EVR 2021 per le Imprese Edili Ance e Cooperative di Forlì Cesena Rimini

Firmato il 28/9/2022, tra ANCE Forlì – Cesena, ANCE Romagna, sede di Rimini, LEGACOOP Romagna CONFCOOPERATIVE Romagna, AGCl Emilia-Romagna e FENEAL-UIL Cesena – Forlì, FENEAL-UIL Rimini, FILCA-CISL Romagna, FILLEA-CGIL Forlì, FILLEA-CGIL Cesena, FILLEA-CGIL Rimini, l’accordo per la determinazione dell’EVR di competenza dell’anno 2021.

Le Parti territoriali, analizzati i dati, forniti dalla Cassa Edile FCR, hanno convenuto che a seguito della Verifica Territoriale l’EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura del 44% (22%+22%).

Tale percentuale è da rapportarsi alla misura del premio EVR come stabilita dal contratto (4% dei valore dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014: l’ammontare del premio annuo EVR, pertanto, deriva dalla cifra mensile moltiplicata per 12 mensilità, come da tabelle allegate al presente documento).

A seguito della comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che Cassa Edile FCR effettuerà alle imprese iscritte, ogni azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

– Ore denunciate in Cassa Edile (per imprese con soli impiegati il parametro da utilizzarsi è: Ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro)

– Volume d’affari IVA

L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale (2020/19/18) con il precedente triennio di riferimento secondo le modalità esposte per il calcolo territoriale.

ESITO DELLE VERIFICHE AZIENDALI ED EROGAZIONE:

a) Con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente: l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale = 44% (del 4% dei minimi al 1/7/2014)

b) Con due parametri aziendali negativi: l’EVR non sarà erogato

c) Con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo: l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 37% (= 30% + la metà dell’eccedenza, valore sempre riferito al 4% dei minimi di paga base al 1/7/2014)

II premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto a partire dalla busta paga del mese di ottobre 2022 a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell’anno di riferimento. Il premio sarà erogato entro la busta paga del mese di dicembre 2022 e potrà essere erogato in più rate o anche in unica soluzione.

L’EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell’anno di riferimento (2021) considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell’EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L’EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Per praticità si riporta lo schema riepilogativo contenente i valori di riferimento e il valore dei premio EVR nei due casi di verifica aziendale con uno o due parametri positivi o nulli.

Livello

Minimi Industria 1/7/2014

Valore 4%

Valore 44% del 4%

Valore 37% del 4%

7 1.603,71 65,23 344,41 289,61
6 1.467,63 58,71 309,96 260,65
5 1.223,02 48,92 258,30 217,21
4 1.141,51 45,66 241,09 202,73
3 1.059,96 42,40 223,86 188,25
2 953,97 38,16 201,48 169,43
1 815,36 32,16 172,20 144,81
    2 parametri aziendali positivi 1 parametro aziendale positivo

Livello

Minimi Cooperative 1/7/2014

Valore 4%

Valore 44% del 4%

Valore 37% del 4%

8 2.082,99 83,32 439,93 369,94
7 1.748,20 69,93 369,22 310,48
6 1.499,74 59,99 316,75 266,35
5 1.274,35 50,97 269,14 226,32
4 1.140,63 45,63 240,90 202,58
3 1.061,02 42,44 224,09 188,44
2 952,69 38,11 201,21 169,20,
1 833,21 33,33 175,97 147,98
    2 parametri aziendali positivi 1 parametro aziendale positivo

Al muratore di prima categoria (art. 7 del Contratto Integrativo Interprovinciale) si applica il premio EVR al pari dell’operaio di secondo livello.

Firmato il 28/9/2022, tra ANCE Forlì - Cesena, ANCE Romagna, sede di Rimini, LEGACOOP Romagna CONFCOOPERATIVE Romagna, AGCl Emilia-Romagna e FENEAL-UIL Cesena - Forlì, FENEAL-UIL Rimini, FILCA-CISL Romagna, FILLEA-CGIL Forlì, FILLEA-CGIL Cesena, FILLEA-CGIL Rimini, l’accordo per la determinazione dell'EVR di competenza dell’anno 2021.

Le Parti territoriali, analizzati i dati, forniti dalla Cassa Edile FCR, hanno convenuto che a seguito della Verifica Territoriale l'EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura del 44% (22%+22%).

Tale percentuale è da rapportarsi alla misura del premio EVR come stabilita dal contratto (4% dei valore dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014: l'ammontare del premio annuo EVR, pertanto, deriva dalla cifra mensile moltiplicata per 12 mensilità, come da tabelle allegate al presente documento).

A seguito della comunicazione dell'avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che Cassa Edile FCR effettuerà alle imprese iscritte, ogni azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile (per imprese con soli impiegati il parametro da utilizzarsi è: Ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro)

- Volume d'affari IVA

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale (2020/19/18) con il precedente triennio di riferimento secondo le modalità esposte per il calcolo territoriale.

ESITO DELLE VERIFICHE AZIENDALI ED EROGAZIONE:

a) Con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente: l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale = 44% (del 4% dei minimi al 1/7/2014)

b) Con due parametri aziendali negativi: l'EVR non sarà erogato

c) Con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo: l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 37% (= 30% + la metà dell'eccedenza, valore sempre riferito al 4% dei minimi di paga base al 1/7/2014)

II premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto a partire dalla busta paga del mese di ottobre 2022 a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento. Il premio sarà erogato entro la busta paga del mese di dicembre 2022 e potrà essere erogato in più rate o anche in unica soluzione.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento (2021) considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Per praticità si riporta lo schema riepilogativo contenente i valori di riferimento e il valore dei premio EVR nei due casi di verifica aziendale con uno o due parametri positivi o nulli.

Livello

Minimi Industria 1/7/2014

Valore 4%

Valore 44% del 4%

Valore 37% del 4%

7 1.603,71 65,23 344,41 289,61
6 1.467,63 58,71 309,96 260,65
5 1.223,02 48,92 258,30 217,21
4 1.141,51 45,66 241,09 202,73
3 1.059,96 42,40 223,86 188,25
2 953,97 38,16 201,48 169,43
1 815,36 32,16 172,20 144,81
    2 parametri aziendali positivi 1 parametro aziendale positivo

Livello

Minimi Cooperative 1/7/2014

Valore 4%

Valore 44% del 4%

Valore 37% del 4%

8 2.082,99 83,32 439,93 369,94
7 1.748,20 69,93 369,22 310,48
6 1.499,74 59,99 316,75 266,35
5 1.274,35 50,97 269,14 226,32
4 1.140,63 45,63 240,90 202,58
3 1.061,02 42,44 224,09 188,44
2 952,69 38,11 201,21 169,20,
1 833,21 33,33 175,97 147,98
    2 parametri aziendali positivi 1 parametro aziendale positivo

Al muratore di prima categoria (art. 7 del Contratto Integrativo Interprovinciale) si applica il premio EVR al pari dell'operaio di secondo livello.

INPS: la rivalutazione definitiva delle pensioni per il 2022

Con circolare n. 120/2022, l’Inps rappresenta le modalità applicative della rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il 2022.

Ai fini della determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti: prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente; prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri; prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata; pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’art. 1, co. 239, L 228/2012.
Relativamente ai trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
La legge 388/2000, all’art. 69 prevede che, dal 1.1.2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L’articolo 1, comma 478, L. 27 n. 160/2019, dispone che dal 1.1.2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato: a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

A decorrere dal 1.1.2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari èassicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica: a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; ovvero, in alternativa, b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della L. n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.
Poiché l’indice ordinario per il 2022 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.

Con circolare n. 120/2022, l’Inps rappresenta le modalità applicative della rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il 2022.

Ai fini della determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti: prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente; prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri; prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata; pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’art. 1, co. 239, L 228/2012.
Relativamente ai trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
La legge 388/2000, all’art. 69 prevede che, dal 1.1.2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L’articolo 1, comma 478, L. 27 n. 160/2019, dispone che dal 1.1.2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato: a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

A decorrere dal 1.1.2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari èassicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica: a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; ovvero, in alternativa, b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della L. n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.
Poiché l’indice ordinario per il 2022 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.

Agevolazione “prima casa”: rinuncia al diritto di abitazione

La rinuncia al diritto di abitazione, a titolo gratuito, costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell’1 per cento e del 2 per cento. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 ottobre 2022, n. 525)

La rinuncia al diritto di abitazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Tale atto va, altresì, trascritto, in quanto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare.
Sotto il profilo fiscale, l’atto di rinuncia a titolo gratuito è considerato ” trasferimento”. Precisamente, ai fini fiscali, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale.
Pertanto, la rinuncia, a titolo gratuito, costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.
Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell’1 per cento e del 2 per cento.
Nel caso di specie, alla rinuncia al diritto di abitazione che il padre intende porre in essere al fine di adempiere a tutte le condizioni stabilite dalla Nota II bis, all’articolo 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in occasione del nuovo acquisto, trova applicazione quanto sopra disposto.
In particolare, la base imponibile sulla quale calcolare le suindicate imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell’atto, nella misura del 50 per cento corrispondente alla quota di proprietà dell’abitazione della figlia.
Per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, queste, sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione (diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
Questa agevolazione è applicabile ai trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni e non suscettibile di interpretazione estensiva, quindi, non è applicabile agli atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione non espressamente contemplati dalla norma stessa. L’agevolazione “prima casa” non risulta comunque applicabile agli “atti a titolo gratuito”, posto che la norma si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da “successioni o donazioni” e che le norme speciali non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

La rinuncia al diritto di abitazione, a titolo gratuito, costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell'1 per cento e del 2 per cento. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 26 ottobre 2022, n. 525)

La rinuncia al diritto di abitazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Tale atto va, altresì, trascritto, in quanto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare.
Sotto il profilo fiscale, l'atto di rinuncia a titolo gratuito è considerato " trasferimento". Precisamente, ai fini fiscali, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale.
Pertanto, la rinuncia, a titolo gratuito, costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni.
Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell'1 per cento e del 2 per cento.
Nel caso di specie, alla rinuncia al diritto di abitazione che il padre intende porre in essere al fine di adempiere a tutte le condizioni stabilite dalla Nota II bis, all'articolo 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in occasione del nuovo acquisto, trova applicazione quanto sopra disposto.
In particolare, la base imponibile sulla quale calcolare le suindicate imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell'atto, nella misura del 50 per cento corrispondente alla quota di proprietà dell'abitazione della figlia.
Per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, queste, sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione (diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
Questa agevolazione è applicabile ai trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni e non suscettibile di interpretazione estensiva, quindi, non è applicabile agli atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione non espressamente contemplati dalla norma stessa. L'agevolazione "prima casa" non risulta comunque applicabile agli "atti a titolo gratuito", posto che la norma si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da "successioni o donazioni" e che le norme speciali non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

Seconda rata di aumento ai dipendenti del CCNL logistica e trasporto

Spettano, ad ottobre, i nuovi minimi retributivi per i dipendenti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione.

Con Circolare n. 251/2022, Confetra rammenta che con la retribuzione di ottobre scatta la seconda rata di aumento

prevista dall’accordo di rinnovo del 18 maggio 2021.

La terza rata scatterà ad ottobre 2023 mentre la quarta ed ultima a marzo 2024.

I nuovi importi dei minimi contrattuali mensili saranno pertanto i seguenti:

Personale non viaggiante

 

Livello

Aumento

Importo dall’1/10/2022

Quadri (+32,01) 2.297,87
(+30,11) 2.157,98
(+27,65) 1.982,46
3°Super (+25,00) 1.790,37
(+24,24) 1.742,30
(+23,11) 1.657,21
4°Junior (+22,54) 1.613,99
(+21,97) 1.580,12
(+20,64) 1.476,76
6°Junior (+18,94) 1.358,47

 

 

Personale viaggiante

 

Livello

Aumento

Importo dall’1/10/2022

C3 (+25,09) 1.790,93
B3 (+25,00) 1.790,37
A3 (+24,91) 1.789,81
F2 (+24,34) 1.742,89
E2 (+24,25) 1.742,33
D2 (+24,15) 1.741,78
H1 (+23,40) 1.688,36
G1 (+23,31) 1.681,58
I (+20,68) 1.480,76
I (+21,80) 1.561,52
L (+20,68) 1.480,76
L (+21,80) 1.561,52
L (+22,37) 1.601,92

Spettano, ad ottobre, i nuovi minimi retributivi per i dipendenti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione.

Con Circolare n. 251/2022, Confetra rammenta che con la retribuzione di ottobre scatta la seconda rata di aumento

prevista dall’accordo di rinnovo del 18 maggio 2021.

La terza rata scatterà ad ottobre 2023 mentre la quarta ed ultima a marzo 2024.

I nuovi importi dei minimi contrattuali mensili saranno pertanto i seguenti:

Personale non viaggiante

 

Livello

Aumento

Importo dall’1/10/2022

Quadri (+32,01) 2.297,87
(+30,11) 2.157,98
(+27,65) 1.982,46
3°Super (+25,00) 1.790,37
(+24,24) 1.742,30
(+23,11) 1.657,21
4°Junior (+22,54) 1.613,99
(+21,97) 1.580,12
(+20,64) 1.476,76
6°Junior (+18,94) 1.358,47

 

 

Personale viaggiante

 

Livello

Aumento

Importo dall’1/10/2022

C3 (+25,09) 1.790,93
B3 (+25,00) 1.790,37
A3 (+24,91) 1.789,81
F2 (+24,34) 1.742,89
E2 (+24,25) 1.742,33
D2 (+24,15) 1.741,78
H1 (+23,40) 1.688,36
G1 (+23,31) 1.681,58
I (+20,68) 1.480,76
I (+21,80) 1.561,52
L (+20,68) 1.480,76
L (+21,80) 1.561,52
L (+22,37) 1.601,92

Ricavi e proventi caratteristici: chiarimenti dal FISCO

L’Agenzia delle entrate con la risposta 26 ottobre 2022, n. 527 è intervenuta sull’individuazione dei “ricavi e proventi caratteristici” ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica per una società che redige il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali.

L’art. 172, co. 7, del TUIR disciplina le condizioni alle quali è consentito il riporto delle posizioni soggettive in occasione di fusioni societarie, al fine di contrastare le operazioni di commercio delle c.d. “bare fiscali”.

Come noto, la norma prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti all’operazione, compresa l’incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria:

– per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali;

– allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

La ratio delle limitazioni poste dall’art. 172, co. 7, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di “bare fiscali”, mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.

La condizione di operatività (c.d. “test di vitalità”) di cui al menzionato punto 2 ha lo scopo di verificare che le società coinvolte in operazioni di fusione siano operative, negando, in sostanza, il diritto del riporto delle posizioni soggettive se non esiste più l’attività economica cui tali posizioni soggettive si riferiscono.

In merito alle voci di conto economico che devono essere considerate per il calcolo dell’ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, la risoluzione del 10 aprile 2008 n. 143 ha chiarito che devono essere assunti tutti quei proventi che in relazione all’attività svolta dalla società in esame possano considerarsi caratteristici, prescindendo, dunque, da riferimenti puntuali alle voci di Conto Economico.

Rispetto al testo contenuto nel previgente art. 123 del “vecchio” TUIR, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2003, già con la riforma del sistema fiscale del 2003, al fine di raffinare la misurazione della redditività, l’art. 172 del nuovo TUIR, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega per la riforma del sistema fiscale, ha eliminato i riferimenti puntuali alle voci del conto economico ed introdotto una più ampia menzione, per ciò che concerne i componenti attivi, dei “ricavi e proventi dell’attività caratteristica”. Ciò al fine di ampliare l’ambito applicativo della previgente norma per includervi espressamente quei soggetti economici allorquando classifichino i proventi dell’attività caratteristica in voci del conto economico diverse da quelle qualificabili come ricavi di cui all’art. 2425 c.c..

Pertanto, il richiamo che l’art. 172, co. 7, del TUIR fa al Conto Economico di cui all’art. 2425 del c. c. va inteso quale richiamo ad uno schema contabile, redatto secondo corretti principi contabili, che sia in grado di misurare l’operatività delle società coinvolte nell’operazione straordinaria.

In sostanza, nel costruire il test di vitalità relativo ai componenti positivi, l’art. 172 fa riferimento a tutti quei ricavi e proventi dell’attività caratteristica risultanti dallo schema contabile, che siano in grado di esprimere l’attività economica dei soggetti interessati all’operazione di fusione.

Con riferimento ai soggetti IAS adopter, che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali, la redditività viene misurata anche attraverso la sezione del conto economico complessivo denominata “altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income – OCI)” che è parte integrante del Conto Economico.

In merito, si ricorda, infatti, che il principio contabile IAS 1 prevede l’obbligo di redigere, tra i prospetti obbligatori che compongono il bilancio di esercizio, anche lo statement of other comprehensive income, come appendice del Conto economico.

L’Agenzia delle entrate con la risposta 26 ottobre 2022, n. 527 è intervenuta sull’individuazione dei "ricavi e proventi caratteristici" ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica per una società che redige il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali.

L'art. 172, co. 7, del TUIR disciplina le condizioni alle quali è consentito il riporto delle posizioni soggettive in occasione di fusioni societarie, al fine di contrastare le operazioni di commercio delle c.d. "bare fiscali".

Come noto, la norma prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti all'operazione, compresa l'incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria:

- per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali;

- allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

La ratio delle limitazioni poste dall'art. 172, co. 7, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.

La condizione di operatività (c.d. "test di vitalità") di cui al menzionato punto 2 ha lo scopo di verificare che le società coinvolte in operazioni di fusione siano operative, negando, in sostanza, il diritto del riporto delle posizioni soggettive se non esiste più l'attività economica cui tali posizioni soggettive si riferiscono.

In merito alle voci di conto economico che devono essere considerate per il calcolo dell'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, la risoluzione del 10 aprile 2008 n. 143 ha chiarito che devono essere assunti tutti quei proventi che in relazione all'attività svolta dalla società in esame possano considerarsi caratteristici, prescindendo, dunque, da riferimenti puntuali alle voci di Conto Economico.

Rispetto al testo contenuto nel previgente art. 123 del "vecchio" TUIR, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2003, già con la riforma del sistema fiscale del 2003, al fine di raffinare la misurazione della redditività, l'art. 172 del nuovo TUIR, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega per la riforma del sistema fiscale, ha eliminato i riferimenti puntuali alle voci del conto economico ed introdotto una più ampia menzione, per ciò che concerne i componenti attivi, dei "ricavi e proventi dell'attività caratteristica". Ciò al fine di ampliare l'ambito applicativo della previgente norma per includervi espressamente quei soggetti economici allorquando classifichino i proventi dell'attività caratteristica in voci del conto economico diverse da quelle qualificabili come ricavi di cui all'art. 2425 c.c..

Pertanto, il richiamo che l'art. 172, co. 7, del TUIR fa al Conto Economico di cui all'art. 2425 del c. c. va inteso quale richiamo ad uno schema contabile, redatto secondo corretti principi contabili, che sia in grado di misurare l'operatività delle società coinvolte nell'operazione straordinaria.

In sostanza, nel costruire il test di vitalità relativo ai componenti positivi, l'art. 172 fa riferimento a tutti quei ricavi e proventi dell'attività caratteristica risultanti dallo schema contabile, che siano in grado di esprimere l'attività economica dei soggetti interessati all'operazione di fusione.

Con riferimento ai soggetti IAS adopter, che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali, la redditività viene misurata anche attraverso la sezione del conto economico complessivo denominata "altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income - OCI)" che è parte integrante del Conto Economico.

In merito, si ricorda, infatti, che il principio contabile IAS 1 prevede l'obbligo di redigere, tra i prospetti obbligatori che compongono il bilancio di esercizio, anche lo statement of other comprehensive income, come appendice del Conto economico.

Il codice tributo per il contrassegno dei prodotti con nicotina

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti per la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina (Agenzia delle entrate – Risoluzione 26 ottobre 2022, n. 63/E).

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti (art. 62-quater.1, comma 10, D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall’art. 3-novies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228).
Con nota prot. n. 404507 del 7 settembre 2022, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Accise – Tabacchi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei suddetti contrassegni.
Tanto premesso, è istituito il seguente codice tributo:
– “5481” denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, nessun valore;
– nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti per la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina (Agenzia delle entrate - Risoluzione 26 ottobre 2022, n. 63/E).

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti (art. 62-quater.1, comma 10, D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall'art. 3-novies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228).
Con nota prot. n. 404507 del 7 settembre 2022, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Direzione Accise - Tabacchi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello "F24 Accise", delle somme dovute per la fornitura dei suddetti contrassegni.
Tanto premesso, è istituito il seguente codice tributo:
- "5481" denominato "Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".
In sede di compilazione del modello "F24 Accise", il suddetto codice tributo è esposto nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
- nel campo "ente", la lettera "M";
- nel campo "provincia", nessun valore;
- nel campo "codice identificativo", nessun valore;
- nel campo "rateazione", nessun valore;
- nel campo "mese", il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato "MM";
- nel campo "anno di riferimento", l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".

La trattenuta del contributo di solidarietà decisa autonomamente dalla Cassa di previdenza è illegittima

Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza del 25 ottobre 2022, n. 31527.

La Corte di appello condannava la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire ad un commercialista in quiescenza il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l’azione di restituzione soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, tra i motivi, la non conformità a diritto della pronuncia resa dai giudici di merito in punto di prescrizione del diritto azionato dall’assicurato, ritenuta, in particolare, erronea l’applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale.

Le doglianze della Cassa sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte che ha, in primo luogo, ribadito che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore.

In materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati, come evidenziato dal Collegio, la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato; pertanto, quando vi sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale.
Se il pensionato, come nel caso sottoposto ad esame, è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l’applicazione del medesimo, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi pagabile e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria ex art. 2946 cod.civ..

Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza del 25 ottobre 2022, n. 31527.

La Corte di appello condannava la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire ad un commercialista in quiescenza il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l'azione di restituzione soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, tra i motivi, la non conformità a diritto della pronuncia resa dai giudici di merito in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, ritenuta, in particolare, erronea l’applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale.

Le doglianze della Cassa sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte che ha, in primo luogo, ribadito che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore.

In materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati, come evidenziato dal Collegio, la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato; pertanto, quando vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Se il pensionato, come nel caso sottoposto ad esame, è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi pagabile e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria ex art. 2946 cod.civ..

Prorogata al 1° dicembre 2022 la comunicazione di lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il termine per la trasmissione dei dati relativi agli accordi individuali di lavoro agile è prorogato al 1° dicembre 2022 (Comunicato 25 ottobre 2022).

Il cd. “Decreto Semplificazioni” ha previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Con il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile da trasmettere con le modalità telematiche. Tale modello è accessibile attraverso il portale istituzionale https://servizi.lavoro.gov.it, nella sezione dei servizi on-line, mediante autenticazione SPID o CIE.
Tale procedura si applica agli accordi individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, fermo restando la validità delle comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
L’accordo individuale di lavoro agile deve essere comunque conservato dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Riguardo al termine di presentazione del modello di lavoro agile, il termine è stato differito dal 1° novembre al 1° dicembre 2022.

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è possibile utilizzare la modalità massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L’attivazione di tale modalità richiede l’invio da parte dell’Azienda o del Soggetto Abilitato di una richiesta di contatto tramite il form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il termine per la trasmissione dei dati relativi agli accordi individuali di lavoro agile è prorogato al 1° dicembre 2022 (Comunicato 25 ottobre 2022).

Il cd. "Decreto Semplificazioni" ha previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Con il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile da trasmettere con le modalità telematiche. Tale modello è accessibile attraverso il portale istituzionale https://servizi.lavoro.gov.it, nella sezione dei servizi on-line, mediante autenticazione SPID o CIE.
Tale procedura si applica agli accordi individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, fermo restando la validità delle comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
L’accordo individuale di lavoro agile deve essere comunque conservato dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Riguardo al termine di presentazione del modello di lavoro agile, il termine è stato differito dal 1° novembre al 1° dicembre 2022.

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è possibile utilizzare la modalità massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L’attivazione di tale modalità richiede l’invio da parte dell’Azienda o del Soggetto Abilitato di una richiesta di contatto tramite il form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.

Accordo Regionale Veneto – Prestazioni straordinarie EBAV

Firmato il 10/10/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, CNA Veneto, CASARTIGIANI Veneto e CGIL regionale Veneto, CISL regionale Veneto, UIL regionale Veneto, l’accordo per l’attivazione della prestazione straordinaria EBAV “Caro Energia”

Le parti territoriali Veneto firmatarie del presente accordo regionale hanno disposto l’attivazione della campagna straordinaria “Caro Energia” per l’erogazione di un contributo a seguito dall’incremento del costo della materia prima energia, che si articola in due nuove prestazioni, una in favore delle imprese ed una rivolta ai lavoratori.

La prestazione in favore dei lavoratori prevede l’erogazione di un contributo una tantum pari ad € 200,00 per i lavoratori in possesso di ISEE anno 2022 (situazione al 31/12/2020) il cui valore sia pari o inferiore ad € 20.000,00. Le risorse necessarie al finanziamento della prestazione sono individuate all’interno del “Fondo Intercategoriale” collocato al 1° livello EBAV. E’ prevista l’erogazione di massimo un contributo per nucleo famigliare. Nel caso pervengano domande per un importo complessivo superiore a 1.500.000,00 euro, le parti sociali si impegnano ad incontrarsi per valutare le soluzioni più opportune per far fronte alle richieste.

La prestazione rivolta alle imprese, in regola con i versamenti EBAV, prevede l’erogazione di un contributo una tantum pari ad € 400,00 in favore delle aziende che abbiano subito il maggior incremento della spesa della materia prima energia elettrica. La prestazione sarà finanziata con l’importo massimo di € 1.000.000,00, prelevando dai fondi di 1° livello EBAV i seguenti importi: € 300.000,00 dal “Fondo sostegno innovazione impresa” ed € 700.000,00 dal “Fondo intercategoriale”. EBAV provvederà a redigere un elenco in ordine decrescente di tutte le domande pervenute, sulla base dell’incremento percentuale relativamente alla voce di costo in bolletta denominata “spesa per la materia energia”, derivante dal raffronto della bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica del mese di ottobre 2019, con quella del mese di ottobre 2022 (nel caso in cui la bolletta sia emessa con cadenza bimestrale farà comunque riferimento la spesa per la materia energia elettrica riferita alla mensilità di ottobre per gli anni 2019 e 2022). Dall’elenco saranno escluse le domande il cui incremento percentuale equivalga ad una somma pari o inferiore a 300,00 euro. Nel caso un’azienda detenga più POD, ovvero punti di fornitura nell’ambito della Regione Veneto, potrà essere presentata un’unica domanda con la somma totale del costo materia prima.

Il pagamento avverrà fino ad esaurimento delle risorse destinate al finanziamento della prestazione in favore delle imprese. Le parti si incontreranno per monitorare l’andamento delle domande pervenute. Le domande delle imprese non in regola con i versamenti EBAV saranno escluse dalla graduatoria.

Le domande di contributo potranno essere inviate ad EBAV da parte di imprese e lavoratori a partire dal mese di novembre 2022 e fino al 13 gennaio 2023.

Firmato il 10/10/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, CNA Veneto, CASARTIGIANI Veneto e CGIL regionale Veneto, CISL regionale Veneto, UIL regionale Veneto, l’accordo per l’attivazione della prestazione straordinaria EBAV "Caro Energia"

Le parti territoriali Veneto firmatarie del presente accordo regionale hanno disposto l’attivazione della campagna straordinaria "Caro Energia" per l'erogazione di un contributo a seguito dall'incremento del costo della materia prima energia, che si articola in due nuove prestazioni, una in favore delle imprese ed una rivolta ai lavoratori.

La prestazione in favore dei lavoratori prevede l'erogazione di un contributo una tantum pari ad € 200,00 per i lavoratori in possesso di ISEE anno 2022 (situazione al 31/12/2020) il cui valore sia pari o inferiore ad € 20.000,00. Le risorse necessarie al finanziamento della prestazione sono individuate all'interno del "Fondo Intercategoriale" collocato al 1° livello EBAV. E' prevista l'erogazione di massimo un contributo per nucleo famigliare. Nel caso pervengano domande per un importo complessivo superiore a 1.500.000,00 euro, le parti sociali si impegnano ad incontrarsi per valutare le soluzioni più opportune per far fronte alle richieste.

La prestazione rivolta alle imprese, in regola con i versamenti EBAV, prevede l'erogazione di un contributo una tantum pari ad € 400,00 in favore delle aziende che abbiano subito il maggior incremento della spesa della materia prima energia elettrica. La prestazione sarà finanziata con l'importo massimo di € 1.000.000,00, prelevando dai fondi di 1° livello EBAV i seguenti importi: € 300.000,00 dal "Fondo sostegno innovazione impresa" ed € 700.000,00 dal "Fondo intercategoriale". EBAV provvederà a redigere un elenco in ordine decrescente di tutte le domande pervenute, sulla base dell'incremento percentuale relativamente alla voce di costo in bolletta denominata "spesa per la materia energia", derivante dal raffronto della bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica del mese di ottobre 2019, con quella del mese di ottobre 2022 (nel caso in cui la bolletta sia emessa con cadenza bimestrale farà comunque riferimento la spesa per la materia energia elettrica riferita alla mensilità di ottobre per gli anni 2019 e 2022). Dall'elenco saranno escluse le domande il cui incremento percentuale equivalga ad una somma pari o inferiore a 300,00 euro. Nel caso un'azienda detenga più POD, ovvero punti di fornitura nell'ambito della Regione Veneto, potrà essere presentata un'unica domanda con la somma totale del costo materia prima.

Il pagamento avverrà fino ad esaurimento delle risorse destinate al finanziamento della prestazione in favore delle imprese. Le parti si incontreranno per monitorare l'andamento delle domande pervenute. Le domande delle imprese non in regola con i versamenti EBAV saranno escluse dalla graduatoria.

Le domande di contributo potranno essere inviate ad EBAV da parte di imprese e lavoratori a partire dal mese di novembre 2022 e fino al 13 gennaio 2023.

Aiuti di Stato Covid-19: la versione semplificata del modello di dichiarazione

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022. Con il provvedimento del 25 ottobre 2022, n. 398976, l’Agenzia delle entrate ha, infatti, approvato la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

In particolare, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.
Con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022. Con il provvedimento del 25 ottobre 2022, n. 398976, l’Agenzia delle entrate ha, infatti, approvato la nuova versione del documento - condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea - con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

In particolare, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.
Con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.