Pronti i codici tributo per ricercatori e docenti rimpatriati

Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’esercizio dell’opzione al regime agevolato da parte dei docenti o ricercatori rimpatriati. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 31 maggio 2022, n. 24/E)

 

Ai docenti o ricercatori che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolato (art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, viene consentito di optare per l’applicazione del regime predetto se sussistono i requisiti richiesti dalla norma (art. 5, co. 5-ter, DL n. 34 del 2019).
L’esercizio di tale opzione è subordinato al versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione.
Gli importi dovuti per esercitare l’opzione sono versati mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui trattasi. I soggetti per cui tale periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del citato provvedimento.
Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “1880” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
– “1881” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati: – nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato; – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: – nel campo “tipo”, la lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; – nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel formato “AAAA”; – nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", degli importi per l’esercizio dell’opzione al regime agevolato da parte dei docenti o ricercatori rimpatriati. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 31 maggio 2022, n. 24/E)

 

Ai docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolato (art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, viene consentito di optare per l'applicazione del regime predetto se sussistono i requisiti richiesti dalla norma (art. 5, co. 5-ter, DL n. 34 del 2019).
L’esercizio di tale opzione è subordinato al versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione.
Gli importi dovuti per esercitare l’opzione sono versati mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui trattasi. I soggetti per cui tale periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del citato provvedimento.
Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
- "1880" denominato "Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019";
- "1881" denominato "Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019".
In sede di compilazione del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" sono indicati: - nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato; - nella sezione "ERARIO ED ALTRO": - nel campo "tipo", la lettera "R"; - nel campo "elementi identificativi", se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; - nel campo "codice", il codice tributo sopra indicato; - nel campo "anno di riferimento", l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel formato "AAAA"; - nel campo "importi a debito versati", l’importo dovuto.

Infortunio sul lavoro e responsabilità dell’ente

1 giu 2022 La mancata adozione del modello organizzativo non costituisce elemento tipico dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies, co. 3, d.lgs. n. 231/2001, la cui sussistenza deve essere provata, invece, fornendo dimostrazione della colpa di organizzazione dell’ente che non va confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato (Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2022, n. 18413).

La vicenda

La Corte di appello territoriale aveva ritenuto la società datrice di lavoro responsabile dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies, co. 3, d.lgs. n. 231/2001, in quanto essa, come ente alle cui dipendenze lavorava la persona offesa, rimasta ferita alla mano sinistra durante un infortunio, aveva consentito il verificarsi del reato di lesioni personali, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica; reato contestato al legale rappresentante della società, commesso, secondo l’ipotesi accusatoria, nell’interesse dell’ente, tenuto conto dell’assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse la rispondenza delle macchine operatrici alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse.

I giudici, in particolare, hanno ravvisato l’interesse della società, idoneo a configurare la sua responsabilità, nella mancata rivalutazione e monitoraggio dell’adeguatezza del macchinario, in quanto privo dei dispositivi di blocco necessari ad evitare infortuni come quello verificatosi, nonché la mancanza di un modello organizzativo in materia prevenzionistica.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società.

Le precisazioni della Cassazione

La Corte di legittimità, pronunciandosi sul ricorso, ha operato alcune precisazioni in merito ai presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs n. 231/2001.

In primo luogo la stessa ha evidenziato che il fatto addebitato alla società, nel caso in esame, consisteva nell’ avere reso possibile il verificarsi del reato presupposto di lesioni personali, in quanto commesso nel suo interesse, alla luce dell’ assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, ed in particolare l’assenza di un organo di vigilanza preposto alla verifica dei sistemi di sicurezza delle macchine operatrici.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte, l’interesse dell’ente, rapportato alla riscontrata assenza di un modello organizzativo, rimandava ai modelli di organizzazione e di gestione (art. 6 e 7 del d.lgs n. 231/2001), la cui efficace adozione consente all’ente di non rispondere dell’illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità.

La Corte ha, altresì, ribadito la sussistenza di due criteri d’imputazione oggettiva del fatto illecito all’ente in quanto tale: l’illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura, difatti, quando la commissione del reato presupposto da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell’ente sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell’ente stesso.
La struttura dell’illecito addebitato all’ente, dunque, si incentra sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra reo ed ente e quella tra reato ed ente hanno la funzione di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questo.
L’ente, in altre parole, risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma solo quando sussista la c.d. colpa di organizzazione dello stesso, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; solo il riscontro di un tale deficit organizzativo consente, pertanto, l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.
Di conseguenza la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente, ma integra una circostanza atta a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va, però, specificamente provata.

La pronuncia

La Corte di legittimità ha, dunque, accolto il ricorso, giudicando carente e contraddittorio l’iter argomentativo della Corte di merito in ordine alla responsabilità dell’ente, avendo questa, nel caso in argomento, sovrapposto e confuso i profili di responsabilità da reato degli amministratori/datori di lavoro con i profili di responsabilità da illecito amministrativo della società.
La sentenza impugnata, difatti, aveva addebitato all’ente la riscontrata mancanza del dispositivo di spegnimento automatico del macchinario, la cui implementazione avrebbe impedito l’evento, e l’omessa verifica periodica dei macchinari; profili colposi indubbiamente imputabili agli amministratori della società, quali datori di lavoro tenuti al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all’ente in quanto tale.

I giudici di merito, in definitiva, avevano fondato la responsabilità amministrativa della società sull’ accertata mancanza del modello organizzativo e sul conseguente risparmio di spesa quale tempo lavorativo da dedicare alla sua predisposizione ed attuazione, trascurando che, invece, la mancanza di tale modello non possa costituire elemento tipico dell’illecito amministrativo. La sussistenza di quest’ultimo, al contrario, deve essere dimostrata con riguardo ad una colpa di organizzazione dell’ente, che va rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato.

Il Collegio ha evidenziato, in conclusione, che compito dei giudici di merito sarebbe stato quello di approfondire l’aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall’impresa, al fine di rilevare eventuali deficit di cautela propri di tale assetto che avrebbero consentito di ravvisare in capo all’ente la responsabilità dell’illecito contestato, non potendosi tale responsabilità desumere dalla sola dimostrazione della sussistenza del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica dell’agente.

1 giu 2022 La mancata adozione del modello organizzativo non costituisce elemento tipico dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, co. 3, d.lgs. n. 231/2001, la cui sussistenza deve essere provata, invece, fornendo dimostrazione della colpa di organizzazione dell'ente che non va confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato (Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2022, n. 18413).

La vicenda

La Corte di appello territoriale aveva ritenuto la società datrice di lavoro responsabile dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, co. 3, d.lgs. n. 231/2001, in quanto essa, come ente alle cui dipendenze lavorava la persona offesa, rimasta ferita alla mano sinistra durante un infortunio, aveva consentito il verificarsi del reato di lesioni personali, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica; reato contestato al legale rappresentante della società, commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, nell'interesse dell'ente, tenuto conto dell'assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse la rispondenza delle macchine operatrici alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse.

I giudici, in particolare, hanno ravvisato l'interesse della società, idoneo a configurare la sua responsabilità, nella mancata rivalutazione e monitoraggio dell'adeguatezza del macchinario, in quanto privo dei dispositivi di blocco necessari ad evitare infortuni come quello verificatosi, nonché la mancanza di un modello organizzativo in materia prevenzionistica.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società.

Le precisazioni della Cassazione

La Corte di legittimità, pronunciandosi sul ricorso, ha operato alcune precisazioni in merito ai presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs n. 231/2001.

In primo luogo la stessa ha evidenziato che il fatto addebitato alla società, nel caso in esame, consisteva nell’ avere reso possibile il verificarsi del reato presupposto di lesioni personali, in quanto commesso nel suo interesse, alla luce dell’ assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'assenza di un organo di vigilanza preposto alla verifica dei sistemi di sicurezza delle macchine operatrici.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte, l’interesse dell'ente, rapportato alla riscontrata assenza di un modello organizzativo, rimandava ai modelli di organizzazione e di gestione (art. 6 e 7 del d.lgs n. 231/2001), la cui efficace adozione consente all'ente di non rispondere dell'illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità.

La Corte ha, altresì, ribadito la sussistenza di due criteri d'imputazione oggettiva del fatto illecito all'ente in quanto tale: l'illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura, difatti, quando la commissione del reato presupposto da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell'ente sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell'ente stesso.
La struttura dell'illecito addebitato all'ente, dunque, si incentra sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra reo ed ente e quella tra reato ed ente hanno la funzione di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questo.
L'ente, in altre parole, risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma solo quando sussista la c.d. colpa di organizzazione dello stesso, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; solo il riscontro di un tale deficit organizzativo consente, pertanto, l’imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.
Di conseguenza la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma integra una circostanza atta a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va, però, specificamente provata.

La pronuncia

La Corte di legittimità ha, dunque, accolto il ricorso, giudicando carente e contraddittorio l’iter argomentativo della Corte di merito in ordine alla responsabilità dell'ente, avendo questa, nel caso in argomento, sovrapposto e confuso i profili di responsabilità da reato degli amministratori/datori di lavoro con i profili di responsabilità da illecito amministrativo della società.
La sentenza impugnata, difatti, aveva addebitato all’ente la riscontrata mancanza del dispositivo di spegnimento automatico del macchinario, la cui implementazione avrebbe impedito l'evento, e l'omessa verifica periodica dei macchinari; profili colposi indubbiamente imputabili agli amministratori della società, quali datori di lavoro tenuti al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all'ente in quanto tale.

I giudici di merito, in definitiva, avevano fondato la responsabilità amministrativa della società sull’ accertata mancanza del modello organizzativo e sul conseguente risparmio di spesa quale tempo lavorativo da dedicare alla sua predisposizione ed attuazione, trascurando che, invece, la mancanza di tale modello non possa costituire elemento tipico dell'illecito amministrativo. La sussistenza di quest’ultimo, al contrario, deve essere dimostrata con riguardo ad una colpa di organizzazione dell'ente, che va rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato.

Il Collegio ha evidenziato, in conclusione, che compito dei giudici di merito sarebbe stato quello di approfondire l'aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall'impresa, al fine di rilevare eventuali deficit di cautela propri di tale assetto che avrebbero consentito di ravvisare in capo all’ente la responsabilità dell’illecito contestato, non potendosi tale responsabilità desumere dalla sola dimostrazione della sussistenza del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica dell'agente.

L’agente sportivo può accedere al regime dei lavoratori impatriati

I redditi percepiti dall’agente sportivo devono essere inquadrati in quelli di lavoro autonomo e, considerato che lo stesso agente, può fruire del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, in quanto ha riportato la propria residenza in Italia nel 2022 dopo essere stato iscritto all’Aire per gli otto anni precedenti, concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro (Agenzia Entrate – risposta 31 maggio 2022, n. 315).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Relativamente al caso di specie, i redditi percepiti dall’agente sportivo, inquadrati nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Tuir, rientrano nel regime agevolato e concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro.

I redditi percepiti dall’agente sportivo devono essere inquadrati in quelli di lavoro autonomo e, considerato che lo stesso agente, può fruire del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, in quanto ha riportato la propria residenza in Italia nel 2022 dopo essere stato iscritto all’Aire per gli otto anni precedenti, concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro (Agenzia Entrate - risposta 31 maggio 2022, n. 315).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
- trasferisca la residenza in Italia;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Relativamente al caso di specie, i redditi percepiti dall’agente sportivo, inquadrati nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del Tuir, rientrano nel regime agevolato e concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro.

METALMECCANICA INDUSTRIA: contributo Fondo Cometa

Da oggi è previsto l’aumento del contributo aziendale per i lavoratori under 35 neoiscritti al Fondo Nazionale di Pensione Complementare Cometa.

Dall’1/6/2022, per i lavoratori under 35 neoiscritti, il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini (Cometa), ha considerato l’innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro dal 2% al 2,2%.
Il rinnovo del CCNL metalmeccanico ha voluto incentivare le giovani generazioni a iscriversi al Fondo per costruire un futuro pensionistico più solido.
Il diritto a questa misura si acquisisce nel momento in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Cometa dopo il 5 febbraio 2021, abbia compiuto 35 anni e che versi nel Fondo il contributo individuale minimo che, come previsto dalla normativa sulla previdenza complementare, comporta anche quello del datore di lavoro.
Dall’1/6/2022, per il lavoratore che soddisfa i suddetti requisiti, il contributo del datore sale al 2,2% ed una volta che ha acquisito il diritto all’applicazione della clausola, lo mantiene anche se viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico.
Coloro che sono stati iscritti al Fondo Cometa tramite silenzio-assenso, non possono accedere a questa possibilità, perché non versano il contributo minimo a loro carico e quindi non beneficiano del contributo del datore di lavoro.

Da oggi è previsto l’aumento del contributo aziendale per i lavoratori under 35 neoiscritti al Fondo Nazionale di Pensione Complementare Cometa.

Dall’1/6/2022, per i lavoratori under 35 neoiscritti, il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini (Cometa), ha considerato l’innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro dal 2% al 2,2%.
Il rinnovo del CCNL metalmeccanico ha voluto incentivare le giovani generazioni a iscriversi al Fondo per costruire un futuro pensionistico più solido.
Il diritto a questa misura si acquisisce nel momento in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Cometa dopo il 5 febbraio 2021, abbia compiuto 35 anni e che versi nel Fondo il contributo individuale minimo che, come previsto dalla normativa sulla previdenza complementare, comporta anche quello del datore di lavoro.
Dall’1/6/2022, per il lavoratore che soddisfa i suddetti requisiti, il contributo del datore sale al 2,2% ed una volta che ha acquisito il diritto all’applicazione della clausola, lo mantiene anche se viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico.
Coloro che sono stati iscritti al Fondo Cometa tramite silenzio-assenso, non possono accedere a questa possibilità, perché non versano il contributo minimo a loro carico e quindi non beneficiano del contributo del datore di lavoro.

Fondi pensionistici complementari: contributo Covip 2022

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha stabilito la misura del contributo di vigilanza dovuto dalle forme di previdenza complementare per l’anno 2022, nonché le modalità e i termini di versamento dello stesso (Delibera 09 marzo 2022)

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha stabilito la misura del contributo di vigilanza per l’anno 2022 allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2021.
Dalla base di calcolo vanno esclusi:
– i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
– i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, nella determinazione della base di calcolo del contributo di vigilanza occorre tener conto anche degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Il versamento del contributo di vigilanza è dovuto da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2021 risulti iscritta nell’apposito albo.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo deve essere effettuato dalla società o dall’ente stesso.
Qualora per ciascuna forma pensionistica complementare il contributo dovuto sia inferiore a 10,00 euro, il versamento non deve essere fatto.

Il contributo deve essere versato entro il 30 giugno 2022, tramite la piattaforma PagoPA, generando l’avviso all’interno dell’area riservata del sito internet della COVIP. Dalla medesima area riservata, contestualmente al pagamento devono essere trasmessi i dati del contributo, anche qualora non sia dovuto.
In caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza, il versamento del contributo deve essere effettuato prima della cancellazione.

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha stabilito la misura del contributo di vigilanza dovuto dalle forme di previdenza complementare per l’anno 2022, nonché le modalità e i termini di versamento dello stesso (Delibera 09 marzo 2022)

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha stabilito la misura del contributo di vigilanza per l’anno 2022 allo 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2021.
Dalla base di calcolo vanno esclusi:
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, nella determinazione della base di calcolo del contributo di vigilanza occorre tener conto anche degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Il versamento del contributo di vigilanza è dovuto da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2021 risulti iscritta nell’apposito albo.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo deve essere effettuato dalla società o dall'ente stesso.
Qualora per ciascuna forma pensionistica complementare il contributo dovuto sia inferiore a 10,00 euro, il versamento non deve essere fatto.

Il contributo deve essere versato entro il 30 giugno 2022, tramite la piattaforma PagoPA, generando l’avviso all’interno dell’area riservata del sito internet della COVIP. Dalla medesima area riservata, contestualmente al pagamento devono essere trasmessi i dati del contributo, anche qualora non sia dovuto.
In caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza, il versamento del contributo deve essere effettuato prima della cancellazione.

Il codice tributo per il bonus carburanti agricoltura e pesca

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 maggio 2022, n. 23/E).

L’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
Lo stesso articolo 18 prevede che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6965” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (Agenzia delle entrate - Risoluzione 30 maggio 2022, n. 23/E).

L’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.
Lo stesso articolo 18 prevede che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- "6965" denominato "credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17".
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".