Infortunio sul lavoro: quando ne risponde il committente

8 giu 2022 Risponde del reato di omicidio colposo la committente che non abbia nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, causando, con la propria condotta omissiva, l’infortunio mortale del lavoratore (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21072).

La vicenda

Un lavoratore, dipendente di una ditta di costruzioni, mentre stava trasportando all’interno di un cantiere materiali di risulta con una carriola, scivolava all’interno di una buca non protetta da recinzioni o da altre opere, che era stata realizzata per porre le fondazioni di un’immobile da erigersi, e finiva infilzato in un ferro in attesa che fuoriusciva da una trave in cemento, ferro non protetto dai prescritti capelletti di protezione.
Le gravissime lesioni interne riportate dal lavoratore ne determinavano la morte.

Venivano riconosciuti responsabili di omicidio colposo all’esito del giudizio di primo grado, con condotte colpose tra loro indipendenti, la proprietaria del terreno e committente dei lavori per la realizzazione dell’immobile; il titolare della ditta esecutrice dei lavori ed il direttore dei lavori.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata in appello.
In particolare, veniva riconosciuta la corresponsabilità per il reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, della committente, titolare del permesso di costruire, per non avere nominato un responsabile per la sicurezza, per non avere predisposto il piano operativo per la sicurezza (p.o.s.) e per non avere nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, figura necessaria e da nominarsi o da parte dalla committente oppure da parte dell’ impresa esecutrice.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la committente.

La sentenza della Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui la committente aveva l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori; pertanto, non avendovi ella provveduto, doveva ritenersi sussistente la responsabilità della stessa per l’evento verificatosi.
Una volta nominato, il coordinatore avrebbe, difatti, operato affinchè il cantiere fosse allestito in modo diverso, rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed, in tal modo, si sarebbe potuto evitare l’infortunio mortale del lavoratore.
Come chiarito dalla Corte, dunque, doveva ritenersi, nel caso di specie, accertata la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa omissiva della committente e l’evento mortale.
I giudici hanno, altresì, rilevato l’insostenibilità della tesi difensiva dell’estraneità della stessa committente rispetto ai fatti, in quanto non dotata della preparazione tecnica necessaria, tanto da non essersi mai recata sul cantiere, ovvero di avere delegato i suoi compiti al direttore dei lavori, il quale, tuttavia, svolge un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse del committente ed è figura ben diversa da quella del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere, la cui nomina, nel caso in argomento, era necessaria da parte della committente.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, giudicata coerente con consolidati principi puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell’ambiente di lavoro grava sul committente e non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all’impresa appaltatrice.

8 giu 2022 Risponde del reato di omicidio colposo la committente che non abbia nominato il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione delle opere, causando, con la propria condotta omissiva, l’infortunio mortale del lavoratore (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21072).

La vicenda

Un lavoratore, dipendente di una ditta di costruzioni, mentre stava trasportando all'interno di un cantiere materiali di risulta con una carriola, scivolava all'interno di una buca non protetta da recinzioni o da altre opere, che era stata realizzata per porre le fondazioni di un'immobile da erigersi, e finiva infilzato in un ferro in attesa che fuoriusciva da una trave in cemento, ferro non protetto dai prescritti capelletti di protezione.
Le gravissime lesioni interne riportate dal lavoratore ne determinavano la morte.

Venivano riconosciuti responsabili di omicidio colposo all'esito del giudizio di primo grado, con condotte colpose tra loro indipendenti, la proprietaria del terreno e committente dei lavori per la realizzazione dell'immobile; il titolare della ditta esecutrice dei lavori ed il direttore dei lavori.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata in appello.
In particolare, veniva riconosciuta la corresponsabilità per il reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, della committente, titolare del permesso di costruire, per non avere nominato un responsabile per la sicurezza, per non avere predisposto il piano operativo per la sicurezza (p.o.s.) e per non avere nominato il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione delle opere, figura necessaria e da nominarsi o da parte dalla committente oppure da parte dell’ impresa esecutrice.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la committente.

La sentenza della Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui la committente aveva l'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori; pertanto, non avendovi ella provveduto, doveva ritenersi sussistente la responsabilità della stessa per l’evento verificatosi.
Una volta nominato, il coordinatore avrebbe, difatti, operato affinchè il cantiere fosse allestito in modo diverso, rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed, in tal modo, si sarebbe potuto evitare l'infortunio mortale del lavoratore.
Come chiarito dalla Corte, dunque, doveva ritenersi, nel caso di specie, accertata la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa omissiva della committente e l'evento mortale.
I giudici hanno, altresì, rilevato l’insostenibilità della tesi difensiva dell’estraneità della stessa committente rispetto ai fatti, in quanto non dotata della preparazione tecnica necessaria, tanto da non essersi mai recata sul cantiere, ovvero di avere delegato i suoi compiti al direttore dei lavori, il quale, tuttavia, svolge un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse del committente ed è figura ben diversa da quella del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione delle opere, la cui nomina, nel caso in argomento, era necessaria da parte della committente.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, giudicata coerente con consolidati principi puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell'ambiente di lavoro grava sul committente e non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all'impresa appaltatrice.

Decadenza incentivi per la valorizzazione edilizia

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 6 giugno 2022, n. 324, ha fornito precisazioni sulla decadenza degli incentivi per la valorizzazione edilizia, di cui all’articolo 7 del DL n. 34 del 2019.

Nel caso di specie, la società istante fa presente di aver acquistato, in data 4 marzo 2020, un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali recate dall’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ossia dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
In sintesi, la norma in esame, che ha trovato applicazione sino al 31 dicembre 2021, ha previsto un’agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano, sui medesimi fabbricati determinati interventi edilizi (in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”), e poi procedano alla successiva alienazione.
Al riguardo, l’istante rappresenta che è ” in corso di vendita l’immobile senza appunto aver eseguito la trasformazione della classe energetica come previsto nel decreto sopracitato”.
Tale circostanza (vendita in assenza della valorizzazione) comporta, la decadenza dal regime agevolativo in parola, con applicazione dell’imposta di registro in misura ordinaria; la stessa, quindi, chiede di conoscere se sia possibile procedere al pagamento dell’imposta a seguito di autodenuncia resa all’Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione ovvero con applicazione della sanzione riducibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, l’Agenzia delle entrate osserva che la vendita dell’intero immobile, acquistato fruendo della predetta agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni previsto dall’articolo 7 del citato decreto legge n. 34 del 2019 senza che sia stata effettuata l’attività di valorizzazione descritta, impedisce il rispetto delle predette condizioni e, di conseguenza, integra una ipotesi di decadenza dall’agevolazione medesima, con applicazione delle ” imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte.”.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 6 giugno 2022, n. 324, ha fornito precisazioni sulla decadenza degli incentivi per la valorizzazione edilizia, di cui all'articolo 7 del DL n. 34 del 2019.

Nel caso di specie, la società istante fa presente di aver acquistato, in data 4 marzo 2020, un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali recate dall'articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ossia dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
In sintesi, la norma in esame, che ha trovato applicazione sino al 31 dicembre 2021, ha previsto un'agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano, sui medesimi fabbricati determinati interventi edilizi (in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica "NZEB, A o B"), e poi procedano alla successiva alienazione.
Al riguardo, l'istante rappresenta che è " in corso di vendita l'immobile senza appunto aver eseguito la trasformazione della classe energetica come previsto nel decreto sopracitato".
Tale circostanza (vendita in assenza della valorizzazione) comporta, la decadenza dal regime agevolativo in parola, con applicazione dell'imposta di registro in misura ordinaria; la stessa, quindi, chiede di conoscere se sia possibile procedere al pagamento dell'imposta a seguito di autodenuncia resa all'Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione ovvero con applicazione della sanzione riducibile tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, l’Agenzia delle entrate osserva che la vendita dell'intero immobile, acquistato fruendo della predetta agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni previsto dall'articolo 7 del citato decreto legge n. 34 del 2019 senza che sia stata effettuata l'attività di valorizzazione descritta, impedisce il rispetto delle predette condizioni e, di conseguenza, integra una ipotesi di decadenza dall'agevolazione medesima, con applicazione delle " imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte.".

Fondo Mario Negri: disponibili i nuovi bandi per le borse di studio

Il Fondo di previdenza “Mario Negri” per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha indetto i nuovi concorsi anno 2022 per l’assegnazione di borse di studio riservate ai figli dei Dirigenti iscritti

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Mario Negri ha indetto, anche per l’anno 2022, i concorsi per l’assegnazione di borse di studio riservate ai figli dei Dirigenti:

– iscritti al Fondo in attività di servizio presso aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;

– cessati dal servizio presso dette aziende in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;

– cessati dal servizio anche oltre il predetto termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;

– iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;

– che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita di cui all’art.23 dello Statuto (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA) nonché per gli orfani di dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.

Le votazioni per l’ammissione per ciascun bando sono previste in misura differenziata per tener conto della particolare situazione di alcune tipologie di concorrenti (orfani di dirigenti o diversamente abili/DSA).

Tutti i bandi sono disponibili nella sezione “Borse di Studio” del sito del Fondo Mario Negri, che sinteticamente si riportano sotto:

– “Perio Michiara” – ultimo anno di scuola media inferiore – Scadenza 30 settembre 2022

– “Mario Negri” – scuola media di secondo grado – Scadenza 30 settembre 2022

– “Mario Negri ” – corsi universitari o equivalenti – premi di laurea – Scadenza: 30 settembre 2022

– “Mario Negri” – premi di laurea magistrale – Scadenza 30 settembre 2022

Si precisa che coloro che nell’anno accademico 2020/2021 abbiano conseguito la tesi di laurea con votazione 110 o 110 e lode potranno presentare domanda soltanto per il concorso “Premi di Laurea” non essendo consentita l’assegnazione di due borse di studio per lo stesso anno accademico.
È possibile presentare la propria domanda di partecipazione a partire dal 6 giugno esclusivamente on line, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.

Il Fondo di previdenza "Mario Negri" per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha indetto i nuovi concorsi anno 2022 per l'assegnazione di borse di studio riservate ai figli dei Dirigenti iscritti

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Mario Negri ha indetto, anche per l’anno 2022, i concorsi per l'assegnazione di borse di studio riservate ai figli dei Dirigenti:

- iscritti al Fondo in attività di servizio presso aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;

- cessati dal servizio presso dette aziende in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;

- cessati dal servizio anche oltre il predetto termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;

- iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;

- che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita di cui all’art.23 dello Statuto (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA) nonché per gli orfani di dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.

Le votazioni per l’ammissione per ciascun bando sono previste in misura differenziata per tener conto della particolare situazione di alcune tipologie di concorrenti (orfani di dirigenti o diversamente abili/DSA).

Tutti i bandi sono disponibili nella sezione "Borse di Studio" del sito del Fondo Mario Negri, che sinteticamente si riportano sotto:

- "Perio Michiara" - ultimo anno di scuola media inferiore - Scadenza 30 settembre 2022

- "Mario Negri" - scuola media di secondo grado - Scadenza 30 settembre 2022

- "Mario Negri " - corsi universitari o equivalenti - premi di laurea - Scadenza: 30 settembre 2022

- "Mario Negri" - premi di laurea magistrale - Scadenza 30 settembre 2022

Si precisa che coloro che nell’anno accademico 2020/2021 abbiano conseguito la tesi di laurea con votazione 110 o 110 e lode potranno presentare domanda soltanto per il concorso "Premi di Laurea" non essendo consentita l’assegnazione di due borse di studio per lo stesso anno accademico.
È possibile presentare la propria domanda di partecipazione a partire dal 6 giugno esclusivamente on line, mediante l’utilizzo della voce di menu "Domanda borse di studio" all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.

Imprese di pulizia e multiservizi: adeguato il costo del lavoro

Con il decreto 06 giugno 2022, n. 25, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato il costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicabile nei contratti di appalto pubblici

A seguito del rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi siglato dalle organizzazioni sindacali l’8 giugno 2021, si è reso necessario l’aggiornamento del costo della manodopera di tale settore da applicare nell’ambito dei contratti di appalto pubblici.

Nell’ambito dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

L’ultimo aggiornamento è stato determinato con il decreto del 13 febbraio 2014, a valere dal mese di luglio 2014.

Con il Decreto 06 giugno 2022, n. 25, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adeguato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito ai periodi decorrenti da luglio 2021 e da luglio 2022.
I valori sono riportati in apposite tabelle, distinte per operai e impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale.

Detto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con il decreto 06 giugno 2022, n. 25, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato il costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicabile nei contratti di appalto pubblici

A seguito del rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi siglato dalle organizzazioni sindacali l’8 giugno 2021, si è reso necessario l’aggiornamento del costo della manodopera di tale settore da applicare nell’ambito dei contratti di appalto pubblici.

Nell’ambito dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

L’ultimo aggiornamento è stato determinato con il decreto del 13 febbraio 2014, a valere dal mese di luglio 2014.

Con il Decreto 06 giugno 2022, n. 25, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adeguato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito ai periodi decorrenti da luglio 2021 e da luglio 2022.
I valori sono riportati in apposite tabelle, distinte per operai e impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale.

Detto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l'impresa può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Maggiorazione AUU per genitori entrambi lavoratori

In caso di genitori titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno unico e universale per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Ai fini di tale maggiorazione, rilevano:
-i redditi da lavoro dipendente o assimilati
– nonché i redditi da pensione
– i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Quanto ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Ai fini della maggiorazione, rileva inoltre il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
Altresì, la maggiorazione spetta ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi. Nello specifico, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio e al “lavoro di organizzazione” impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso.
Tenuto conto di consolidati orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, il titolare di reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola, svolgendo un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli).
Pertanto, considerato che il reddito agrario va posto in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole, tali lavoratori agricoli autonomi possiono essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori.
Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è altresì riconosciuta in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale.

In caso di genitori titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno unico e universale per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Ai fini di tale maggiorazione, rilevano:
-i redditi da lavoro dipendente o assimilati
- nonché i redditi da pensione
- i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Quanto ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Ai fini della maggiorazione, rileva inoltre il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
Altresì, la maggiorazione spetta ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi. Nello specifico, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio e al "lavoro di organizzazione" impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso.
Tenuto conto di consolidati orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, il titolare di reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola, svolgendo un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli).
Pertanto, considerato che il reddito agrario va posto in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole, tali lavoratori agricoli autonomi possiono essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori.
Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è altresì riconosciuta in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale.

Firmato il CCNL Turismo Anpit – Cisal

Sottoscritto il nuovo CCNL del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL, con decorrenza dal 1° maggio 2022 – al 30 aprile 2025, include anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.
Le Parti hanno concordato i seguenti incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e la conseguente P.B.N.C.M., da erogare per 13 mensilità annue, già comprensiva dell’Ex Indennità di Contingenza e dell’ex E.D.R., con l’introduzione della Categoria dei Dirigenti.

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Dirigente 3.721,25 3.794,25 3.867,25 4.013,25
Quadro (ex Quadro A1) 2.252,90 2.344,90 2.390,90 2.436,90 2.528,90
A1 (ex A2) 1.959,04 2.039,04 2.079,04 2.119,04 2.199,04
A2 (ex A3) 1.714,16 1.784,16 1.819,16 1.854,16 1.924,16
B1 1.567,23 1.631,23 1.663,23 1.695,23 1.759,23
B2 1.420,30 1.478,30 1.507,30 1.536,30 1.594,30
C1 1.273,38 1.326,98 1.353,78 1.380,58 1.434,18
C2 1.175,42 1.224,22 1.248,62 1.273,02 1.321,82
D1 1.077,47 1.122,27 1.144,67 1.167,07 1.211,87
D2 979,52 1.019,52 1.039,52 1.059,52 1.099,52

 Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Operatore Gestionale 0.468,11 1.496,91 1.525,71 1.583,31
Operatore di 1 ° Categoria 1.278,27 1.330,47 1.356,57 1.382,67 1.434,87
Operatore di 2° Categoria 1.146,04 1.194,28 1.218,40 1.242,52 1.290,76
Operatore di 3° Categoria 1.057,88 1.101,80 1.123,76 1.145,72 1.189,64

Elemento Perequativo Mensile Regionale” (E.P.M.R.)
Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita ha un differenziale tra Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è confermato l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilità, negli importi precisati nelle successive Tabelle

Liv.

Lomb.

Ligur.

Trent. A.A.

Lazio

Tosc.

Emilia R.

Friuli

Umbr.

Valle d’A.

Piemont.

Dirigente 481,34 459,12 456,38 446,64 438,34 406,42 389,76 371,71 371,71 352,27
Quadro (ex QA1) 207,73 197,28 195,97 191,40 187,48 172,45 164,61 156,12 156,12 146,97
A1 (ex A2) 182,15 173,08 171,95 167,98 164,58 151,55 144,75 137,38 137,38 129,45
A2 (ex A3) 164,24 156,14 155,13 151,59 148,55 136,92 130,85 124,27 124,27 117,19
B1 e Op. Gestionale(*) 148,89 141,63 140,72 137,54 134,82 124,38 118,93 113,03 113,03 106,68
B2 e Op. 1° Cat.(*) 134,39 127,91 127,11 124,27 121,84 112,54 107,68 102,42 102,42 96,75
C1 e Op. 2° Cat.(*) 121,60 115,82 115,09 112,56 110,40 102,09 97,75 93,05 93,05 87,99
C2 e Op. 3° Cat.(*) 113,07 107,75 107,09 104,76 102,76 95,12 91,13 86,81 86,81 82,15
D1 105,40 100,49 99,88 97,73 95,90 88,85 85,17 81,19 81,19 76,90
D2 100,28 95,65 95,08 93,05 91,32 84,67 81,20 77,44 77,44 73,39

Liv.

Veneto

Marche

Abruzzo

Sicilia

Puglia

Camp.

Sard.

Calab.

Basilic.

Molise

Dirigente 299,57 239,90 180,24 178,85 167,76 158,02 151,10 72,00 72,00 72,00
Quadro (ex QA1) 122,14 94,05 65,96 65,31 60,08 55,51 52,24 15,00 15,00 15,00
A1 (ex A2) 107,92 83,56 59,19 58,63 54,10 50,13 47,30 15,00 15,00 15,00
A2 (ex A3) 97,97 76,21 54,46 53,95 49,91 46,37 43,84 15,00 15,00 15,00
B1 e Op. Gestionale(*) 89,43 69,92 50,40 49,95 46,32 43,14 40,87 15,00 15,00 15,00
B2 e Op. 1° Cat.(*) 81,37 63,97 46,57 46,16 42,93 40,09 38,07 15,00 15,00 15,00
C1 e Op. 2° Cat.(*) 74,26 58,72 43,19 42,82 39,93 37,40 35,60 15,00 15,00 15,00
C2 e Op. 3° Cat.(*) 69,52 55,23 40,93 40,60 37,94 35,61 33,95 15,00 15,00 15,00
D1 65,25 52,08 38,90 38,59 36,14 34,00 32,47 15,00 15,00 15,00
D2 62,41 49,98 37,55 37,26 34,95 32,92 31,48 15,00 15,00 15,00

 

Aumenti periodici di anzianità
Per l’anzianità di effettivo servizio maturata presso la stessa Azienda, presumendo un progressivo arricchimento professionale, in funzione dell’esperienza nella mansione, il Dipendente ha diritto a 10 aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti “Scatti”. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo d’Apprendistato.

Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure.

 

Livelli

Importo del singolo scatto

Dirigente 73,00
Quadro (ex QA1) 31,00
Al (ex A2) 29,50
A2 (ex A3) 26,50
B1 e Operatore Gestionale 25,00
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria 23,75
C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria 22,50
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria 21,50
D1 21,00

Welfare Contrattuale
Le Parti hanno concordano l’introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella

Livello

Dall’anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando

Dirigente € 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) € 480,00/anno, in quote mensili di € 40

Indennità di Cassa
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e abbia completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’Indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi..

Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne
Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un’apposita Indennità oraria per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio. La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.

Indennità per il Lavoro Discontinuo
Tenuto conto che per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento della relativa retribuzione mensile, cioè prevista sulla base dell’orario contrattuale (da 174 a 195 ore/mese), le Parti hanno ritenuto congruo prevedere in aggiunta una specifica “Indennità di attesa” di lordi € 4,00 (Euro quattro/00) per ciascuna ora prevista nel contratto individuale come ordinaria, ma eccedente la base di 40 ore/settimanali fino alla 45° ora settimanale.

Indennità Disk Jockey
In caso di utilizzo di materiale discografico di proprietà del Disk Jockey, allo stesso sarà riconosciuta un’Indennità giornaliera di € 2,00 (Euro due/00) lordi, a titolo di “rimborso forfettario”, per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa con l’utilizzo di tale materiale.

Sottoscritto il nuovo CCNL del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL, con decorrenza dal 1° maggio 2022 - al 30 aprile 2025, include anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.
Le Parti hanno concordato i seguenti incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e la conseguente P.B.N.C.M., da erogare per 13 mensilità annue, già comprensiva dell’Ex Indennità di Contingenza e dell’ex E.D.R., con l’introduzione della Categoria dei Dirigenti.

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Dirigente - 3.721,25 3.794,25 3.867,25 4.013,25
Quadro (ex Quadro A1) 2.252,90 2.344,90 2.390,90 2.436,90 2.528,90
A1 (ex A2) 1.959,04 2.039,04 2.079,04 2.119,04 2.199,04
A2 (ex A3) 1.714,16 1.784,16 1.819,16 1.854,16 1.924,16
B1 1.567,23 1.631,23 1.663,23 1.695,23 1.759,23
B2 1.420,30 1.478,30 1.507,30 1.536,30 1.594,30
C1 1.273,38 1.326,98 1.353,78 1.380,58 1.434,18
C2 1.175,42 1.224,22 1.248,62 1.273,02 1.321,82
D1 1.077,47 1.122,27 1.144,67 1.167,07 1.211,87
D2 979,52 1.019,52 1.039,52 1.059,52 1.099,52

 Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Operatore Gestionale - 0.468,11 1.496,91 1.525,71 1.583,31
Operatore di 1 ° Categoria 1.278,27 1.330,47 1.356,57 1.382,67 1.434,87
Operatore di 2° Categoria 1.146,04 1.194,28 1.218,40 1.242,52 1.290,76
Operatore di 3° Categoria 1.057,88 1.101,80 1.123,76 1.145,72 1.189,64

Elemento Perequativo Mensile Regionale" (E.P.M.R.)
Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita ha un differenziale tra Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è confermato l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilità, negli importi precisati nelle successive Tabelle

Liv.

Lomb.

Ligur.

Trent. A.A.

Lazio

Tosc.

Emilia R.

Friuli

Umbr.

Valle d’A.

Piemont.

Dirigente 481,34 459,12 456,38 446,64 438,34 406,42 389,76 371,71 371,71 352,27
Quadro (ex QA1) 207,73 197,28 195,97 191,40 187,48 172,45 164,61 156,12 156,12 146,97
A1 (ex A2) 182,15 173,08 171,95 167,98 164,58 151,55 144,75 137,38 137,38 129,45
A2 (ex A3) 164,24 156,14 155,13 151,59 148,55 136,92 130,85 124,27 124,27 117,19
B1 e Op. Gestionale(*) 148,89 141,63 140,72 137,54 134,82 124,38 118,93 113,03 113,03 106,68
B2 e Op. 1° Cat.(*) 134,39 127,91 127,11 124,27 121,84 112,54 107,68 102,42 102,42 96,75
C1 e Op. 2° Cat.(*) 121,60 115,82 115,09 112,56 110,40 102,09 97,75 93,05 93,05 87,99
C2 e Op. 3° Cat.(*) 113,07 107,75 107,09 104,76 102,76 95,12 91,13 86,81 86,81 82,15
D1 105,40 100,49 99,88 97,73 95,90 88,85 85,17 81,19 81,19 76,90
D2 100,28 95,65 95,08 93,05 91,32 84,67 81,20 77,44 77,44 73,39

Liv.

Veneto

Marche

Abruzzo

Sicilia

Puglia

Camp.

Sard.

Calab.

Basilic.

Molise

Dirigente 299,57 239,90 180,24 178,85 167,76 158,02 151,10 72,00 72,00 72,00
Quadro (ex QA1) 122,14 94,05 65,96 65,31 60,08 55,51 52,24 15,00 15,00 15,00
A1 (ex A2) 107,92 83,56 59,19 58,63 54,10 50,13 47,30 15,00 15,00 15,00
A2 (ex A3) 97,97 76,21 54,46 53,95 49,91 46,37 43,84 15,00 15,00 15,00
B1 e Op. Gestionale(*) 89,43 69,92 50,40 49,95 46,32 43,14 40,87 15,00 15,00 15,00
B2 e Op. 1° Cat.(*) 81,37 63,97 46,57 46,16 42,93 40,09 38,07 15,00 15,00 15,00
C1 e Op. 2° Cat.(*) 74,26 58,72 43,19 42,82 39,93 37,40 35,60 15,00 15,00 15,00
C2 e Op. 3° Cat.(*) 69,52 55,23 40,93 40,60 37,94 35,61 33,95 15,00 15,00 15,00
D1 65,25 52,08 38,90 38,59 36,14 34,00 32,47 15,00 15,00 15,00
D2 62,41 49,98 37,55 37,26 34,95 32,92 31,48 15,00 15,00 15,00

 

Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di effettivo servizio maturata presso la stessa Azienda, presumendo un progressivo arricchimento professionale, in funzione dell’esperienza nella mansione, il Dipendente ha diritto a 10 aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti "Scatti". Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo d’Apprendistato.

Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure.

 

Livelli

Importo del singolo scatto

Dirigente 73,00
Quadro (ex QA1) 31,00
Al (ex A2) 29,50
A2 (ex A3) 26,50
B1 e Operatore Gestionale 25,00
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria 23,75
C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria 22,50
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria 21,50
D1 21,00

Welfare Contrattuale
Le Parti hanno concordano l’introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella

Livello

Dall’anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando

Dirigente € 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) € 480,00/anno, in quote mensili di € 40

Indennità di Cassa
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e abbia completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’Indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi..

Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne
Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un’apposita Indennità oraria per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio. La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.

Indennità per il Lavoro Discontinuo
Tenuto conto che per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento della relativa retribuzione mensile, cioè prevista sulla base dell’orario contrattuale (da 174 a 195 ore/mese), le Parti hanno ritenuto congruo prevedere in aggiunta una specifica "Indennità di attesa" di lordi € 4,00 (Euro quattro/00) per ciascuna ora prevista nel contratto individuale come ordinaria, ma eccedente la base di 40 ore/settimanali fino alla 45° ora settimanale.

Indennità Disk Jockey
In caso di utilizzo di materiale discografico di proprietà del Disk Jockey, allo stesso sarà riconosciuta un’Indennità giornaliera di € 2,00 (Euro due/00) lordi, a titolo di "rimborso forfettario", per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa con l’utilizzo di tale materiale.

Fondo impresa femminile: via libera alle domande

A partire dalle ore 10.00 di oggi è aperto lo sportello online del Fondo impresa femminile per l’invio delle domande da parte di imprese attive da oltre 12 mesi. (INVITALIA – Comunicato 06 giugno 2022)

Si tratta della seconda linea di intervento a favore dell’imprenditorialità femminile, dopo che lo scorso 19 maggio è stato chiuso lo sportello per le imprese nuove o costituite entro i 12 mesi.
Occorre collegarsi all’indirizzo https://invioprogettisviluppo.invitalia.it/ che verrà attivato in concomitanza con l’apertura dello sportello.
Per poter effettuare l’invio è necessario digitare il “codice di predisposizione della domanda” generato dalla piattaforma di compilazione già operativa dal 24 maggio 2022.
Lo sportello sarà aperto dalle 10.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento fondi.

A partire dalle ore 10.00 di oggi è aperto lo sportello online del Fondo impresa femminile per l’invio delle domande da parte di imprese attive da oltre 12 mesi. (INVITALIA - Comunicato 06 giugno 2022)

Si tratta della seconda linea di intervento a favore dell’imprenditorialità femminile, dopo che lo scorso 19 maggio è stato chiuso lo sportello per le imprese nuove o costituite entro i 12 mesi.
Occorre collegarsi all’indirizzo https://invioprogettisviluppo.invitalia.it/ che verrà attivato in concomitanza con l’apertura dello sportello.
Per poter effettuare l’invio è necessario digitare il "codice di predisposizione della domanda" generato dalla piattaforma di compilazione già operativa dal 24 maggio 2022.
Lo sportello sarà aperto dalle 10.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento fondi.

Contributo per non autosufficienza EBIART

Il via alla prestazione sperimentale di sostegno alla persona con contributo per non autosufficienza dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato del Friuli Venezia Giulia (EBIART).

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato del Friuli Venezia Giulia (EBIART) con la suddetta prestazione ha previsto due linee di intervento, non cumulabili, con le seguenti caratteristiche e finalità:

NON AUTOSUFFICIENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016), nonché figlio/a (discendente di primo grado) – di seguito “congiunto” – ha il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L’intervento è riconosciuto a fronte di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 c. 3 L.104/92 o invalidità risultante da certificazione rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia.

ASSISTENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché genitore (familiare ascendente di primo grado) – di seguito “congiunto” -, avendo il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli Venezia Giulia ovvero:
– Assistenza domiciliare – Badante,
– Centro diurno anziani,
– Casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo),
– Centro socio riabilitativo diurno,
– Centro socio riabilitativo residenziale.

L’intervento è riconosciuto per quelle situazioni in cui il lavoratore, titolare e socio ha il riconoscimento di handicap di un familiare ai sensi ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli Venezia Giulia attestate lo stato di invalidità del familiare.

Per ambedue i casi, il contributo economico annuo, rapportato alle mensilità di diritto, è pari a € 800,00 lordi per nucleo familiare.
L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro/anno.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in originale cartaceo agli Sportelli EBIART attivi presso le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali o presso l’EBIART a partire dall’1 giugno 2022 e, inderogabilmente, entro il 31 gennaio 2023.
I contributi saranno erogati da EBIART sino ad esaurimento delle risorse economiche annualmente stanziate a tal fine. I familiari (dipendenti, titolari, soci di aziende aderenti al sistema della bilateralità artigiana/EBIART) non posso richiedere il contributo per lo stesso congiunto, anche se dipendenti o titolari di aziende diverse.
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per i titolari e soci, la relativa “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Per EBIART il contributo è cumulabile con altri incentivi e contributi, sia di natura pubblica che privata.

Il via alla prestazione sperimentale di sostegno alla persona con contributo per non autosufficienza dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato del Friuli Venezia Giulia (EBIART).

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato del Friuli Venezia Giulia (EBIART) con la suddetta prestazione ha previsto due linee di intervento, non cumulabili, con le seguenti caratteristiche e finalità:

NON AUTOSUFFICIENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all'anagrafe (ai sensi della L. 76/2016), nonché figlio/a (discendente di primo grado) - di seguito "congiunto" - ha il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L'intervento è riconosciuto a fronte di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 c. 3 L.104/92 o invalidità risultante da certificazione rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia.

ASSISTENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all'anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché genitore (familiare ascendente di primo grado) - di seguito "congiunto" -, avendo il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli Venezia Giulia ovvero:
- Assistenza domiciliare - Badante,
- Centro diurno anziani,
- Casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo),
- Centro socio riabilitativo diurno,
- Centro socio riabilitativo residenziale.

L'intervento è riconosciuto per quelle situazioni in cui il lavoratore, titolare e socio ha il riconoscimento di handicap di un familiare ai sensi ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli Venezia Giulia attestate lo stato di invalidità del familiare.

Per ambedue i casi, il contributo economico annuo, rapportato alle mensilità di diritto, è pari a € 800,00 lordi per nucleo familiare.
L'ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro/anno.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in originale cartaceo agli Sportelli EBIART attivi presso le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali o presso l'EBIART a partire dall'1 giugno 2022 e, inderogabilmente, entro il 31 gennaio 2023.
I contributi saranno erogati da EBIART sino ad esaurimento delle risorse economiche annualmente stanziate a tal fine. I familiari (dipendenti, titolari, soci di aziende aderenti al sistema della bilateralità artigiana/EBIART) non posso richiedere il contributo per lo stesso congiunto, anche se dipendenti o titolari di aziende diverse.
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per i titolari e soci, la relativa "Certificazione Unica" (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento).
Per EBIART il contributo è cumulabile con altri incentivi e contributi, sia di natura pubblica che privata.

Mobbing: nullità del licenziamento ai danni del lavoratore

7 giu 2022 E’ nullo il licenziamento disciplinare collegato alla condotta mobbizzante tenuta dal datore di lavoro ai danni del dipendente (Corte di Cassazione, Ordinanza 31 maggio 2022, n. 17702).

La vicenda

La Corte di Appello territoriale ha confermato la sentenza di prime cure che aveva ritenuto nullo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore dalla società datrice, in quanto fondato su un unico motivo illecito, ossia la volontà espulsiva della stessa.
La Corte ha, difatti, collocato il procedimento disciplinare che aveva determinato il licenziamento in un contesto in cui nei confronti del dipendente risultavano provati i sistematici e reiterati comportamenti ostili, originanti forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, con mortificazione morale dello stesso e con effetto lesivo del suo equilibrio fisico psichico e del complesso della sua personalità;
valutati, dunque, i molteplici addebiti mossi al lavoratore, i giudici hanno ritenuto che i fatti contestati dovessero ritenersi insussistenti, essendo tutti o non provati nel loro verificarsi, o non riconducibili con certezza al lavoratore, ovvero non disciplinarmente rilevanti; pertanto hanno condiviso le conclusioni del giudizio di primo grado, secondo cui il licenziamento doveva porsi in correlazione con la condotta mobbizzante tenuta ai danni del dipendente, una volta riconosciuto alla base di esso, come unico motivo, la volontà di liberarsi e di colpire il lavoratore, conseguenza ultima delle condotte vessatorie tenute a suo carico.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, volto esclusivamente a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta nei gradi di merito, ed ha ritenuto la sentenza impugnata coerente con i consolidati principi stabiliti dalla giurisprudenza, secondo cui, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative stressogene o mobbizzanti ed il giudice del merito è tenuto a valutare se dagli elementi noti possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell’esistenza del danno.

La Suprema Corte, sul punto, ha evidenziato che tutte le contestazioni della società datrice, mirassero, nel caso sottoposto ad esame, ad un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto, in particolare, richiamando impropriamente la violazione da parte della Corte distrettuale degli artt. 115, 116 e 2697 c.c..
A tale riguardo i giudici hanno, dunque, evidenziato che, invero, le invocate violazioni ricorrono solo nei casi in cui il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, non, viceversa, quando lo stesso, come avvenuto nel caso di specie, abbia valutato le prove proposte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Con riferimento, in particolare, alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha, altresì, ribadito che la sussistenza della stessa ricorre soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata e non, invece, qualora oggetto di censura sia la valutazione che lo stesso giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, così come avvenuto nel caso concreto, in cui la società datrice si era limitata a criticare l’apprezzamento operato dai giudici di merito circa l’esistenza delle condotte vessatorie, proponendo una diversa valutazione e richiedendo, erroneamente, un sindacato non consentito alla Corte di legittimità.

7 giu 2022 E’ nullo il licenziamento disciplinare collegato alla condotta mobbizzante tenuta dal datore di lavoro ai danni del dipendente (Corte di Cassazione, Ordinanza 31 maggio 2022, n. 17702).

La vicenda

La Corte di Appello territoriale ha confermato la sentenza di prime cure che aveva ritenuto nullo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore dalla società datrice, in quanto fondato su un unico motivo illecito, ossia la volontà espulsiva della stessa.
La Corte ha, difatti, collocato il procedimento disciplinare che aveva determinato il licenziamento in un contesto in cui nei confronti del dipendente risultavano provati i sistematici e reiterati comportamenti ostili, originanti forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, con mortificazione morale dello stesso e con effetto lesivo del suo equilibrio fisico psichico e del complesso della sua personalità;
valutati, dunque, i molteplici addebiti mossi al lavoratore, i giudici hanno ritenuto che i fatti contestati dovessero ritenersi insussistenti, essendo tutti o non provati nel loro verificarsi, o non riconducibili con certezza al lavoratore, ovvero non disciplinarmente rilevanti; pertanto hanno condiviso le conclusioni del giudizio di primo grado, secondo cui il licenziamento doveva porsi in correlazione con la condotta mobbizzante tenuta ai danni del dipendente, una volta riconosciuto alla base di esso, come unico motivo, la volontà di liberarsi e di colpire il lavoratore, conseguenza ultima delle condotte vessatorie tenute a suo carico.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, volto esclusivamente a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta nei gradi di merito, ed ha ritenuto la sentenza impugnata coerente con i consolidati principi stabiliti dalla giurisprudenza, secondo cui, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative stressogene o mobbizzanti ed il giudice del merito è tenuto a valutare se dagli elementi noti possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza del danno.

La Suprema Corte, sul punto, ha evidenziato che tutte le contestazioni della società datrice, mirassero, nel caso sottoposto ad esame, ad un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto, in particolare, richiamando impropriamente la violazione da parte della Corte distrettuale degli artt. 115, 116 e 2697 c.c..
A tale riguardo i giudici hanno, dunque, evidenziato che, invero, le invocate violazioni ricorrono solo nei casi in cui il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, non, viceversa, quando lo stesso, come avvenuto nel caso di specie, abbia valutato le prove proposte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Con riferimento, in particolare, alla pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., la Corte ha, altresì, ribadito che la sussistenza della stessa ricorre soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata e non, invece, qualora oggetto di censura sia la valutazione che lo stesso giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, così come avvenuto nel caso concreto, in cui la società datrice si era limitata a criticare l’apprezzamento operato dai giudici di merito circa l’esistenza delle condotte vessatorie, proponendo una diversa valutazione e richiedendo, erroneamente, un sindacato non consentito alla Corte di legittimità.

Fondo PMI creative: presentazione delle domande di agevolazione

Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto 30 maggio 2022, ha definito, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto 19 novembre 2021, le modalità attuative degli interventi previsti a valere sul Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese creative, stabilendo gli aspetti inerenti ai termini e alle modalità di presentazione della domanda e fornendo gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al settore creativo.

Le agevolazioni relative agli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e ai voucher per l’acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, della capacità dell’impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa.
Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L’Agenzia provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it), sezione “Fondo imprese creative”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:
a.1) accesso alla piattaforma informatica;
a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale;
a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica;
b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda”;
b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

 

Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto 30 maggio 2022, ha definito, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto 19 novembre 2021, le modalità attuative degli interventi previsti a valere sul Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese creative, stabilendo gli aspetti inerenti ai termini e alle modalità di presentazione della domanda e fornendo gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al settore creativo.

Le agevolazioni relative agli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e ai voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, della capacità dell’impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa.
Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L’Agenzia provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it), sezione "Fondo imprese creative", dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:
a.1) accesso alla piattaforma informatica;
a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
a.3) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale;
a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l’invio della stessa;
b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica;
b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del "codice di predisposizione domanda";
b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.