intende inserire in uno dei prossimi decreti utili, invece, chiarisce definitivamente la portata della tutela assicurativa INAIL per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che verrà a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in itinere. Si amplia, inoltre, la tutela degli alunni e studenti in genere per tutti gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere. Si supererà, così, la limitazione alla tutela oggi prevista per le sole attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche ormai anacronistiche.

 

 

I due dicasteri hanno annunciato l'ampliamento dei soggetti tutelati contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 26 gennaio 2023).

Un intervento specifico per allargare la platea dei soggetti soggetti tutelati contemplati dal D.P.R n. 1124/1965 che disciplina l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (docenti e studenti), è stato annunciato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso del secondo appuntamento del tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro. Al momento, infatti, la disposizione normativa attuale limita sostanzialmente la tutela solo alle figure che "attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)".

Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l'infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti. 

Di conseguenza, attualmente, lo studente ha una tutela limitata solo a pochi e limitati rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l'attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie. La modifica normativa, che si intende inserire in uno dei prossimi decreti utili, invece, chiarisce definitivamente la portata della tutela assicurativa INAIL per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che verrà a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l'infortunio in itinere. Si amplia, inoltre, la tutela degli alunni e studenti in genere per tutti gli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell'ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere. Si supererà, così, la limitazione alla tutela oggi prevista per le sole attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche ormai anacronistiche.

 

 

Fondo Fontur: previsto il pagamento del contributo entro il 31 gennaio 2023

L’importo del versamento sarà di 12,00 euro al mese per tutti i lavoratori del Settore Turismo – Catene Alberghiere

Il Fondo Fontur, Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i dipendenti dell’’Industria Turistica, è previsto dal CCNL Turismo – Catene Alberghiere sottoscritto tra la la Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (Federturismo Confindustria), Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (Anesv), Associazione Imprenditori Intrattenimento (Assointrattenimento), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assobalneari Italia), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assomarinas), Astoi – Confindustria Viaggi, Ucina – Confindustria Nautica, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Confindustria Aica) e la Filcams – Cgil, la Fisascat – Cisl, aderente alla Fist – Cisl e la Uitucs.
Come previsto dal CCNL il contributo pagato al Fondo, da versarsi in un’unica rata entro il 31 gennaio di ciascun anno, è di 120,00 euro a carico dell’azienda, ovvero 10,00 euro al mese, per ciascun lavoratore assunto sia a tempo pieno che parziale e 24,00 euro, ovvero 2,00 euro al mese, a carico del dipendente.
Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa e conseguentemente i lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Inoltre, il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce di disoccupazione o di mobilità per le quali siano state esperite le relative procedure di legge. 
l versamento del contributo Fontur deve essere effettuato mediante bonifico.
Di seguito i riferimenti bancari:
Monte Dei Paschi di Siena
Fontur – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa –
IBAN IT 16  X  01030   03215   000002146201
Dopo aver effettuato il versamento è necessario segnalare gli estremi del bonifico nella sezione Gestione pagamenti dell’ area riservata aziende.

L'importo del versamento sarà di 12,00 euro al mese per tutti i lavoratori del Settore Turismo - Catene Alberghiere

Il Fondo Fontur, Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i dipendenti dell'’Industria Turistica, è previsto dal CCNL Turismo - Catene Alberghiere sottoscritto tra la la Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (Federturismo Confindustria), Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (Anesv), Associazione Imprenditori Intrattenimento (Assointrattenimento), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assobalneari Italia), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assomarinas), Astoi - Confindustria Viaggi, Ucina - Confindustria Nautica, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Confindustria Aica) e la Filcams - Cgil, la Fisascat - Cisl, aderente alla Fist - Cisl e la Uitucs.
Come previsto dal CCNL il contributo pagato al Fondo, da versarsi in un'unica rata entro il 31 gennaio di ciascun anno, è di 120,00 euro a carico dell'azienda, ovvero 10,00 euro al mese, per ciascun lavoratore assunto sia a tempo pieno che parziale e 24,00 euro, ovvero 2,00 euro al mese, a carico del dipendente.
Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa e conseguentemente i lavoratori hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Inoltre, il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce di disoccupazione o di mobilità per le quali siano state esperite le relative procedure di legge. 
l versamento del contributo Fontur deve essere effettuato mediante bonifico.
Di seguito i riferimenti bancari:
Monte Dei Paschi di Siena
Fontur - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa -
IBAN IT 16  X  01030   03215   000002146201
Dopo aver effettuato il versamento è necessario segnalare gli estremi del bonifico nella sezione Gestione pagamenti dell' area riservata aziende.

Malattia professionale e sospensione degli adempimenti tributari: chiarimenti CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti per ottenere la sospensione degli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (Pronto ordini del 25 gennaio 2023, n. 10).

Il CNDCEC fornisce risposta di chiarimento ad un quesito dell’11 gennaio 2023 in merito all’iter da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini relativi gli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (L. n. 234/2021, art. 1, co. 927-944).

 

Il Consiglio fa presente che al momento non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l’Agenzia delle Entrate, da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini, dal momento che la stessa non ha individuato la documentazione occorrente per ciascuna casistica.

Nel fornire delucidazioni, richiama il co. 935, art. 1, della L. n. 234/2021 il quale prevede che la copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico che ne attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione affinchè trovino applicazione le disposizioni previste dalla legge. Specifica inoltre che il mandato professionale deve avere data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare (art. 1, co. 934, L. n. 234/2021).

Pertanto, in considerazione della norma indicata, consiglia di preparare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia e degli altri presupposti, oltre alla documentazione richiesta nel citato co. 935. Per grave malattia s’intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della necessità di provvedere a immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.

A ogni modo, il Consiglio suggerisce di contattare preventivamente l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per avere conferma sulla documentazione da inviare, dell’iter da seguire e dei termini entro cui tale documentazione va inviata.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti per ottenere la sospensione degli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (Pronto ordini del 25 gennaio 2023, n. 10).

Il CNDCEC fornisce risposta di chiarimento ad un quesito dell'11 gennaio 2023 in merito all’iter da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini relativi gli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (L. n. 234/2021, art. 1, co. 927-944).

 

Il Consiglio fa presente che al momento non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l’Agenzia delle Entrate, da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini, dal momento che la stessa non ha individuato la documentazione occorrente per ciascuna casistica.

Nel fornire delucidazioni, richiama il co. 935, art. 1, della L. n. 234/2021 il quale prevede che la copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico che ne attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione affinchè trovino applicazione le disposizioni previste dalla legge. Specifica inoltre che il mandato professionale deve avere data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare (art. 1, co. 934, L. n. 234/2021).

Pertanto, in considerazione della norma indicata, consiglia di preparare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia e degli altri presupposti, oltre alla documentazione richiesta nel citato co. 935. Per grave malattia s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere a immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.

A ogni modo, il Consiglio suggerisce di contattare preventivamente l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per avere conferma sulla documentazione da inviare, dell'iter da seguire e dei termini entro cui tale documentazione va inviata.

CCNL Dirigenti Area Sanità: ampio dibattito sui punti salienti del rinnovo contrattuale

Importanti novità sulle condizioni lavorative per il Personale Sanitario

Tra pochi giorni si darà il via al confronto per il rinnovo del CCNL Dirigenti Area Sanità siglato nel 2019, che coinvolge i dirigenti sanitari e medici dell’ambito professionale, tecnico e amministrativo.
Finalmente, dopo tanto attendere, il Consiglio dei Ministri ha infatti acconsentito a dare inizio alle trattative, ufficializzando l’invito all’Aran, e lasciando però ancora in sospeso, la questione del settore dirigenziale dei sociologi di cui alla L. n. 106/2021, art. 34, co. 9ter, che ha introdotto, per l’appunto, la figura del Sociologo all’interno del comparto sanità, operante insieme l’Assistente sociale e l’Operatore Sociosanitario. La difficoltà della collocazione di questa nuova figura professionale sta nel fatto che, essa, non avendo più un ruolo tecnico, non viene conseguentemente ricompresa nel settore Funzioni Locali, o nella dirigenza sanitaria o ancora, in quella professionale, tecnica e amministrativa.
Comunque, proseguendo l’analisi delle novità da apportare, si enuncia quella inerente l’ambito finanziario, il quale risulta esser identico a quello di settore. Per i dirigenti sanitari difatti, sembrerebbe non esser previsto lo 0,55% dell’ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dai lavoratori dipendenti, destinato invece ad esser revisionato dall’ordinamento professionale.
Nella Premessa del CCNL, verrà affermato poi il recepimento degli obiettivi contenuti nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e l’innovazione sociale del 10 marzo 2021 alla luce del superamento parziale dell’ammontare di cui al D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, co. 2, all’art. 23, la cui defiscalizzazione non potrà essere trattata in sede di negoziato.
Per quanto concerne invece il Quadro finanziario, questo prevede aumenti pari al 3,78% dell’ammontare salariale del 2018, cui andrà aggiunto lo 0,22% per il superamento del blocco del salario accessorio.
Altre tematiche da affrontare saranno le indennità per il personale medico che presta attività di Pronto Soccorso, gli stanziamenti che le Leggi di Bilancio del 2018 e 2019 hanno posto in essere al fine di recuperare la Retribuzione Individuale di Anzianità, gli stanziamenti conferiti alle Regioni dall’Inail, circa il format voluto dall’Ente per emettere certificati di infortunio sul lavoro.
Sul primo punto le Parti negoziali ne hanno proposto un’anticipazione.
Rispetto alla seconda tematica sono state rilevate due contraddizioni: la prima sull’inizio della decorrenza, ossia dal 2024 (anno successivo alla sottoscrizione del CCNL), la seconda sull’esclusione dei dirigenti delle professioni dalle risorse di cui all’art. 435 della Legge di Bilancio.
Con riferimento al terzo punto non perviene al momento alcuna indicazione in merito.
Per quel che riguarda le Linee principali di intervento circa gli incarichi, di tre punti affrontati, il primo risulterebbe esser non concreto ed alquanto generico, mentre il secondo, più specifico, indica che, l’ammontare della minima contrattuale dovrà essere aumentato rispetto agli attuali euro 1.500,00 annui. Il terzo ed ultimo, tratterà invece dell’armonizzazione dei valori massimi degli incarichi.
Altro argomento da analizzare sarà quello relativo ai Fondi Contrattuali con cui si cercherà di dar importanza soprattutto alle condizioni di lavoro dell’emergenza/urgenza ed alle sedi disagiate. A tal riguardo, si segnalano le modifiche da apportare, ovverosia: l’aumento del valore delle indennità del Fondo; indirizzare maggiormente il Fondo di Perequazione della libera professione ai medici che prestano servizio in Pronto Soccorso; nonché approfondimenti e maggiori dettagli circa i certificati Inail, RIA e attività di Pronto Soccorso.
Circa l’orario di lavoro, sembra si voglia mantenere lo stesso adottato per i primari, e, al fine di conciliare vita lavorativa con vita privata, si pensa di incrementare il lavoro a tempo parziale.
Per quel che riguarda le prestazioni aggiuntive, viene posto il limite di 48 ore settimanali, e garantirne invece delle altre, per le guardie notturne.
Altro punto, interessa l’uniformità della indennità di esclusività della dirigenza medica, che fino al 2021, è risultata incrementata del 27%.
Per quanto concerne le Disposizioni Particolari, si rammenta che, il personale assunto con solamente il terzo anno di specializzazione, lavorando 30-32 ore a settimana, non avrebbe diritto allo stesso trattamento economico e giuridico di un professionista assunto tramite concorso e con specializzazione, così neppure all’indennità di esclusività e specificità della dirigenza medica.
Tematica invece non affrontata, sarà la questione delle violenze poste in essere nei confronti del personale sanitario, mentre discussa, risulterà essere quella inerente l’erogazione dell’emolumento straordinario Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio.
Da ultimo, è bene riportare i punti salienti che il CCNL dovrà analizzare e raggiungere, ossia: l’aumento della retribuzione fissa per i neo assunti; la priorità dell’utilizzo del Fondo di perequazione per i servizi di Pronto Soccorso; l’accesso alle prestazioni aggiuntive per il personale di settore che esercita attività al di fuori del Sistema Sanitario Nazionale, quindi privatamente; la finalizzazione nel Fondo 2 dei residui del Fondo 1 e del Fondo 3.

 

 

 

Importanti novità sulle condizioni lavorative per il Personale Sanitario

Tra pochi giorni si darà il via al confronto per il rinnovo del CCNL Dirigenti Area Sanità siglato nel 2019, che coinvolge i dirigenti sanitari e medici dell'ambito professionale, tecnico e amministrativo.
Finalmente, dopo tanto attendere, il Consiglio dei Ministri ha infatti acconsentito a dare inizio alle trattative, ufficializzando l'invito all'Aran, e lasciando però ancora in sospeso, la questione del settore dirigenziale dei sociologi di cui alla L. n. 106/2021, art. 34, co. 9ter, che ha introdotto, per l'appunto, la figura del Sociologo all'interno del comparto sanità, operante insieme l'Assistente sociale e l'Operatore Sociosanitario. La difficoltà della collocazione di questa nuova figura professionale sta nel fatto che, essa, non avendo più un ruolo tecnico, non viene conseguentemente ricompresa nel settore Funzioni Locali, o nella dirigenza sanitaria o ancora, in quella professionale, tecnica e amministrativa.
Comunque, proseguendo l'analisi delle novità da apportare, si enuncia quella inerente l'ambito finanziario, il quale risulta esser identico a quello di settore. Per i dirigenti sanitari difatti, sembrerebbe non esser previsto lo 0,55% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dai lavoratori dipendenti, destinato invece ad esser revisionato dall'ordinamento professionale.
Nella Premessa del CCNL, verrà affermato poi il recepimento degli obiettivi contenuti nel Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e l'innovazione sociale del 10 marzo 2021 alla luce del superamento parziale dell'ammontare di cui al D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, co. 2, all’art. 23, la cui defiscalizzazione non potrà essere trattata in sede di negoziato.
Per quanto concerne invece il Quadro finanziario, questo prevede aumenti pari al 3,78% dell'ammontare salariale del 2018, cui andrà aggiunto lo 0,22% per il superamento del blocco del salario accessorio.
Altre tematiche da affrontare saranno le indennità per il personale medico che presta attività di Pronto Soccorso, gli stanziamenti che le Leggi di Bilancio del 2018 e 2019 hanno posto in essere al fine di recuperare la Retribuzione Individuale di Anzianità, gli stanziamenti conferiti alle Regioni dall'Inail, circa il format voluto dall'Ente per emettere certificati di infortunio sul lavoro.
Sul primo punto le Parti negoziali ne hanno proposto un'anticipazione.
Rispetto alla seconda tematica sono state rilevate due contraddizioni: la prima sull'inizio della decorrenza, ossia dal 2024 (anno successivo alla sottoscrizione del CCNL), la seconda sull'esclusione dei dirigenti delle professioni dalle risorse di cui all'art. 435 della Legge di Bilancio.
Con riferimento al terzo punto non perviene al momento alcuna indicazione in merito.
Per quel che riguarda le Linee principali di intervento circa gli incarichi, di tre punti affrontati, il primo risulterebbe esser non concreto ed alquanto generico, mentre il secondo, più specifico, indica che, l'ammontare della minima contrattuale dovrà essere aumentato rispetto agli attuali euro 1.500,00 annui. Il terzo ed ultimo, tratterà invece dell'armonizzazione dei valori massimi degli incarichi.
Altro argomento da analizzare sarà quello relativo ai Fondi Contrattuali con cui si cercherà di dar importanza soprattutto alle condizioni di lavoro dell’emergenza/urgenza ed alle sedi disagiate. A tal riguardo, si segnalano le modifiche da apportare, ovverosia: l'aumento del valore delle indennità del Fondo; indirizzare maggiormente il Fondo di Perequazione della libera professione ai medici che prestano servizio in Pronto Soccorso; nonché approfondimenti e maggiori dettagli circa i certificati Inail, RIA e attività di Pronto Soccorso.
Circa l’orario di lavoro, sembra si voglia mantenere lo stesso adottato per i primari, e, al fine di conciliare vita lavorativa con vita privata, si pensa di incrementare il lavoro a tempo parziale.
Per quel che riguarda le prestazioni aggiuntive, viene posto il limite di 48 ore settimanali, e garantirne invece delle altre, per le guardie notturne.
Altro punto, interessa l'uniformità della indennità di esclusività della dirigenza medica, che fino al 2021, è risultata incrementata del 27%.
Per quanto concerne le Disposizioni Particolari, si rammenta che, il personale assunto con solamente il terzo anno di specializzazione, lavorando 30-32 ore a settimana, non avrebbe diritto allo stesso trattamento economico e giuridico di un professionista assunto tramite concorso e con specializzazione, così neppure all'indennità di esclusività e specificità della dirigenza medica.
Tematica invece non affrontata, sarà la questione delle violenze poste in essere nei confronti del personale sanitario, mentre discussa, risulterà essere quella inerente l'erogazione dell'emolumento straordinario Una Tantum pari all'1,5% dello stipendio.
Da ultimo, è bene riportare i punti salienti che il CCNL dovrà analizzare e raggiungere, ossia: l’aumento della retribuzione fissa per i neo assunti; la priorità dell’utilizzo del Fondo di perequazione per i servizi di Pronto Soccorso; l’accesso alle prestazioni aggiuntive per il personale di settore che esercita attività al di fuori del Sistema Sanitario Nazionale, quindi privatamente; la finalizzazione nel Fondo 2 dei residui del Fondo 1 e del Fondo 3.