CCNL Lavoro Domestico (Fidaldo), dal 1°gennaio 2023 possibile aumento dello stipendio

Incremento stimato del 9% rispetto agli attuali minimi, con un adeguamento all’80% della retribuzione

Il CCNL Lavoro Domestico (Fidaldo), applicabile agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter, etc.) addetti al funzionamento della vita familiare, scadrà il prossimo 31 dicembre e, come stabilito dall’art. 38 del CCNL, qualora non si dovesse raggiungere un accordo tra le parti sociali sulla parte retributiva (è previsto nei prossimi giorni il termine per la convocazione della Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo da parte del Ministero del Lavoro), dal 1° gennaio 2023 potrebbe scattare l’aumento automatico. Tale aumento sarà pari al 9% rispetto agli attuali minimi, con un adeguamento all’80% dell’inflazione basata sugli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertati dall’Istat.
L’incremento in busta paga stimato dal sindacato di categoria potrebbe arrivare fino a 125,00 euro in più al mese, per un totale di circa 2.000,00 euro l’anno.
I nuovi costi a carico delle famiglie saranno compensati solo in parte dagli adeguamenti delle pensioni, di cui beneficerà una platea ristretta, o dal rinnovo dei contratti collettivi di alcuni comparti scaduti da tempo.
Per tale motivo, le associazioni datoriali auspicano per un celere confronto con i sindacati al fine di arrivare ad uno scaglionamento nel tempo di questi incrementi, che sicuramente graveranno sui budget familiari, già intaccati dagli aumenti del prezzo del gas e delle bollette. 

 

Incremento stimato del 9% rispetto agli attuali minimi, con un adeguamento all'80% della retribuzione

Il CCNL Lavoro Domestico (Fidaldo), applicabile agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter, etc.) addetti al funzionamento della vita familiare, scadrà il prossimo 31 dicembre e, come stabilito dall'art. 38 del CCNL, qualora non si dovesse raggiungere un accordo tra le parti sociali sulla parte retributiva (è previsto nei prossimi giorni il termine per la convocazione della Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo da parte del Ministero del Lavoro), dal 1° gennaio 2023 potrebbe scattare l’aumento automatico. Tale aumento sarà pari al 9% rispetto agli attuali minimi, con un adeguamento all’80% dell’inflazione basata sugli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertati dall’Istat.L’incremento in busta paga stimato dal sindacato di categoria potrebbe arrivare fino a 125,00 euro in più al mese, per un totale di circa 2.000,00 euro l'anno.I nuovi costi a carico delle famiglie saranno compensati solo in parte dagli adeguamenti delle pensioni, di cui beneficerà una platea ristretta, o dal rinnovo dei contratti collettivi di alcuni comparti scaduti da tempo.Per tale motivo, le associazioni datoriali auspicano per un celere confronto con i sindacati al fine di arrivare ad uno scaglionamento nel tempo di questi incrementi, che sicuramente graveranno sui budget familiari, già intaccati dagli aumenti del prezzo del gas e delle bollette.

 

Infortuni giornalisti: indicazioni sulla gestione e la riscossione dei contributi nel periodo transitorio

L’INAIL fornisce le istruzioni operative per la gestione degli infortuni occorsi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 (INAIL, circolare 5 dicembre 2022, n. 44).

A seguito del trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore del giornalismo, è previsto un periodo transitorio, che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, durante il quale l’assicurazione infortuni è attribuita all’INAIL, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell’INPGI in vigore al 30 giugno 2022.

 

Gli infortuni che si verificheranno dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali che saranno denunciate dalla medesima data rientreranno nel regime assicurativo ordinario previsto per i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e al D.Lgs. n.38/2000.

 

Per gli infortuni occorsi nel suddetto periodo transitorio, pertanto, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio all’INAIL attraverso l’apposita modulistica, analoga a quella già in uso all’INPGI. I moduli sono reperibili nel sito istituzionale nella sezione Moduli e modelli – Prestazioni – Prestazioni economiche – Infortuni giornalisti dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

 

Le denunce devono essere presentate, a mezzo PEC, entro e non oltre 2 anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.

 

La circolare in oggetto, inoltre, si occupa della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione infortuni delle suddette categorie di soggetti che, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 109, della Legge n. 234/2021, è attribuita alla competenza dell’INAIL relativamente al medesimo arco temporale di cui sopra detto.

 

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24, compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI – INAIL e non deve più essere utilizzato il modello F24 accise. Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022, unitamente alla presentazione con modalità telematica delle relative denunce mensili. In relazione ai predetti adempimenti posti a carico dei datori di lavoro a seguito del trasferimento all’INAIL della competenza dell’assicurazione infortuni, si considerano, comunque, nei termini, i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

 

Al fine di mantenere separati l’accertamento e la riscossione dei contributi relativi al periodo in argomento si è reso necessario creare appositi codici ditta abbinati al codice fiscale del datore di lavoro, tenuto a presentare le denunce mensili e a pagare i contributi. Per poter effettuare l’invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi, sulla base dei dati comunicati dall’INPGI al 30 giugno 2022, l’INAIL ha dunque assegnato a ciascun datore di lavoro, un codice ditta, un contro codice e un codice PIN: tali codici sono in corso di comunicazione ai datori di lavoro a mezzo posta elettronica certificata.

 

L’INAIL fornisce le istruzioni operative per la gestione degli infortuni occorsi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023 (INAIL, circolare 5 dicembre 2022, n. 44).

A seguito del trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'INPGI in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore del giornalismo, è previsto un periodo transitorio, che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, durante il quale l’assicurazione infortuni è attribuita all’INAIL, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell’INPGI in vigore al 30 giugno 2022.

Gli infortuni che si verificheranno dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali che saranno denunciate dalla medesima data rientreranno nel regime assicurativo ordinario previsto per i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e al D.Lgs. n.38/2000.

Per gli infortuni occorsi nel suddetto periodo transitorio, pertanto, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio all’INAIL attraverso l’apposita modulistica, analoga a quella già in uso all’INPGI. I moduli sono reperibili nel sito istituzionale nella sezione Moduli e modelli – Prestazioni – Prestazioni economiche – Infortuni giornalisti dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Le denunce devono essere presentate, a mezzo PEC, entro e non oltre 2 anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.

La circolare in oggetto, inoltre, si occupa della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione infortuni delle suddette categorie di soggetti che, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 109, della Legge n. 234/2021, è attribuita alla competenza dell'INAIL relativamente al medesimo arco temporale di cui sopra detto.

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24, compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI – INAIL e non deve più essere utilizzato il modello F24 accise. Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022, unitamente alla presentazione con modalità telematica delle relative denunce mensili. In relazione ai predetti adempimenti posti a carico dei datori di lavoro a seguito del trasferimento all’INAIL della competenza dell’assicurazione infortuni, si considerano, comunque, nei termini, i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Al fine di mantenere separati l’accertamento e la riscossione dei contributi relativi al periodo in argomento si è reso necessario creare appositi codici ditta abbinati al codice fiscale del datore di lavoro, tenuto a presentare le denunce mensili e a pagare i contributi. Per poter effettuare l’invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi, sulla base dei dati comunicati dall’INPGI al 30 giugno 2022, l’INAIL ha dunque assegnato a ciascun datore di lavoro, un codice ditta, un contro codice e un codice PIN: tali codici sono in corso di comunicazione ai datori di lavoro a mezzo posta elettronica certificata.

Congedi e smart working, l’INL fa chiarezza sulle sanzioni

L’Ispettorato fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle norme del Decreto Equilibrio in materia di giornate di astensione dal lavoro, riposi e permessi (INL, nota 6 dicembre 2022, n. 2414).

L’INL interviene con la nota in commento al fine di fornire specifiche indicazioni al proprio personale ispettivo sulla corretta applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 105/2022, cosiddetto Decreto Equilibrio, e sul relativo apparato sanzionatorio. Il Decreto in questione, in effetti, ha introdotto diverse misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza, nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato i diversi istituti, declinando per ognuno la concreta applicazione delle norme e delle sanzioni. Per quel che riguarda il congedo di paternità obbligatorio, ad esempio, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, si segnala la necessità di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione.

Inoltre, a seguito dell’introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nel caso in cui abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

La nota prosegue, poi, elencando le diverse misure (Diritto al rientro e alla conservazione del posto, Riposi, permessi e congedi, Riposi e permessi per i figli con grave disabilità, Divieto di discriminazione, lavoro part time, ecc.) e le rispettive sanzioni per i datori di lavoro in caso di violazione della disciplina normativa.

In materia di smart working, considerato i  criteri di prelazione per la sua concessione a alle lavoratrici, ai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità e ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 18, comma 3-bis della Legge n. 81/2017 come modificata dal Decreto Equilibrio), è fatto divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre a modalità organizzativa con effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro i lavoratori che intendano ricorrere al lavoro agile, tant’è che ogni misura adottata in violazione della nuova disciplina è nulla. 

 

 

L'Ispettorato fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle norme del Decreto Equilibrio in materia di giornate di astensione dal lavoro, riposi e permessi (INL, nota 6 dicembre 2022, n. 2414).

L'INL interviene con la nota in commento al fine di fornire specifiche indicazioni al proprio personale ispettivo sulla corretta applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 105/2022, cosiddetto Decreto Equilibrio, e sul relativo apparato sanzionatorio. Il Decreto in questione, in effetti, ha introdotto diverse misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza, nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

In particolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato i diversi istituti, declinando per ognuno la concreta applicazione delle norme e delle sanzioni. Per quel che riguarda il congedo di paternità obbligatorio, ad esempio, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, si segnala la necessità di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione.

Inoltre, a seguito dell’introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nel caso in cui abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

La nota prosegue, poi, elencando le diverse misure (Diritto al rientro e alla conservazione del posto, Riposi, permessi e congedi, Riposi e permessi per i figli con grave disabilità, Divieto di discriminazione, lavoro part time, ecc.) e le rispettive sanzioni per i datori di lavoro in caso di violazione della disciplina normativa.

In materia di smart working, considerato i  criteri di prelazione per la sua concessione a alle lavoratrici, ai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità e ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 18, comma 3-bis della Legge n. 81/2017 come modificata dal Decreto Equilibrio), è fatto divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre a modalità organizzativa con effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro i lavoratori che intendano ricorrere al lavoro agile, tant’è che ogni misura adottata in violazione della nuova disciplina è nulla.

CCNL del Terziario: proseguono le trattative per il rinnovo

 

Proseguono le trattative per il rinnovo dei CCNL TDS, DMO e Distribuzione cooperativa tra le Organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS e le Associazioni Datoriali Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e le Associazioni Cooperative

In occasione delle trattative per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali inerenti al settore Terziario, le OO.SS. in oggetto, hanno sollecitato le parti datoriali a procedere con urgenza, essendo passati tre anni dalla loro scadenza e considerata altresì la necessità di dare una risposta immediata in materia di trattamento salariale ai lavoratori ed alle lavoratrici, in ragione della situazione di perdita del potere di acquisto dei salari conseguente ad un aumento sostanzioso dell’inflazione.

Di tutta risposta, il fronte datoriale ha dichiarato che le critiche condizioni economiche del settore, dovute alle dinamiche generate dai costi energetici e dalle gravi ripercussioni che ne derivano, su tutte le dinamiche dei costi e sul clima di fiducia dei consumatori, non consentirebbero di sostenere nell’immediato il rinnovo dei contratti nazionali. Durante la trattativa, è emersa inoltre la disponibilità delle Associazioni Datoriali alla costruzione di un accordo che permetta di redistribuire le risorse economiche al personale impiegato di settore.

Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, sul punto, si sono espresse manifestando la loro disponibilità ad erogare una compensazione economica in risposta al ritardo finora maturato e a costruire un percorso che porti al rinnovo dei contratti.

Da una prima riflessione, emerge l’interesse alla possibilità di riconoscere in tempi brevi alle lavoratrici e ai lavoratori una risposta economica, di cui comunque devono essere ancora trattate e verificate l’entità e le caratteristiche, ma è altrettanto palese che ciò comporterebbe il rischio di un protrarsi ulteriore dei tempi di rinnovo che ad oggi risulta insostenibile.

Seppur tutte le Associazioni Datoriali si stiano indirizzando in questa direzione, sono emerse alcune articolazioni e sensibilità diverse rispetto ai tempi e alle modalità di erogazione, con alcuni richiami all’utilizzo di forme di welfare.

I Sindacati, da ultimo, pur rimarcando la volontà e l’auspicio di trovare un’eventuale intesa che accomuni i quattro tavoli del settore, si sono riservati valutazioni più attente sulle proposte formulate dalle Associazioni datoriali. 

 

Proseguono le trattative per il rinnovo dei CCNL TDS, DMO e Distribuzione cooperativa tra le Organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS e le Associazioni Datoriali Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e le Associazioni Cooperative

In occasione delle trattative per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali inerenti al settore Terziario, le OO.SS. in oggetto, hanno sollecitato le parti datoriali a procedere con urgenza, essendo passati tre anni dalla loro scadenza e considerata altresì la necessità di dare una risposta immediata in materia di trattamento salariale ai lavoratori ed alle lavoratrici, in ragione della situazione di perdita del potere di acquisto dei salari conseguente ad un aumento sostanzioso dell’inflazione.

Di tutta risposta, il fronte datoriale ha dichiarato che le critiche condizioni economiche del settore, dovute alle dinamiche generate dai costi energetici e dalle gravi ripercussioni che ne derivano, su tutte le dinamiche dei costi e sul clima di fiducia dei consumatori, non consentirebbero di sostenere nell’immediato il rinnovo dei contratti nazionali. Durante la trattativa, è emersa inoltre la disponibilità delle Associazioni Datoriali alla costruzione di un accordo che permetta di redistribuire le risorse economiche al personale impiegato di settore.

Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, sul punto, si sono espresse manifestando la loro disponibilità ad erogare una compensazione economica in risposta al ritardo finora maturato e a costruire un percorso che porti al rinnovo dei contratti.

Da una prima riflessione, emerge l’interesse alla possibilità di riconoscere in tempi brevi alle lavoratrici e ai lavoratori una risposta economica, di cui comunque devono essere ancora trattate e verificate l’entità e le caratteristiche, ma è altrettanto palese che ciò comporterebbe il rischio di un protrarsi ulteriore dei tempi di rinnovo che ad oggi risulta insostenibile.

Seppur tutte le Associazioni Datoriali si stiano indirizzando in questa direzione, sono emerse alcune articolazioni e sensibilità diverse rispetto ai tempi e alle modalità di erogazione, con alcuni richiami all’utilizzo di forme di welfare.

I Sindacati, da ultimo, pur rimarcando la volontà e l’auspicio di trovare un’eventuale intesa che accomuni i quattro tavoli del settore, si sono riservati valutazioni più attente sulle proposte formulate dalle Associazioni datoriali.

CCNL Grafica Editoria – Industria: pronta la piattaforma per il rinnovo

Aggiornamento della sfera di applicazione del contratto, welfare e aumenti retributivi tra le richieste principali delle OO.SS.

Le OO.SS. di settore Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in vista della scadenza del CCNL prevista per il 31 dicembre 2022, hanno presentato nei giorni scorsi la piattaforma per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende grafiche ed affini e alle aziende editoriali anche multimediali.

 

Decorrenza e durata

Il CCNL avrà una durata triennale (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025), sia per la parte economica che per la parte normativa. 

 

Sfera di applicazione

Proposto l’aggiornamento della sfera di applicazione del contratto, sulla base delle innovazioni tecnologiche e alle conseguenze che esse generano nei processi produttivi e nell’organizzazione del lavoro, mediante un riordino di tale materia sia nelle declaratorie che nei profili professionali, con particolare riferimento:
– all’aggiornamento delle figure professionali relative al mondo redazionale;
– all’introduzione di specifiche figure professionali legate alle nuove tecnologie digitali e al mondo digitale della produzione di contenuti e della comunicazione;
– alla riduzione del periodo di iter professionale (con particolare attenzione ai livelli D1 e D2) considerando anche i periodi lavorati con contratto a termine e/o somministrazione.

Richiesto inoltre un aggiornamento delle aree di attività rappresentate, attraverso due azioni distinte:
– un’azione progettuale di intercettazione del mondo ICT e delle attività digitali inerenti il sistema della comunicazione e della produzione di contenuti editoriali, al fine di offrire alle aziende un contenitore contrattuale più coerente e rappresentativo delle attività;
– un’azione strutturale che preveda l’individuazione di contratti minori, per il numero di addetti e aziende rappresentate.

 

Aumenti retributivi
Richiesto un aumento salariale che, tenuto conto dell’oscillazione dei dati inflattivi e dell’andamento del settore, possa salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni per il prossimo triennio.

 

Formazione
La formazione continua rappresenta un elemento centrale per l’aggiornamento e la gestione dei processi evolutivi del settore, sia in ambito organizzativo, sia in ambito professionale. A tal fine i sindacati richiedono l’implementazione del ruolo dell’ENIPG, anche in relazione al settore dell’editoriale digitale, con percorsi di formazione continua e di riqualificazione professionale.

 

Contrattazione di secondo livello
Proposta la ridefinizione e l’adeguamento economico dell’elemento di garanzia retributiva per tutelarne l’effettiva erogazione e rendere sempre più esigibile la contrattazione di secondo livello. In questi anni, infatti, la contrattazione di secondo livello si è sempre più consolidata anche attraverso il riconoscimento dello strumento del welfare aziendale, in grado di offrire beni e servizi alle lavoratrici e ai lavoratori del settore. In tale direzione, per estenderla maggiormente e rendere lo strumento più efficace ed omogeneo in termine di quantità e qualità, le OO.SS. ritengono utile avviare un confronto per verificare la fattibilità di una piattaforma welfare di settore di secondo livello, anche in un’ottica di efficientamento di gestione e quindi di incentivazione all’utilizzo da parte delle piccole aziende. 

 

Rapporto di lavoro
Proposta altresì la rimodulazione degli orari di lavoro, attraverso la definizione di nuovi modelli organizzativi, e la stesura di un accordo quadro sullo smart working
Richiesti inoltre 3 giorni di permesso annui, da utilizzare per visite mediche o studio/formazione professionale.

 

Tutela della genitorialità
I sindacati propongono l’apertura di un confronto sulle modalità applicative delle nuove norme che disciplinano la tutela della genitorialità, mediante strumenti di conciliazione vita-lavoro, quali ad esempio il part time e il lavoro agile.

 

Welfare
Richiesto l’aumento del contributo, a carico azienda, dall’1,2% all’1,5% al Fondo Byblos, mantenendo l’attuale quota aggiuntiva per gli assunti dopo il 2015.
Per il Fondo Salute Sempre i sindacati propongono la stabilizzazione del contributo aziendale e l’estensione della copertura per i contratti a termine. 

Aggiornamento della sfera di applicazione del contratto, welfare e aumenti retributivi tra le richieste principali delle OO.SS.

Le OO.SS. di settore Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in vista della scadenza del CCNL prevista per il 31 dicembre 2022, hanno presentato nei giorni scorsi la piattaforma per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende grafiche ed affini e alle aziende editoriali anche multimediali.

 

Decorrenza e durata

Il CCNL avrà una durata triennale (1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2025), sia per la parte economica che per la parte normativa. 

 

Sfera di applicazione

Proposto l'aggiornamento della sfera di applicazione del contratto, sulla base delle innovazioni tecnologiche e alle conseguenze che esse generano nei processi produttivi e nell’organizzazione del lavoro, mediante un riordino di tale materia sia nelle declaratorie che nei profili professionali, con particolare riferimento:
- all'aggiornamento delle figure professionali relative al mondo redazionale;
- all'introduzione di specifiche figure professionali legate alle nuove tecnologie digitali e al mondo digitale della produzione di contenuti e della comunicazione;
- alla riduzione del periodo di iter professionale (con particolare attenzione ai livelli D1 e D2) considerando anche i periodi lavorati con contratto a termine e/o somministrazione.

Richiesto inoltre un aggiornamento delle aree di attività rappresentate, attraverso due azioni distinte:
- un’azione progettuale di intercettazione del mondo ICT e delle attività digitali inerenti il sistema della comunicazione e della produzione di contenuti editoriali, al fine di offrire alle aziende un contenitore contrattuale più coerente e rappresentativo delle attività;
- un’azione strutturale che preveda l’individuazione di contratti minori, per il numero di addetti e aziende rappresentate.

 

Aumenti retributivi
Richiesto un aumento salariale che, tenuto conto dell’oscillazione dei dati inflattivi e dell’andamento del settore, possa salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni per il prossimo triennio.

 

Formazione
La formazione continua rappresenta un elemento centrale per l’aggiornamento e la gestione dei processi evolutivi del settore, sia in ambito organizzativo, sia in ambito professionale. A tal fine i sindacati richiedono l'implementazione del ruolo dell’ENIPG, anche in relazione al settore dell'editoriale digitale, con percorsi di formazione continua e di riqualificazione professionale.

 

Contrattazione di secondo livello
Proposta la ridefinizione e l'adeguamento economico dell’elemento di garanzia retributiva per tutelarne l’effettiva erogazione e rendere sempre più esigibile la contrattazione di secondo livello. In questi anni, infatti, la contrattazione di secondo livello si è sempre più consolidata anche attraverso il riconoscimento dello strumento del welfare aziendale, in grado di offrire beni e servizi alle lavoratrici e ai lavoratori del settore. In tale direzione, per estenderla maggiormente e rendere lo strumento più efficace ed omogeneo in termine di quantità e qualità, le OO.SS. ritengono utile avviare un confronto per verificare la fattibilità di una piattaforma welfare di settore di secondo livello, anche in un’ottica di efficientamento di gestione e quindi di incentivazione all’utilizzo da parte delle piccole aziende. 

 

Rapporto di lavoro
Proposta altresì la rimodulazione degli orari di lavoro, attraverso la definizione di nuovi modelli organizzativi, e la stesura di un accordo quadro sullo smart working
Richiesti inoltre 3 giorni di permesso annui, da utilizzare per visite mediche o studio/formazione professionale.

 

Tutela della genitorialità
I sindacati propongono l'apertura di un confronto sulle modalità applicative delle nuove norme che disciplinano la tutela della genitorialità, mediante strumenti di conciliazione vita-lavoro, quali ad esempio il part time e il lavoro agile.

 

Welfare
Richiesto l'aumento del contributo, a carico azienda, dall’1,2% all’1,5% al Fondo Byblos, mantenendo l’attuale quota aggiuntiva per gli assunti dopo il 2015.
Per il Fondo Salute Sempre i sindacati propongono la stabilizzazione del contributo aziendale e l’estensione della copertura per i contratti a termine. 

Licenziamento: comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità

Al fine di applicare i criteri di scelta, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale (Ordinanza Cassazione n. 33889/2022).

Nella specie, pronunciandosi sul caso di un licenziamento, il giudice di appello ha ritenuto la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, criteri individuati dai contratti collettivi, sulla base del principio per cui in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda o a specifiche posizioni lavorative, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o posizione lavorativa solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione dell’impresa; il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto, settore o posizione lavorativa se essi siano idonei ad occupare altre posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda. Ha quindi ritenuto non condivisibile l’assunto che, pur affermando, in linea di principio, la necessità di comparazione della posizione del lavoratore con le posizioni dei lavoratori di tutte le unità organizzative e funzioni comprese nell’Area di riferimento, aveva in concreto escluso posizioni di lavoro comparabili con quella del lavortore che aveva svolto mansioni di ” tecnico gestione archivio” ed in precedenza di “addetto alla organizzazione logistica” nell’Area ” Centro Addestramento”).
Per il giudice di appello bisognava considerare la professionalità del dipendente quale formatasi anche in base alle precedenti esperienze lavorative, la quale non poteva determinare la sua esclusione dalla comparazione , << in special modo allorquando il lavoratore deduca di aver operato in tempi non remoti anche in altri settori>>; in altri termini, se poteva convenirsi sul fatto che la professionalità del lavoratore non era comparabile con le posizioni di lavoro appartenenti ad altre funzioni, ovvero a quelle appartenenti ad altre unità organizzative, stante la diversità delle mansioni di quelle posizioni di lavoro da quelle attuali e pregresse del ricorrente e se, analogamente, poteva ritenersi per le posizioni di lavoro appartenenti alla medesima unità organizzativa dello stesso dipendente, con diversa qualifica e livello di inquadramento ovvero perché – di pari inquadramento – svolgenti mansioni mai in precedenza espletate dal lavoratore, diversa valutazione andava fatta per le altre posizioni di lavoro rispetto alle quali la fungibilità doveva presumersi in base alla incontestata circostanza della pregressa adibizione del lavoratore a quelle posizioni. Il giudice di appello, premessa quindi la illegittimità della scelta aprioristica delle posizioni lavorative da sopprimere senza una valutazione comparativa del personale e senza utili allegazioni in relazione alle ragioni dell’infungibilità, ha rilevato che, in ogni caso, era mancata la prova dell’affidamento delle funzioni e dalla stessa soppresse non potendo il lavoratore essere destinatario del provvedimento di licenziamento per il solo fatto di essere stato nominativamente indicato come incaricato di dette funzioni; la società nulla aveva inoltre dedotto circa la infungibilità delle precedenti mansioni.
 

Al fine di applicare i criteri di scelta, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale (Ordinanza Cassazione n. 33889/2022).

Nella specie, pronunciandosi sul caso di un licenziamento, il giudice di appello ha ritenuto la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, criteri individuati dai contratti collettivi, sulla base del principio per cui in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda o a specifiche posizioni lavorative, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o posizione lavorativa solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione dell'impresa; il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto, settore o posizione lavorativa se essi siano idonei ad occupare altre posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative - per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda. Ha quindi ritenuto non condivisibile l'assunto che, pur affermando, in linea di principio, la necessità di comparazione della posizione del lavoratore con le posizioni dei lavoratori di tutte le unità organizzative e funzioni comprese nell'Area di riferimento, aveva in concreto escluso posizioni di lavoro comparabili con quella del lavortore che aveva svolto mansioni di " tecnico gestione archivio" ed in precedenza di "addetto alla organizzazione logistica" nell'Area " Centro Addestramento").
Per il giudice di appello bisognava considerare la professionalità del dipendente quale formatasi anche in base alle precedenti esperienze lavorative, la quale non poteva determinare la sua esclusione dalla comparazione , << in special modo allorquando il lavoratore deduca di aver operato in tempi non remoti anche in altri settori>>; in altri termini, se poteva convenirsi sul fatto che la professionalità del lavoratore non era comparabile con le posizioni di lavoro appartenenti ad altre funzioni, ovvero a quelle appartenenti ad altre unità organizzative, stante la diversità delle mansioni di quelle posizioni di lavoro da quelle attuali e pregresse del ricorrente e se, analogamente, poteva ritenersi per le posizioni di lavoro appartenenti alla medesima unità organizzativa dello stesso dipendente, con diversa qualifica e livello di inquadramento ovvero perché - di pari inquadramento - svolgenti mansioni mai in precedenza espletate dal lavoratore, diversa valutazione andava fatta per le altre posizioni di lavoro rispetto alle quali la fungibilità doveva presumersi in base alla incontestata circostanza della pregressa adibizione del lavoratore a quelle posizioni. Il giudice di appello, premessa quindi la illegittimità della scelta aprioristica delle posizioni lavorative da sopprimere senza una valutazione comparativa del personale e senza utili allegazioni in relazione alle ragioni dell'infungibilità, ha rilevato che, in ogni caso, era mancata la prova dell'affidamento delle funzioni e dalla stessa soppresse non potendo il lavoratore essere destinatario del provvedimento di licenziamento per il solo fatto di essere stato nominativamente indicato come incaricato di dette funzioni; la società nulla aveva inoltre dedotto circa la infungibilità delle precedenti mansioni.
 

Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni “vittime amianto nei porti”

L’INAIL fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo vittime amianto e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle annualità 2021 e 2022, secondo le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 30 settembre 2022 (INAIL – Circolare 02 dicembre 2022, n. 43).

L’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti.
Il Fondo, già finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, è stato ulteriormente finanziato per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed è stato esteso l’accesso al medesimo fondo anche da parte delle Autorità di sistema portuale.
Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo per gli anni 2021 e 2022, sono state adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 30 settembre 2022.

DESTINATARI DEL FONDO

Possono accedere al Fondo:
a) gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.
b) le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

DOMANDE PER L’ACCESSO AL FONDO

Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023 (sessanta giorni dal 17 novembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 30 settembre 2022).
Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020.
Le domande per l’anno 2022 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.
Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità:
a) gli eredi dei lavoratori deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate devono compilare il modulo Domanda Erede lavoratore deceduto (all.2) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00141 Roma.
Alla domanda deve essere allegata sempre la copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale;
b) le Autorità di sistema portuale devono compilare il modulo Domanda Autorità di sistema portuale e il prospetto riepilogativo (all.3 e all.4) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it allegando copia autentica delle sentenze esecutive e/o dei verbali di conciliazione giudiziale.
Nelle sentenze e nei verbali predetti sono, infatti, individuati il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione.
Le autorità di sistema portuale devono trasmettere unitamente alla domanda anche la quietanza che dimostra l’avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto agli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Nel caso di pagamento parziale di quanto stabilito in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda può essere presentata sia dagli eredi, sia dall’autorità portuale.
Gli eredi al momento dell’invio della domanda all’Inail devono darne contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. A tal fine gli stessi devono conservare la ricevuta della comunicazione, che potrà essere richiesta in copia dall’Inail.
Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorità di sistema portuale che faccia domanda di accesso diretto al fondo, nei confronti degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Anche in questo caso la ricevuta della comunicazione potrà essere richiesta in copia dall’Inail.

PRESTAZIONE DEL FONDO

L’importo della prestazione sarà fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, che sarà adottata entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande fissata al 16 gennaio 2023.
La predetta delibera dovrà stabilire per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale.
La misura della quota percentuale annuale è fissata sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10 milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL FONDO

L’Inail provvederà a comunicare tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte, la misura percentuale annuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’ammontare dell’onere finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del trasferimento delle relative risorse.
Trascorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione e in mancanza di rilievi ministeriali, l’Inail comunica agli eredi nonché alle imprese tenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’esito della domanda e l’ammontare delle risorse erogabili.
L’impresa, entro e non oltre 30 giorni dell’avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all’Inail che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione tramite quietanza dell’avvenuto integrale pagamento a favore degli eredi. Nel caso in cui l’impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura parziale, l’lnail provvede prioritariamente al pagamento delle somme eventualmente ancora erogabili agli eredi tenuto conto del pagamento parziale già effettuato da parte dell’impresa e delle somme erogabili dal Fondo rispetto a quanto stabilito nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale.
L’impresa può chiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto tramite quietanza la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura superiore alla differenza tra l’importo stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale e l’ammontare delle risorse erogabili dal Fondo.
In tali casi la parte riferibile all’impresa è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile dal Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’impresa stessa.
Se la domanda è stata presentata dall’Autorità di sistema portuale, la prestazione del Fondo, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione al Ministero dei dati delle domande e degli altri dati all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale, sarà erogata direttamente a favore dell’Autorità di sistema portuale qualora l’Autorità stessa abbia adempiuto integralmente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro dovuto in base alla sentenza o al verbale di conciliazione giudiziale.
In caso di pagamento parziale la prestazione del Fondo a favore dell’Autorità di sistema portuale è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile in relazione alla richiesta di accesso al Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’Autorità stessa.
L’Inail eroga la prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle imprese solo dopo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI

Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.

L’INAIL fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo vittime amianto e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle annualità 2021 e 2022, secondo le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 30 settembre 2022 (INAIL - Circolare 02 dicembre 2022, n. 43).

L’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti.
Il Fondo, già finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, è stato ulteriormente finanziato per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed è stato esteso l’accesso al medesimo fondo anche da parte delle Autorità di sistema portuale.
Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo per gli anni 2021 e 2022, sono state adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 30 settembre 2022.

DESTINATARI DEL FONDO

Possono accedere al Fondo:
a) gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.
b) le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

DOMANDE PER L'ACCESSO AL FONDO

Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023 (sessanta giorni dal 17 novembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 30 settembre 2022).
Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020.
Le domande per l’anno 2022 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.
Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità:
a) gli eredi dei lavoratori deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate devono compilare il modulo Domanda Erede lavoratore deceduto (all.2) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00141 Roma.
Alla domanda deve essere allegata sempre la copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale;
b) le Autorità di sistema portuale devono compilare il modulo Domanda Autorità di sistema portuale e il prospetto riepilogativo (all.3 e all.4) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it allegando copia autentica delle sentenze esecutive e/o dei verbali di conciliazione giudiziale.
Nelle sentenze e nei verbali predetti sono, infatti, individuati il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione.
Le autorità di sistema portuale devono trasmettere unitamente alla domanda anche la quietanza che dimostra l’avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto agli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Nel caso di pagamento parziale di quanto stabilito in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda può essere presentata sia dagli eredi, sia dall’autorità portuale.
Gli eredi al momento dell'invio della domanda all'Inail devono darne contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. A tal fine gli stessi devono conservare la ricevuta della comunicazione, che potrà essere richiesta in copia dall’Inail.
Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorità di sistema portuale che faccia domanda di accesso diretto al fondo, nei confronti degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Anche in questo caso la ricevuta della comunicazione potrà essere richiesta in copia dall’Inail.

PRESTAZIONE DEL FONDO

L’importo della prestazione sarà fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, che sarà adottata entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande fissata al 16 gennaio 2023.
La predetta delibera dovrà stabilire per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale.
La misura della quota percentuale annuale è fissata sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10 milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL FONDO

L’Inail provvederà a comunicare tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte, la misura percentuale annuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l'ammontare dell'onere finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del trasferimento delle relative risorse.
Trascorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione e in mancanza di rilievi ministeriali, l’Inail comunica agli eredi nonché alle imprese tenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l'esito della domanda e l'ammontare delle risorse erogabili.
L'impresa, entro e non oltre 30 giorni dell'avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all'Inail che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione tramite quietanza dell'avvenuto integrale pagamento a favore degli eredi. Nel caso in cui l'impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura parziale, l’lnail provvede prioritariamente al pagamento delle somme eventualmente ancora erogabili agli eredi tenuto conto del pagamento parziale già effettuato da parte dell'impresa e delle somme erogabili dal Fondo rispetto a quanto stabilito nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale.
L'impresa può chiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto tramite quietanza la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura superiore alla differenza tra l'importo stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale e l'ammontare delle risorse erogabili dal Fondo.
In tali casi la parte riferibile all'impresa è pari alle risorse che residuano dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile dal Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall'impresa stessa.
Se la domanda è stata presentata dall'Autorità di sistema portuale, la prestazione del Fondo, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione al Ministero dei dati delle domande e degli altri dati all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale, sarà erogata direttamente a favore dell'Autorità di sistema portuale qualora l'Autorità stessa abbia adempiuto integralmente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro dovuto in base alla sentenza o al verbale di conciliazione giudiziale.
In caso di pagamento parziale la prestazione del Fondo a favore dell'Autorità di sistema portuale è pari alle risorse che residuano dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile in relazione alla richiesta di accesso al Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall'Autorità stessa.
L'Inail eroga la prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle imprese solo dopo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI

Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi.

Interventi urgenti per la popolazione di Ischia: sospensione versamenti erariali e contributivi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 che dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 02 dicembre 2022, n. 8)

Il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, tra le quali:
– la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023;
– la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale;
– la medesima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari;
– la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 che dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 02 dicembre 2022, n. 8)

Il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, tra le quali:
- la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023;
- la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale;
- la medesima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari;
- la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022.

Trasmigrazione di ente già dotato di personalità giuridica: iscrizione al RUNTS per silenzio assenso

Forniti chiarimenti relativamente ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore, al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 02 dicembre 2022, n. 18655).

Lo scadere del termine procedimentale, considerato al netto delle sospensioni, interruzioni ecc. ivi incluse quelle previste dalla normativa sopravvenuta, ha comportato in favore dell’ente il consolidarsi del cd. silenzio-assenso (in applicazione dell’articolo 20 della legge n. 241/1990, vedasi articolo 31, comma 10 del D.M. n. 106/2020), che pone in capo all’Ufficio l’obbligo di provvedere senza ritardi all’iscrizione nel RUNTS, attraverso le funzionalità in uso, “senza provvedimento”.
In considerazione dell’elevato numero degli enti trasmigrati, per facilitare l’operato degli uffici del RUNTS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già concordato, con le Regioni e con il gestore del sistema, modalità informatiche attraverso le quali sia automaticamente iscritto al RUNTS, senza l’adozione di provvedimenti che avrebbero un mero valore ricognitivo dell’avvenuta maturazione del silenzio assenso, un primo contingente di enti che alla scadenza dei termini procedimentali risulteranno non essere ancora stati oggetto di alcuna istruttoria; ovvero quegli enti per i quali non risulti nemmeno una “presa in carico” da parte degli operatori.
Tale modalità, resasi necessaria stanti le previsioni normative relative ai termini procedimentali di cui all’art. 54 del CTS, comporta tuttavia l’adozione di apposite misure volte, comunque, a garantire livelli accettabili di qualità, conoscibilità e trasparenza delle informazioni del Runts.
Una prima misura è data dall’onere che sorge in capo agli enti iscritti senza provvedimento di aggiornare e completare le informazioni che li riguardano e di depositare atti e bilanci degli ultimi due anni nel caso in cui essi non siano stati trasmessi agli uffici nel corso dell’istruttoria. A tal fine, la circolare n. 9/2022, che ha fornito indicazioni uniformi agli uffici e agli enti sulle modalità di conduzione dell’istruttoria, ha raccomandato che quest’ultima per ragioni di celerità si concentrasse sugli elementi più rilevanti per consentire l’iscrizione, richiedendo agli enti iscritti di farsi parte diligente nei 90 giorni successivi all’iscrizione, per completare dati e documenti mancanti. Decorsi i 90 giorni gli uffici avvieranno la verifica dei documenti e delle informazioni inseriti, diffideranno gli enti ritardatari e in caso di inottemperata diffida potranno cancellare gli inadempienti.
Potrebbe verificarsi che enti, già in possesso di personalità giuridica in quanto iscritti nei registri regionali o prefettizi ai sensi del d.p.r. n.361/2000, siano risultati iscritti al RUNTS per silenzio assenso.
È ragionevole supporre che almeno una parte di essi sia restato in attesa delle richieste di integrazione da parte degli uffici, a differenza di altri che invece hanno deciso di attivarsi trasmettendo la documentazione aggiornata necessaria avvalendosi dell’intervento di un notaio per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione. Tale inerzia dell’ente coinvolto nella trasmigrazione ha concorso, pertanto alla produzione, dell’iscrizione per silenzio assenso, nonostante l’indicazione contenuta nella già ricordata circolare n. 9/2022, la quale, attraverso l’applicazione ex lege n. 241/1990 del principio di partecipazione al procedimento amministrativo di verifica post-trasmigrazione, espressamente abbia facoltizzato le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione , anche senza attendere la richiesta dell’ufficio del RUNTS, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della già citata legge n. 241/1990, a presentare memorie e documenti all’amministrazione competente. Tra questi documenti, sono certamente da annoverare lo statuto modificato e l’attestazione notarile della sussistenza del patrimonio minima.
Particolare rilievo assume il fatto che anche in capo a tali enti verrebbe a prodursi, quale effetto dell’iscrizione nel RUNTS, la sospensione dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche regionali o prefettizi; tuttavia, fino a che tale situazione non sia nota agli enti titolari di questi ultimi, questi potrebbero non averne cognizione; dal RUNTS, inoltre, il possesso della personalità giuridica potrebbe non risultare e ciò potrebbe arrecare pregiudizio all’affidamento dei terzi, generando situazioni di incertezza.
E’ quindi di tutta evidenza la necessità da un lato che gli uffici del RUNTS prendano il prima possibile contatti con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche, a partire dai coesistenti uffici regionali, fornendo loro gli elenchi degli enti iscritti per decorrenza dei termini per consentire agli stessi di prendere atto della sospensione; dall’altro che l’informazione circa il possesso della personalità giuridica da parte degli enti pervenga di ritorno agli uffici del Runts, che potranno quindi anche prima dello scadere dei 90 giorni richiedere agli enti, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del CTS, assegnando loro un termine congruo che tenga conto della complessità degli adempimenti, di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare altresì, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo al netto delle componenti negative che possano pregiudicarne l’effettiva disponibilità, che non dovrà essere antecedente a più di 120 giorni dalla data dell’atto di deposito della documentazione contabile al notaio. In mancanza, gli enti saranno cancellati dal RUNTS e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato l’ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento, per i seguiti di competenza, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa.
È opportuno ribadire che nei casi di enti già dotati di personalità giuridica, non è ipotizzabile alcuna soluzione immediata della continuità della stessa a seguito dell’iscrizione, anche se il possesso non risulti ancora a sistema; ma una volta che l’Ufficio Runts venga a conoscenza dell’iscrizione dell’ente nel Registro delle persone giuridiche, non potrà mancare di attivarsi tempestivamente per garantire ai terzi la necessaria conoscibilità degli assetti collegata all’iscrizione in un pubblico registro.
Per tale motivo, qualora la documentazione non sia depositata autonomamente dall’ente entro i 90 giorni dall’iscrizione o comunque entro il termine eventualmente assegnato dall’ufficio, successivo a tale scadenza, l’ente potrà vedere revocata l’iscrizione al Runts, con conseguente ritorno dell’ente sotto la competenza dell’autorità governativa pregressa.
Un’ulteriore ipotesi che deve considerarsi è quella in cui l’ente che abbia natura di associazione, ricevuta la diffida e verificata l’insussistenza del patrimonio minimo, con decisione assembleare deliberi di mantenere la qualifica di ETS proseguendo l’attività in forma di associazione non riconosciuta, come previsto dall’art. 22, comma 5 del CTS, depositando copia del relativo verbale nel RUNTS.
In tale specifico caso deve richiamarsi espressamente l’attenzione di codesti Uffici sulla necessità, ricavabile logicamente dalla volontà del legislatore, di non mantenere comunque attiva la posizione dell’ente presso il Registro delle P.P.G.G. ai sensi del D.P.R. 361/2000 in presenza di una rinuncia alla personalità giuridica formalmente comunicata all’Ufficio del Runts, che condurrebbe ad un’incertezza circa l’effettiva situazione dell’ente a pregiudizio dei terzi: pertanto gli Uffici del Runts anche in questo caso daranno comunque formale comunicazione all’Ufficio (regionale o prefettizio) gestore del Registro P.G. rappresentando l’avvenuta rinuncia da parte dell’ente iscritto al Runts alla personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 comma 5 del CTS.
Ai fini del corretto sviluppo delle interlocuzioni con gli enti un ruolo importante potrà essere svolto dalle Reti associative cui eventualmente gli enti aderiscano e dai CSV; il completamento e l’innalzamento del livello qualitativo della base informativa del RUNTS è un processo destinato a protrarsi oltre il termine assegnato dal legislatore agli uffici per completare le istruttorie, che richiede uno sforzo comune nell’interesse di tutti. La possibilità che sul RUNTS siano confluite informazioni incomplete o non aggiornate non deve essere vista come indice di inaffidabilità dello stesso, ma la prima conseguenza della pluralità, disomogeneità, incompletezza o mancato aggiornamento dei precedenti registri, da cui provengono i dati disponibili. Si tratta di criticità che anzi soltanto l’istituzione e la corretta gestione di un sistema unitario quale il RUNTS consentiranno di superare, con la collaborazione delle amministrazioni coinvolte, degli enti, delle loro rappresentanze e delle infrastrutture di supporto.

Forniti chiarimenti relativamente ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all'art. 54 del Codice del Terzo settore, al netto della sospensiva prevista dall'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota 02 dicembre 2022, n. 18655).

Lo scadere del termine procedimentale, considerato al netto delle sospensioni, interruzioni ecc. ivi incluse quelle previste dalla normativa sopravvenuta, ha comportato in favore dell'ente il consolidarsi del cd. silenzio-assenso (in applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241/1990, vedasi articolo 31, comma 10 del D.M. n. 106/2020), che pone in capo all'Ufficio l'obbligo di provvedere senza ritardi all'iscrizione nel RUNTS, attraverso le funzionalità in uso, "senza provvedimento".
In considerazione dell'elevato numero degli enti trasmigrati, per facilitare l'operato degli uffici del RUNTS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già concordato, con le Regioni e con il gestore del sistema, modalità informatiche attraverso le quali sia automaticamente iscritto al RUNTS, senza l'adozione di provvedimenti che avrebbero un mero valore ricognitivo dell'avvenuta maturazione del silenzio assenso, un primo contingente di enti che alla scadenza dei termini procedimentali risulteranno non essere ancora stati oggetto di alcuna istruttoria; ovvero quegli enti per i quali non risulti nemmeno una "presa in carico" da parte degli operatori.
Tale modalità, resasi necessaria stanti le previsioni normative relative ai termini procedimentali di cui all'art. 54 del CTS, comporta tuttavia l'adozione di apposite misure volte, comunque, a garantire livelli accettabili di qualità, conoscibilità e trasparenza delle informazioni del Runts.
Una prima misura è data dall'onere che sorge in capo agli enti iscritti senza provvedimento di aggiornare e completare le informazioni che li riguardano e di depositare atti e bilanci degli ultimi due anni nel caso in cui essi non siano stati trasmessi agli uffici nel corso dell'istruttoria. A tal fine, la circolare n. 9/2022, che ha fornito indicazioni uniformi agli uffici e agli enti sulle modalità di conduzione dell'istruttoria, ha raccomandato che quest'ultima per ragioni di celerità si concentrasse sugli elementi più rilevanti per consentire l'iscrizione, richiedendo agli enti iscritti di farsi parte diligente nei 90 giorni successivi all'iscrizione, per completare dati e documenti mancanti. Decorsi i 90 giorni gli uffici avvieranno la verifica dei documenti e delle informazioni inseriti, diffideranno gli enti ritardatari e in caso di inottemperata diffida potranno cancellare gli inadempienti.
Potrebbe verificarsi che enti, già in possesso di personalità giuridica in quanto iscritti nei registri regionali o prefettizi ai sensi del d.p.r. n.361/2000, siano risultati iscritti al RUNTS per silenzio assenso.
È ragionevole supporre che almeno una parte di essi sia restato in attesa delle richieste di integrazione da parte degli uffici, a differenza di altri che invece hanno deciso di attivarsi trasmettendo la documentazione aggiornata necessaria avvalendosi dell'intervento di un notaio per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione. Tale inerzia dell'ente coinvolto nella trasmigrazione ha concorso, pertanto alla produzione, dell'iscrizione per silenzio assenso, nonostante l'indicazione contenuta nella già ricordata circolare n. 9/2022, la quale, attraverso l'applicazione ex lege n. 241/1990 del principio di partecipazione al procedimento amministrativo di verifica post-trasmigrazione, espressamente abbia facoltizzato le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione , anche senza attendere la richiesta dell'ufficio del RUNTS, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) della già citata legge n. 241/1990, a presentare memorie e documenti all'amministrazione competente. Tra questi documenti, sono certamente da annoverare lo statuto modificato e l'attestazione notarile della sussistenza del patrimonio minima.
Particolare rilievo assume il fatto che anche in capo a tali enti verrebbe a prodursi, quale effetto dell'iscrizione nel RUNTS, la sospensione dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche regionali o prefettizi; tuttavia, fino a che tale situazione non sia nota agli enti titolari di questi ultimi, questi potrebbero non averne cognizione; dal RUNTS, inoltre, il possesso della personalità giuridica potrebbe non risultare e ciò potrebbe arrecare pregiudizio all'affidamento dei terzi, generando situazioni di incertezza.
E' quindi di tutta evidenza la necessità da un lato che gli uffici del RUNTS prendano il prima possibile contatti con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche, a partire dai coesistenti uffici regionali, fornendo loro gli elenchi degli enti iscritti per decorrenza dei termini per consentire agli stessi di prendere atto della sospensione; dall'altro che l'informazione circa il possesso della personalità giuridica da parte degli enti pervenga di ritorno agli uffici del Runts, che potranno quindi anche prima dello scadere dei 90 giorni richiedere agli enti, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del CTS, assegnando loro un termine congruo che tenga conto della complessità degli adempimenti, di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare altresì, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo al netto delle componenti negative che possano pregiudicarne l'effettiva disponibilità, che non dovrà essere antecedente a più di 120 giorni dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile al notaio. In mancanza, gli enti saranno cancellati dal RUNTS e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato l'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento, per i seguiti di competenza, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa.
È opportuno ribadire che nei casi di enti già dotati di personalità giuridica, non è ipotizzabile alcuna soluzione immediata della continuità della stessa a seguito dell'iscrizione, anche se il possesso non risulti ancora a sistema; ma una volta che l'Ufficio Runts venga a conoscenza dell'iscrizione dell'ente nel Registro delle persone giuridiche, non potrà mancare di attivarsi tempestivamente per garantire ai terzi la necessaria conoscibilità degli assetti collegata all'iscrizione in un pubblico registro.
Per tale motivo, qualora la documentazione non sia depositata autonomamente dall'ente entro i 90 giorni dall'iscrizione o comunque entro il termine eventualmente assegnato dall'ufficio, successivo a tale scadenza, l'ente potrà vedere revocata l'iscrizione al Runts, con conseguente ritorno dell'ente sotto la competenza dell'autorità governativa pregressa.
Un'ulteriore ipotesi che deve considerarsi è quella in cui l'ente che abbia natura di associazione, ricevuta la diffida e verificata l'insussistenza del patrimonio minimo, con decisione assembleare deliberi di mantenere la qualifica di ETS proseguendo l'attività in forma di associazione non riconosciuta, come previsto dall'art. 22, comma 5 del CTS, depositando copia del relativo verbale nel RUNTS.
In tale specifico caso deve richiamarsi espressamente l'attenzione di codesti Uffici sulla necessità, ricavabile logicamente dalla volontà del legislatore, di non mantenere comunque attiva la posizione dell'ente presso il Registro delle P.P.G.G. ai sensi del D.P.R. 361/2000 in presenza di una rinuncia alla personalità giuridica formalmente comunicata all'Ufficio del Runts, che condurrebbe ad un'incertezza circa l'effettiva situazione dell'ente a pregiudizio dei terzi: pertanto gli Uffici del Runts anche in questo caso daranno comunque formale comunicazione all'Ufficio (regionale o prefettizio) gestore del Registro P.G. rappresentando l'avvenuta rinuncia da parte dell'ente iscritto al Runts alla personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 comma 5 del CTS.
Ai fini del corretto sviluppo delle interlocuzioni con gli enti un ruolo importante potrà essere svolto dalle Reti associative cui eventualmente gli enti aderiscano e dai CSV; il completamento e l'innalzamento del livello qualitativo della base informativa del RUNTS è un processo destinato a protrarsi oltre il termine assegnato dal legislatore agli uffici per completare le istruttorie, che richiede uno sforzo comune nell'interesse di tutti. La possibilità che sul RUNTS siano confluite informazioni incomplete o non aggiornate non deve essere vista come indice di inaffidabilità dello stesso, ma la prima conseguenza della pluralità, disomogeneità, incompletezza o mancato aggiornamento dei precedenti registri, da cui provengono i dati disponibili. Si tratta di criticità che anzi soltanto l'istituzione e la corretta gestione di un sistema unitario quale il RUNTS consentiranno di superare, con la collaborazione delle amministrazioni coinvolte, degli enti, delle loro rappresentanze e delle infrastrutture di supporto.

In arrivo nuove misure per le imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato varie misure proposte dal Ministero dell’Imprese e del Made in Italy, a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici (Ministero delle imprese e del made in Italy – comunicato 02 dicembre 2022).

Il disegno di legge, che si compone di 31 articoli punta al rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà intellettuale, alla semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure ed a stabilire norme di coordinamento e di adeguamento dell’intera disciplina.

Le misure riguarderanno in particolare:

– il settore degli idrocarburi, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, ove vengano in rilievo imminenti rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizi all’interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei rapporti internazionali tra Stati, al fine di garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e la operatività delle reti e degli impianti e quindi la continuità produttiva;

– il golden power, ossia le misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cassa depositi e prestiti) e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (Invitalia) nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione (MIMIT);

– il codice di proprietà industriale.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato varie misure proposte dal Ministero dell’Imprese e del Made in Italy, a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici (Ministero delle imprese e del made in Italy - comunicato 02 dicembre 2022).

Il disegno di legge, che si compone di 31 articoli punta al rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà intellettuale, alla semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure ed a stabilire norme di coordinamento e di adeguamento dell’intera disciplina.

Le misure riguarderanno in particolare:

- il settore degli idrocarburi, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, ove vengano in rilievo imminenti rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizi all’interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei rapporti internazionali tra Stati, al fine di garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e la operatività delle reti e degli impianti e quindi la continuità produttiva;

- il golden power, ossia le misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cassa depositi e prestiti) e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (Invitalia) nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione (MIMIT);

- il codice di proprietà industriale.