L’Agenzia delle entrate con la risposta 26 ottobre 2022, n. 527 è intervenuta sull’individuazione dei “ricavi e proventi caratteristici” ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica per una società che redige il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali.
L’art. 172, co. 7, del TUIR disciplina le condizioni alle quali è consentito il riporto delle posizioni soggettive in occasione di fusioni societarie, al fine di contrastare le operazioni di commercio delle c.d. “bare fiscali”.
Come noto, la norma prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti all’operazione, compresa l’incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria:
– per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali;
– allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
La ratio delle limitazioni poste dall’art. 172, co. 7, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di “bare fiscali”, mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.
La condizione di operatività (c.d. “test di vitalità”) di cui al menzionato punto 2 ha lo scopo di verificare che le società coinvolte in operazioni di fusione siano operative, negando, in sostanza, il diritto del riporto delle posizioni soggettive se non esiste più l’attività economica cui tali posizioni soggettive si riferiscono.
In merito alle voci di conto economico che devono essere considerate per il calcolo dell’ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, la risoluzione del 10 aprile 2008 n. 143 ha chiarito che devono essere assunti tutti quei proventi che in relazione all’attività svolta dalla società in esame possano considerarsi caratteristici, prescindendo, dunque, da riferimenti puntuali alle voci di Conto Economico.
Rispetto al testo contenuto nel previgente art. 123 del “vecchio” TUIR, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2003, già con la riforma del sistema fiscale del 2003, al fine di raffinare la misurazione della redditività, l’art. 172 del nuovo TUIR, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega per la riforma del sistema fiscale, ha eliminato i riferimenti puntuali alle voci del conto economico ed introdotto una più ampia menzione, per ciò che concerne i componenti attivi, dei “ricavi e proventi dell’attività caratteristica”. Ciò al fine di ampliare l’ambito applicativo della previgente norma per includervi espressamente quei soggetti economici allorquando classifichino i proventi dell’attività caratteristica in voci del conto economico diverse da quelle qualificabili come ricavi di cui all’art. 2425 c.c..
Pertanto, il richiamo che l’art. 172, co. 7, del TUIR fa al Conto Economico di cui all’art. 2425 del c. c. va inteso quale richiamo ad uno schema contabile, redatto secondo corretti principi contabili, che sia in grado di misurare l’operatività delle società coinvolte nell’operazione straordinaria.
In sostanza, nel costruire il test di vitalità relativo ai componenti positivi, l’art. 172 fa riferimento a tutti quei ricavi e proventi dell’attività caratteristica risultanti dallo schema contabile, che siano in grado di esprimere l’attività economica dei soggetti interessati all’operazione di fusione.
Con riferimento ai soggetti IAS adopter, che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali, la redditività viene misurata anche attraverso la sezione del conto economico complessivo denominata “altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income – OCI)” che è parte integrante del Conto Economico.
In merito, si ricorda, infatti, che il principio contabile IAS 1 prevede l’obbligo di redigere, tra i prospetti obbligatori che compongono il bilancio di esercizio, anche lo statement of other comprehensive income, come appendice del Conto economico.
L’Agenzia delle entrate con la risposta 26 ottobre 2022, n. 527 è intervenuta sull’individuazione dei "ricavi e proventi caratteristici" ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica per una società che redige il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali.
L'art. 172, co. 7, del TUIR disciplina le condizioni alle quali è consentito il riporto delle posizioni soggettive in occasione di fusioni societarie, al fine di contrastare le operazioni di commercio delle c.d. "bare fiscali".
Come noto, la norma prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti all'operazione, compresa l'incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria:
- per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali;
- allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
La ratio delle limitazioni poste dall'art. 172, co. 7, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.
La condizione di operatività (c.d. "test di vitalità") di cui al menzionato punto 2 ha lo scopo di verificare che le società coinvolte in operazioni di fusione siano operative, negando, in sostanza, il diritto del riporto delle posizioni soggettive se non esiste più l'attività economica cui tali posizioni soggettive si riferiscono.
In merito alle voci di conto economico che devono essere considerate per il calcolo dell'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, la risoluzione del 10 aprile 2008 n. 143 ha chiarito che devono essere assunti tutti quei proventi che in relazione all'attività svolta dalla società in esame possano considerarsi caratteristici, prescindendo, dunque, da riferimenti puntuali alle voci di Conto Economico.
Rispetto al testo contenuto nel previgente art. 123 del "vecchio" TUIR, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2003, già con la riforma del sistema fiscale del 2003, al fine di raffinare la misurazione della redditività, l'art. 172 del nuovo TUIR, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega per la riforma del sistema fiscale, ha eliminato i riferimenti puntuali alle voci del conto economico ed introdotto una più ampia menzione, per ciò che concerne i componenti attivi, dei "ricavi e proventi dell'attività caratteristica". Ciò al fine di ampliare l'ambito applicativo della previgente norma per includervi espressamente quei soggetti economici allorquando classifichino i proventi dell'attività caratteristica in voci del conto economico diverse da quelle qualificabili come ricavi di cui all'art. 2425 c.c..
Pertanto, il richiamo che l'art. 172, co. 7, del TUIR fa al Conto Economico di cui all'art. 2425 del c. c. va inteso quale richiamo ad uno schema contabile, redatto secondo corretti principi contabili, che sia in grado di misurare l'operatività delle società coinvolte nell'operazione straordinaria.
In sostanza, nel costruire il test di vitalità relativo ai componenti positivi, l'art. 172 fa riferimento a tutti quei ricavi e proventi dell'attività caratteristica risultanti dallo schema contabile, che siano in grado di esprimere l'attività economica dei soggetti interessati all'operazione di fusione.
Con riferimento ai soggetti IAS adopter, che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali, la redditività viene misurata anche attraverso la sezione del conto economico complessivo denominata "altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income - OCI)" che è parte integrante del Conto Economico.
In merito, si ricorda, infatti, che il principio contabile IAS 1 prevede l'obbligo di redigere, tra i prospetti obbligatori che compongono il bilancio di esercizio, anche lo statement of other comprehensive income, come appendice del Conto economico.