Licenziamento collettivo: violazione dei criteri di scelta

La comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo, carente con riguardo alle indicazioni circa le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si traduce nell’illegittima applicazione di tali criteri e da luogo all’annullamento del licenziamento del lavoratore, con condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Corte di Cassazione, Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800).

La Corte territoriale aveva ritenuto che il licenziamento collettivo (legge n. 223/1991) della società datrice di lavoro ad alcuni dipendenti fosse affetto da mera violazione di carattere formale in virtù della mancata indicazione – nella comunicazione diretta ai lavoratori – dei concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi ai carichi di famiglia.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso alcuni lavoratori, sostenendo che le carenze della comunicazione finale effettuata agli stessi, non costituivano mera irregolarità formale bensì violazione dei criteri di scelta, in quanto mancava la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri, idonea a consentire la valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti e, pertanto, la verifica della corretta applicazione degli stessi.

Tale motivo di ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte che ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale la comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo (art. 4, co. 9 della legge n. 223 del 1991) deve contenere puntualmente l’indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, quindi, l’esigenza di consentire il suddetto controllo impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.
Da tanto consegue che la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, dei dati relativi ai carichi di famiglia e dell’indicazione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati astrattamente ai criteri selezionati, impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, perché non offre alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.
Tali carenze, che rendono lacunosa la comunicazione, danno luogo non ad una mera “violazione delle procedure”, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale nel caso di specie, bensì ad una violazione dei criteri di scelta, che determina l’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo, carente con riguardo alle indicazioni circa le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si traduce nell'illegittima applicazione di tali criteri e da luogo all’annullamento del licenziamento del lavoratore, con condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Corte di Cassazione, Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800).

La Corte territoriale aveva ritenuto che il licenziamento collettivo (legge n. 223/1991) della società datrice di lavoro ad alcuni dipendenti fosse affetto da mera violazione di carattere formale in virtù della mancata indicazione - nella comunicazione diretta ai lavoratori - dei concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi ai carichi di famiglia.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso alcuni lavoratori, sostenendo che le carenze della comunicazione finale effettuata agli stessi, non costituivano mera irregolarità formale bensì violazione dei criteri di scelta, in quanto mancava la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri, idonea a consentire la valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti e, pertanto, la verifica della corretta applicazione degli stessi.

Tale motivo di ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte che ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale la comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo (art. 4, co. 9 della legge n. 223 del 1991) deve contenere puntualmente l’indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, quindi, l'esigenza di consentire il suddetto controllo impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.
Da tanto consegue che la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, dei dati relativi ai carichi di famiglia e dell’indicazione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati astrattamente ai criteri selezionati, impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, perché non offre alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.
Tali carenze, che rendono lacunosa la comunicazione, danno luogo non ad una mera "violazione delle procedure", come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale nel caso di specie, bensì ad una violazione dei criteri di scelta, che determina l’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Conversione DL Sostegni-ter: misure bonus edilizi

A seguito della conversione del D.L. n. 7 gennaio 2022, n. 4 in L. 28 marzo 2022, n. 25, in materia di bonus edilizi, di seguito si forniscono le misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, sanzionatorie frodi edilizie e i termini di utilizzo dei crediti d’imposta.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28)

L’articolo 28 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022, abrogato dalla L. n. 25/2022.
nello specifico, il citato articolo interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d’imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.
Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall’articolo in commento, come modificate in sede referente.
Si può versare con modello F24 anche l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Inoltre, sono posti analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.

Misure sanzionatorie frodi edilizie (art. 28-bis, co. 2)

Sono introdotte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti, ossia la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione. Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale (art. 28-ter)

L’articolo 28-ter, che riproduce il testo dell’articolo 3 del decreto legge n. 13 del 2022, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

A seguito della conversione del D.L. n. 7 gennaio 2022, n. 4 in L. 28 marzo 2022, n. 25, in materia di bonus edilizi, di seguito si forniscono le misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, sanzionatorie frodi edilizie e i termini di utilizzo dei crediti d’imposta.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28)

L’articolo 28 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022, abrogato dalla L. n. 25/2022.
nello specifico, il citato articolo interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.
Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, come modificate in sede referente.
Si può versare con modello F24 anche l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Inoltre, sono posti analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.

Misure sanzionatorie frodi edilizie (art. 28-bis, co. 2)

Sono introdotte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti, ossia la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione. Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale (art. 28-ter)

L’articolo 28-ter, che riproduce il testo dell’articolo 3 del decreto legge n. 13 del 2022, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

CIRL Panificazione Lombardia: firmato il rinnovo

Siglato il 14/3/2022, tra la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA Lombardia, la Federazione ASSIPAN Lombardia, l’ASSOPANIFICATORI FIESA Confesercenti Lombardia e la FAI-CISL Lombardia, la FLAI-CGIL Lombardia, la UILA-UIL Lombardia, il CIRL Lombardia settore panificazione quadriennio 2022-2025.

ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA PANIFICAZIONE

Le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, con la sottoscrizione del presente Contratto avviano una rimodulazione dell’impianto di finanziamento del sistema bilaterale regionale, con l’obiettivo, alla luce dell’esperienza di questi anni, di rafforzare il presidio degli RLST in un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo dell’impianto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo al contempo l’equilibrio economico finanziario di sostenibilità e funzionamento dell’Ente stesso, che rappresenta un concreto presidio di promozione e tutela del settore della panificazione lombarda e delle persone che lavorano nel comparto.
Pertanto, a favore del sistema bilaterale regionale EBIPAL, viene deciso un aumento complessivo dell’attuale dotazione (2,05%) con un più 0,35% (di cui 0,30% a carico del sistema datoriale; da calcolare e versare sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR) delle risorse destinate alla contribuzione ad EBIPAL e, al contempo, una rimodulazione del finanziamento complessivo nei diversi fondi di competenza, che dall’1/5/2022 vedrà un nuovo assetto come da tabella seguente:

DESTINAZIONE FONDO

A carico IMPRESA

A carico LAVORATORE

TOTALE

Fondo comune e di gestione 0,35% 0,35% 0,70%
Mutalizzazione integrazioni Malattia e Infortunio 0,70%   0,70%
Mutualizzazione Previdenza complementare ALIFOND 0,05%   0,05%
Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST (0,51%) 0,55%   0,55%
Comitato Formazione Continua ed Apprendistato 0,05% 0,05% 0,10%
Assistenza Contrattuale 0,15% 0,15% 0,30%
TOTALE 1,85% 0,55% 2,40%

CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI

Le imprese non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo di € 20,00 lordi per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Le imprese, a loro volta, non iscritte all’Ente Bilaterale Regionale della Panificazione, dovranno corrispondere, in aggiunta al valore nazionale sopra richiamato, ulteriori € 35,00 lordi per ciascun lavoratore e per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tali elementi retributivi non esonerano le aziende a garantire le prestazioni e le provvidenze previste dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali della panificazione.
Per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all’Ente e pertanto non va erogato.

PREMIO REGIONALE PER OBIETTIVI VARIABILE

Per il quadriennio di validità del presente contratto integrativo si conviene di determinare la misura massima erogabile annualmente nel caso della piena realizzazione degli obiettivi prefissati, che verrà riparametrata per livelli con riferimento alla scala parametrale nazionale ed avrà come riferimento i seguenti importi annui:

a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
– anno 2022 € 376,00 per il livello B4, base 100
– anno 2023 € 411,00 per il livello B4, base 100
– anno 2024 € 440,00 per il livello B4, base 100
– anno 2025 € 451,00 per il livello B4, base 100

c) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE

– anno 2022 € 482,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2023 € 521,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2024 € 553,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2025 € 566,00 per il livello 6°, base 100

PREMIO REGIONALE AD OBIETTIVI E WELFARE CONTRATTUALE

Al fine di incentivare l’adesione al fondo di previdenza complementare contrattuale ALIFOND, viene previsto che la quota di premio che sarà destinata alla previdenza complementare sarà ulteriormente incrementata del 15%. (Esempio numerico: per € 100,00 di premio ad obiettivi raggiunti se destinati ad ALIFOND saranno versati dal datore di lavoro a favore della posizione pensionistiche del lavoratore € 115,00).
Entro 45 gg. dalla firma del contratto verrà predisposta dalle parti una specifica disciplina e modulistica per permettere alle lavoratrici e lavoratori di optare per la “welfarizzazione del premio” esclusivamente a favore della previdenza integrativa contrattuale ALIFOND.

Siglato il 14/3/2022, tra la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA Lombardia, la Federazione ASSIPAN Lombardia, l’ASSOPANIFICATORI FIESA Confesercenti Lombardia e la FAI-CISL Lombardia, la FLAI-CGIL Lombardia, la UILA-UIL Lombardia, il CIRL Lombardia settore panificazione quadriennio 2022-2025.

ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA PANIFICAZIONE

Le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, con la sottoscrizione del presente Contratto avviano una rimodulazione dell’impianto di finanziamento del sistema bilaterale regionale, con l’obiettivo, alla luce dell’esperienza di questi anni, di rafforzare il presidio degli RLST in un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo dell’impianto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo al contempo l’equilibrio economico finanziario di sostenibilità e funzionamento dell’Ente stesso, che rappresenta un concreto presidio di promozione e tutela del settore della panificazione lombarda e delle persone che lavorano nel comparto.
Pertanto, a favore del sistema bilaterale regionale EBIPAL, viene deciso un aumento complessivo dell’attuale dotazione (2,05%) con un più 0,35% (di cui 0,30% a carico del sistema datoriale; da calcolare e versare sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR) delle risorse destinate alla contribuzione ad EBIPAL e, al contempo, una rimodulazione del finanziamento complessivo nei diversi fondi di competenza, che dall’1/5/2022 vedrà un nuovo assetto come da tabella seguente:

DESTINAZIONE FONDO

A carico IMPRESA

A carico LAVORATORE

TOTALE

Fondo comune e di gestione 0,35% 0,35% 0,70%
Mutalizzazione integrazioni Malattia e Infortunio 0,70%   0,70%
Mutualizzazione Previdenza complementare ALIFOND 0,05%   0,05%
Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST (0,51%) 0,55%   0,55%
Comitato Formazione Continua ed Apprendistato 0,05% 0,05% 0,10%
Assistenza Contrattuale 0,15% 0,15% 0,30%
TOTALE 1,85% 0,55% 2,40%

CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI

Le imprese non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo di € 20,00 lordi per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Le imprese, a loro volta, non iscritte all’Ente Bilaterale Regionale della Panificazione, dovranno corrispondere, in aggiunta al valore nazionale sopra richiamato, ulteriori € 35,00 lordi per ciascun lavoratore e per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tali elementi retributivi non esonerano le aziende a garantire le prestazioni e le provvidenze previste dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali della panificazione.
Per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all'Ente e pertanto non va erogato.

PREMIO REGIONALE PER OBIETTIVI VARIABILE

Per il quadriennio di validità del presente contratto integrativo si conviene di determinare la misura massima erogabile annualmente nel caso della piena realizzazione degli obiettivi prefissati, che verrà riparametrata per livelli con riferimento alla scala parametrale nazionale ed avrà come riferimento i seguenti importi annui:

a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
- anno 2022 € 376,00 per il livello B4, base 100
- anno 2023 € 411,00 per il livello B4, base 100
- anno 2024 € 440,00 per il livello B4, base 100
- anno 2025 € 451,00 per il livello B4, base 100

c) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE

- anno 2022 € 482,00 per il livello 6°, base 100
- anno 2023 € 521,00 per il livello 6°, base 100
- anno 2024 € 553,00 per il livello 6°, base 100
- anno 2025 € 566,00 per il livello 6°, base 100


PREMIO REGIONALE AD OBIETTIVI E WELFARE CONTRATTUALE

Al fine di incentivare l’adesione al fondo di previdenza complementare contrattuale ALIFOND, viene previsto che la quota di premio che sarà destinata alla previdenza complementare sarà ulteriormente incrementata del 15%. (Esempio numerico: per € 100,00 di premio ad obiettivi raggiunti se destinati ad ALIFOND saranno versati dal datore di lavoro a favore della posizione pensionistiche del lavoratore € 115,00).
Entro 45 gg. dalla firma del contratto verrà predisposta dalle parti una specifica disciplina e modulistica per permettere alle lavoratrici e lavoratori di optare per la "welfarizzazione del premio" esclusivamente a favore della previdenza integrativa contrattuale ALIFOND.

Nuovo calendario per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha previsto nuovi termini per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle (art. 10-quinquies, D.L. n. 4/2022, conv. con mod…

La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha previsto nuovi termini per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle (art. 10-quinquies, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. in L. n. 25/2022).

Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
- entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
- entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate e restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del DL Sostegni-ter.

Fisco: comunicazione per l’adempimento spontaneo dei soggetti IVA

Dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate e con i dati delle fatture elettroniche inviate, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 25 marzo 2022, n. 97188)

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra:
a) i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA;
b) i dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito per il periodo di imposta 2018.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
I dati contenuti nelle comunicazioni sono:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
e) totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate;
f) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione contenente le suindicate informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di assenza di domicilio digitale l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
c) importo della somma delle operazioni imponibili relative a:
– cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi contenute nelle fatture elettroniche;
d) ammontare delle operazioni attive imponibili che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
f) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
g) ammontare delle operazioni imponibili comunicate da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);
h) ammontare delle operazioni imponibili comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto f);
i) ammontare delle operazioni imponibili contenute nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti di cui ai punti e) e f).
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, beneficiando anche della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate e con i dati delle fatture elettroniche inviate, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. (Agenzia delle entrate - Provvedimento 25 marzo 2022, n. 97188)

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra:
a) i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA;
b) i dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito per il periodo di imposta 2018.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
I dati contenuti nelle comunicazioni sono:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
e) totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate;
f) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione contenente le suindicate informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di assenza di domicilio digitale l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell’interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
c) importo della somma delle operazioni imponibili relative a:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi contenute nelle fatture elettroniche;
d) ammontare delle operazioni attive imponibili che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
f) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
g) ammontare delle operazioni imponibili comunicate da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);
h) ammontare delle operazioni imponibili comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto f);
i) ammontare delle operazioni imponibili contenute nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti di cui ai punti e) e f).
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, beneficiando anche della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Infortuni sul lavoro: approvata la riduzione di premi e contributi assicurativi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato la riduzione dei premi e contributi speciali dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali definita dall’Inail per l’anno 2022 (Decreto 1° febbraio 2022).

Nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’INAIL definisce la riduzione percentuale dell’importo dei medesimi premi e contributi, tenuto conto dell’andamento infortunistico aziendale; detta riduzione, ai fini della legittima applicazione, deve essere approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (art. 1, co. 128, della “Legge di Stabilità 2014”).
La riduzione per l’anno 2022 è stata stabilita dall’INAIL, nella misura del 15,27 per cento, con la determinazione 21 settembre 2021, n. 238.
Tale riduzione è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto del 1° febbraio 2022, e si applica a:
– premi speciali dovuti da scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
– premi speciali dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
– contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.

La riduzione non è applicabile ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2022, l’aggiornamento delle relative tariffe.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato la riduzione dei premi e contributi speciali dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali definita dall’Inail per l’anno 2022 (Decreto 1° febbraio 2022).

Nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’INAIL definisce la riduzione percentuale dell'importo dei medesimi premi e contributi, tenuto conto dell'andamento infortunistico aziendale; detta riduzione, ai fini della legittima applicazione, deve essere approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (art. 1, co. 128, della "Legge di Stabilità 2014").
La riduzione per l’anno 2022 è stata stabilita dall’INAIL, nella misura del 15,27 per cento, con la determinazione 21 settembre 2021, n. 238.
Tale riduzione è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto del 1° febbraio 2022, e si applica a:
- premi speciali dovuti da scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
- premi speciali dovuti per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, riscossi in forma unificata dall'Inps.

La riduzione non è applicabile ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'aggiornamento delle relative tariffe.

Edilizia Artigianato Veneto: quantificato l’E.V.R.

Sottoscritto il 24/3/2022, tra CONFARTIGIANATO Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL del Veneto, il verbale per la quantificazione dell’E.V.R. per impiegati, operai e apprendisti (solo apprendistato professionalizzante) per il periodo dall’1/3/2022 al 28/2/2023.

Le Parti, ai sensi dell’art. 18 del CCRL del 3/2/2022, hanno verificato sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto, che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2021 rispetto al 2020 sono risultati positivi.
Pertanto l’E.V.R. sarà erogato alle seguenti condizioni:

1. ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
– all’impresa che lo corrisponde
– durante il periodo di misurazione dei parametri (dall’1/10/2020 al 30/9/2021)
– alla data dell’1/1/2022;

2. l’importo da erogare mensilmente corrisponde a quello risultante dalla tabella A con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1/3/2022 (gli importi sono calcolati applicando la percentuale del 4% ai minimi in essere al 1/3/2021);

TABELLA A

 

Importo annuale

Importo mensile Operai e Impiegati

Importo mensile Apprendistato professionalizzante

Impiegati 7 livello 866,28 72,19 72,19
Impiegati 6 livello 773,52 64,46 64,46
Impiegati e operai 5 livello 644,64 53,72 53,72
Impiegati e operai 4 livello 597,12 49,76 49,76
Impiegati e operai 3 livello 558,72 46,56 46,56
Impiegati e operai 2 livello 493,32 41,11 41,11
Impiegati e operai 1 livello 429,72 35,81 35,81

3. l’importo di cui alla tabella A sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di parttime durante il periodo di misurazione dei parametri di cui sopra (la frazione di mese pari o superiore a 15 gg di calendario equivale a mese intero);

4. l’importo di cui alla tabella A (eventualmente riproporzionato come da punto precedente) sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di marzo 2022 alla mensilità di febbraio 2023

5. in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data dell’1/1/2022, la quota di E.V.R. non ancora corrisposta sarà erogato in unica soluzione con l’ultimo cedolino utile;

6. la quantificazione dell’E.V.R. è omnicomprensiva di ogni istituto diretto ed indiretto e differito di origine legale e contrattuale (compreso TFR). L’E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam al lavoratore (es.superminimo assorbibile);

7. L’azienda potrà erogare l’E.V.R. nella misura ridotta pari al 25% di cui alla tabella B se ricorrono le condizioni – dopo avere esperito con esito positivo la relativa procedura come prevista dal verbale di accordo integrativo del 24/3/2022 – per l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 18 del CCRL 3/2/2022, ovvero aver utilizzato nel periodo di misurazione dei parametri periodi di CIGO (ad esclusione di Eventi meteo, Covid e Eventi oggettivamente non evitabili) per almeno 25 giornate, anche non consecutive, relativamente a tutti i dipendenti in forza nel periodo di riferimento oppure 50 giornate relativamente al 50% degli stessi calcolati come media nell’anno di riferimento.

TABELLA B

Livello

EVR ridotta annuale

EVR ridotta mensile

Impiegati 7 livello 216,57 18,05
Impiegati 6 livello 193,38 16,12
Impiegati e operai 5 livello 161,16 13,43
Impiegati e operai 4 livello 149,28 12,44
Impiegati e operai 3 livello 139,68 11,64
Impiegati e operai 2 livello 123,33 10,28
Impiegati e operai 1 livello 107,43 8,95

Sottoscritto il 24/3/2022, tra CONFARTIGIANATO Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL del Veneto, il verbale per la quantificazione dell'E.V.R. per impiegati, operai e apprendisti (solo apprendistato professionalizzante) per il periodo dall’1/3/2022 al 28/2/2023.

Le Parti, ai sensi dell'art. 18 del CCRL del 3/2/2022, hanno verificato sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto, che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2021 rispetto al 2020 sono risultati positivi.
Pertanto l'E.V.R. sarà erogato alle seguenti condizioni:

1. ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
- all'impresa che lo corrisponde
- durante il periodo di misurazione dei parametri (dall’1/10/2020 al 30/9/2021)
- alla data dell’1/1/2022;

2. l'importo da erogare mensilmente corrisponde a quello risultante dalla tabella A con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1/3/2022 (gli importi sono calcolati applicando la percentuale del 4% ai minimi in essere al 1/3/2021);

TABELLA A

 

Importo annuale

Importo mensile Operai e Impiegati

Importo mensile Apprendistato professionalizzante

Impiegati 7 livello 866,28 72,19 72,19
Impiegati 6 livello 773,52 64,46 64,46
Impiegati e operai 5 livello 644,64 53,72 53,72
Impiegati e operai 4 livello 597,12 49,76 49,76
Impiegati e operai 3 livello 558,72 46,56 46,56
Impiegati e operai 2 livello 493,32 41,11 41,11
Impiegati e operai 1 livello 429,72 35,81 35,81

3. l'importo di cui alla tabella A sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di parttime durante il periodo di misurazione dei parametri di cui sopra (la frazione di mese pari o superiore a 15 gg di calendario equivale a mese intero);

4. l'importo di cui alla tabella A (eventualmente riproporzionato come da punto precedente) sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di marzo 2022 alla mensilità di febbraio 2023

5. in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data dell’1/1/2022, la quota di E.V.R. non ancora corrisposta sarà erogato in unica soluzione con l'ultimo cedolino utile;

6. la quantificazione dell'E.V.R. è omnicomprensiva di ogni istituto diretto ed indiretto e differito di origine legale e contrattuale (compreso TFR). L'E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam al lavoratore (es.superminimo assorbibile);

7. L'azienda potrà erogare l'E.V.R. nella misura ridotta pari al 25% di cui alla tabella B se ricorrono le condizioni - dopo avere esperito con esito positivo la relativa procedura come prevista dal verbale di accordo integrativo del 24/3/2022 - per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 18 del CCRL 3/2/2022, ovvero aver utilizzato nel periodo di misurazione dei parametri periodi di CIGO (ad esclusione di Eventi meteo, Covid e Eventi oggettivamente non evitabili) per almeno 25 giornate, anche non consecutive, relativamente a tutti i dipendenti in forza nel periodo di riferimento oppure 50 giornate relativamente al 50% degli stessi calcolati come media nell'anno di riferimento.

TABELLA B

Livello

EVR ridotta annuale

EVR ridotta mensile

Impiegati 7 livello 216,57 18,05
Impiegati 6 livello 193,38 16,12
Impiegati e operai 5 livello 161,16 13,43
Impiegati e operai 4 livello 149,28 12,44
Impiegati e operai 3 livello 139,68 11,64
Impiegati e operai 2 livello 123,33 10,28
Impiegati e operai 1 livello 107,43 8,95

Lavoratori agricoli autonomi: invio domande di esonero dal 4 aprile

Differito al 4 aprile prossimo, la data per l’invio della domanda di esonero presentata dai lavoratori autonomi agricoli o dagli eredi dei predetti lavoratori. Le domande possono essere inviate dalle ore 9.00 del 4 aprile 2022 alle ore 23.59 del 4 maggio 2022.

I termini per l’invio della domanda sono validi altresì per l’invio delle domande di esonero presentate dagli eredi in caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare.
La domanda degli eredi deve essere inviata a mezzo posta certificata alla Direzione provinciale/Filiale metropolitana utilizzando il modulo “SC98”, denominato “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021”, reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) al seguente indirizzo: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
Relativamente ai lavoratori autonomi, il modulo di domanda telematico esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021 senza tenere conto degli importi provvisoriamente riconosciuti, considerato che la fruizione dell’esonero è subordinata all’esito positivo delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.
L’importo fruibile non può essere superiore alla contribuzione dovuta (al netto di altri esoneri previsti per la stessa emissione) per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.
Relativamente alla domanda presentata dall’erede del titolare deceduto si evidenzia che nel modulo di domanda “SC98” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero richiesto o, in alternativa, dovrà essere selezionata l’opzione per richiedere l’esonero nella misura massima consentita. In quest’ultimo caso (esonero richiesto nella misura massima consentita), se l’esonero è richiesto con riferimento a una sola sezione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, sezione 3.1 o sezione 3.12), non è necessario inserire alcun importo nei campi successivi, poiché l’importo massimo concedibile sarà attribuito interamente alla sezione prescelta nel modulo. Se l’esonero è richiesto con riferimento ad entrambe le sezioni (3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo), è necessario specificare l’importo richiesto con riferimento ad almeno una delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione dell’importo autorizzato tra le predette sezioni (Messaggio Inps 1373/2022).

Differito al 4 aprile prossimo, la data per l’invio della domanda di esonero presentata dai lavoratori autonomi agricoli o dagli eredi dei predetti lavoratori. Le domande possono essere inviate dalle ore 9.00 del 4 aprile 2022 alle ore 23.59 del 4 maggio 2022.

I termini per l’invio della domanda sono validi altresì per l’invio delle domande di esonero presentate dagli eredi in caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare.
La domanda degli eredi deve essere inviata a mezzo posta certificata alla Direzione provinciale/Filiale metropolitana utilizzando il modulo "SC98", denominato "Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021", reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) al seguente indirizzo: "Prestazioni e servizi" > "Moduli".
Relativamente ai lavoratori autonomi, il modulo di domanda telematico esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021 senza tenere conto degli importi provvisoriamente riconosciuti, considerato che la fruizione dell’esonero è subordinata all’esito positivo delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.
L’importo fruibile non può essere superiore alla contribuzione dovuta (al netto di altri esoneri previsti per la stessa emissione) per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.
Relativamente alla domanda presentata dall’erede del titolare deceduto si evidenzia che nel modulo di domanda "SC98" dovrà essere indicato l’importo dell’esonero richiesto o, in alternativa, dovrà essere selezionata l’opzione per richiedere l’esonero nella misura massima consentita. In quest’ultimo caso (esonero richiesto nella misura massima consentita), se l’esonero è richiesto con riferimento a una sola sezione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", sezione 3.1 o sezione 3.12), non è necessario inserire alcun importo nei campi successivi, poiché l’importo massimo concedibile sarà attribuito interamente alla sezione prescelta nel modulo. Se l’esonero è richiesto con riferimento ad entrambe le sezioni (3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo), è necessario specificare l’importo richiesto con riferimento ad almeno una delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione dell’importo autorizzato tra le predette sezioni (Messaggio Inps 1373/2022).

Approvato il rinnovo del CIRL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba) Piemonte

Lo scorso 25 marzo le Organizzazioni Sindacali FP CGIL Piemonte, la FISASCAT CISL Piemonte, la FP CISL Piemonte, la UILTuCS UIL Piemonte, la UIL FPL Piemonte, a seguito delle assemblee svoltesi nei territori per la consultazione in merito all’ipotesi di rinnovo del CIRL per il Personale dipendente dai settori Socio-Assistenziale, Socio-Sanitario ed Educativo UNEBA, considerata l’avvenuta approvazione dell’ampia maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, confermano il positivo scioglimento della riserva.

TEMPI DI VESTIZIONE

Le parti convengono che l’orario di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, in capo ai quali sussista l’obbligo di indossare, all’interno della Struttura, divise di servizio, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale sia comprensivo del tempo destinato alla vestizione e svestizione di tali indumenti e dispostivi. In tal caso, il tempo riconosciuto ai fini di tali attività è quantificato in complessivi 14 minuti giornalieri.
Le specifiche modalità applicative e di fruizione di detti tempi sono definite in sede di Istituzione, al fine di consentire l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente paragrafo entro il 1/5/2022; con l’applicazione di dette disposizioni si intendono compiutamente recepiti ed applicati gli obblighi in materia di tempi di vestizione degli indumenti di lavoro.
Nella materia di cui al presente paragrafo, sono fatte salve le eventuali intese di miglior favore che saranno raggiunte dalle parti in sede di singola Istituzione.

ELEMENTO DI GARANZIA

Il premio di risultato consiste in un’erogazione non determinata a priori e variabile, della quale sono incerti la corresponsione e l’ammontare.
Il valore economico del premio di risultato è pari ad euro 450,00 lordi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno ed è riproporzionato, per i lavoratori a tempo parziale, in base all’orario contrattuale individuale.
Il premio verrà corrisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Hanno titolo a percepire il premio di risultato le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro di almeno un mese nell’anno di competenza (in tal senso, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero).
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, ovvero coloro il cui rapporto di lavoro cessi in corso d’anno, il premio di risultato sarà riproporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro e sarà corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Il premio sarà erogato alle lavoratrici ed ai lavoratori riparametrato in ragione della presenza in servizio.
Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il premio di risultato verrà ridotto in ragione di 2 euro per ogni giorno di assenza dal lavoro.
I giorni di franchigia saranno proporzionati in dodicesimi ai mesi di lavoro effettivamente prestati.

Le parti convengono che l’erogazione dovuta nel periodo intercorrente dall’1/1/2022 al 31/12/2022 in forza del CICRL 2015-2017, a titolo di Premio di risultato per l’anno 2021, determinata nel valore teorico previsionale massimo di euro 310,00 lordi, da erogarsi a marzo 2022, sia incrementata di euro 90,00 lordi, ferma restando ogni altra disposizione prevista, in relazione a tale erogazione, dal predetto contratto di secondo livello.

WELFARE

A decorrere dall’anno 2022 gli Enti dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, entro la vigilia di Natale di ciascun anno, strumenti di welfare, individuati tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del valore di 250,00 euro, da utilizzare entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a quanto sopra le lavoratrici ed i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza alla data di concessione:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai periodi di aspettativa effettivamente fruita.
I suddetti valori sono riproporzionati in base ai mesi di servizio prestato nell’anno, non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Lo scorso 25 marzo le Organizzazioni Sindacali FP CGIL Piemonte, la FISASCAT CISL Piemonte, la FP CISL Piemonte, la UILTuCS UIL Piemonte, la UIL FPL Piemonte, a seguito delle assemblee svoltesi nei territori per la consultazione in merito all’ipotesi di rinnovo del CIRL per il Personale dipendente dai settori Socio-Assistenziale, Socio-Sanitario ed Educativo UNEBA, considerata l’avvenuta approvazione dell’ampia maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, confermano il positivo scioglimento della riserva.

TEMPI DI VESTIZIONE

Le parti convengono che l’orario di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, in capo ai quali sussista l’obbligo di indossare, all’interno della Struttura, divise di servizio, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale sia comprensivo del tempo destinato alla vestizione e svestizione di tali indumenti e dispostivi. In tal caso, il tempo riconosciuto ai fini di tali attività è quantificato in complessivi 14 minuti giornalieri.
Le specifiche modalità applicative e di fruizione di detti tempi sono definite in sede di Istituzione, al fine di consentire l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente paragrafo entro il 1/5/2022; con l’applicazione di dette disposizioni si intendono compiutamente recepiti ed applicati gli obblighi in materia di tempi di vestizione degli indumenti di lavoro.
Nella materia di cui al presente paragrafo, sono fatte salve le eventuali intese di miglior favore che saranno raggiunte dalle parti in sede di singola Istituzione.

ELEMENTO DI GARANZIA

Il premio di risultato consiste in un’erogazione non determinata a priori e variabile, della quale sono incerti la corresponsione e l’ammontare.
Il valore economico del premio di risultato è pari ad euro 450,00 lordi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno ed è riproporzionato, per i lavoratori a tempo parziale, in base all’orario contrattuale individuale.
Il premio verrà corrisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Hanno titolo a percepire il premio di risultato le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro di almeno un mese nell’anno di competenza (in tal senso, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero).
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, ovvero coloro il cui rapporto di lavoro cessi in corso d’anno, il premio di risultato sarà riproporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro e sarà corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Il premio sarà erogato alle lavoratrici ed ai lavoratori riparametrato in ragione della presenza in servizio.
Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il premio di risultato verrà ridotto in ragione di 2 euro per ogni giorno di assenza dal lavoro.
I giorni di franchigia saranno proporzionati in dodicesimi ai mesi di lavoro effettivamente prestati.

Le parti convengono che l’erogazione dovuta nel periodo intercorrente dall’1/1/2022 al 31/12/2022 in forza del CICRL 2015-2017, a titolo di Premio di risultato per l’anno 2021, determinata nel valore teorico previsionale massimo di euro 310,00 lordi, da erogarsi a marzo 2022, sia incrementata di euro 90,00 lordi, ferma restando ogni altra disposizione prevista, in relazione a tale erogazione, dal predetto contratto di secondo livello.

WELFARE

A decorrere dall’anno 2022 gli Enti dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, entro la vigilia di Natale di ciascun anno, strumenti di welfare, individuati tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del valore di 250,00 euro, da utilizzare entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a quanto sopra le lavoratrici ed i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza alla data di concessione:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai periodi di aspettativa effettivamente fruita.
I suddetti valori sono riproporzionati in base ai mesi di servizio prestato nell’anno, non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

CFP Industria conciaria: in G.U. le modalità di erogazione

Pubblicato in G.U. n. 72 del 26 marzo 2022, il decreto 30 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante la disciplina delle modalità di funzionamento del fondo di cui all’art. 8, co. 2-quater, D.L. n. 73/2021 (DL Sostegni-bis) a sostegno dell’industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario.

Le agevolazioni sono gestite da Invitalia e consistono in contributi a fondo perduto concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e possono beneficiarne le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell’industria conciaria e che alla data di presentazione della domanda, sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese.
Le suddette imprese, per accedere ai contributi devono:

– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza;
– non avere beneficiato del contributo di cui all’art. 1, co. 157 e 158, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese che:
– risultino destinatarie di sanzioni interdittive;
– i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
– nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Progetti e spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa. I progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:

– introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
b) introduzione di contenuti e processi digitali;
– minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell’utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l’abbattimento delle emissioni nell’atmosfera, per il recupero dei rifiuti;
– creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i suddetti progetti devono, in ogni caso:
– essere realizzati presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione e comunque nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
– prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila);
– garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti;
– essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relative ai seguenti investimenti:
– acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
– programmi informatici e licenze software;
– formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l’agevolazione;
– acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, (limitatamente alla creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attivita’, conoscenze e competenze relative allafiliera del settore conciario),

nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In relazione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, complessivamente nel limite del 30% dell’importo delle spese ammissibili del progetto:
– personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto;
– strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
– contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
– servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

E’, altresì, ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

– materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
– servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
– godimento di beni di terzi;
– personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
– essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.).

Non sono invece ammissibili alle agevolazioni le spese:
– relative a beni usati e a mezzi targati;
– relative ad opere edili di qualsiasi tipo;
– inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
– sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
– ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;
– relative a imposte e tasse.

Modalità accesso

Per accedere ai contributi le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del soggetto gestore e devono essere accompagnate da una proposta progettuale che deve contenere tra l’altro:
– profilo dell’impresa richiedente;
– descrizione dell’iniziativa proposta e delle finalità previste;
– descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto.

L’impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Ai fini della concessione del contributo, il soggetto gestore, verifica per ciascuna domanda di agevolazione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, la completezza e la regolarità della stessa nonché il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti e, in caso di esito positivo, procede all’istruttoria.
Le attività istruttorie sono concluse dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento delle spese, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% di quelle ammesse alle agevolazioni.

L’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a:
– consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal soggetto gestore;
– ultimare il progetto entro i termini previsti;
– corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
– custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
– adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Inoltre, eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attivita’, nonche’ variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore affinche’ proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita’ dell’iniziativa agevolata.

Revoca delle agevolazioni

È prevista la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
– verifica dell’assenza o della perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
– false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
– mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
– mancato adempimento degli obblighi;
– apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto ammesso all’agevolazione delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
– cessazione o delocalizzazione dell’attività economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
– sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia;
– variazioni valutate dal soggetto gestore come non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
– negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.

In caso di revoca totale, l’impresa beneficiaria non ha diritto all’eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l’impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dall’eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.

Pubblicato in G.U. n. 72 del 26 marzo 2022, il decreto 30 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante la disciplina delle modalità di funzionamento del fondo di cui all’art. 8, co. 2-quater, D.L. n. 73/2021 (DL Sostegni-bis) a sostegno dell’industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario.

Le agevolazioni sono gestite da Invitalia e consistono in contributi a fondo perduto concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e possono beneficiarne le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell'industria conciaria e che alla data di presentazione della domanda, sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese.
Le suddette imprese, per accedere ai contributi devono:

- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza;
- non avere beneficiato del contributo di cui all'art. 1, co. 157 e 158, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese che:
- risultino destinatarie di sanzioni interdittive;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
- che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Progetti e spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell'ambito del complessivo programma di spesa. I progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:

- introduzione, nell'attività dell'impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
b) introduzione di contenuti e processi digitali;
- minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell'utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, per il recupero dei rifiuti;
- creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i suddetti progetti devono, in ogni caso:
- essere realizzati presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione e comunque nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
- prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila);
- garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti;
- essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relative ai seguenti investimenti:
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- programmi informatici e licenze software;
- formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione;
- acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, (limitatamente alla creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attivita', conoscenze e competenze relative allafiliera del settore conciario),

nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In relazione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, complessivamente nel limite del 30% dell'importo delle spese ammissibili del progetto:
- personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto;
- strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

E', altresì, ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

- materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- godimento di beni di terzi;
- personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:
- essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.).

Non sono invece ammissibili alle agevolazioni le spese:
- relative a beni usati e a mezzi targati;
- relative ad opere edili di qualsiasi tipo;
- inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;
- relative a imposte e tasse.

Modalità accesso

Per accedere ai contributi le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del soggetto gestore e devono essere accompagnate da una proposta progettuale che deve contenere tra l'altro:
- profilo dell'impresa richiedente;
- descrizione dell'iniziativa proposta e delle finalità previste;
- descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto.

L’impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.
Ai fini della concessione del contributo, il soggetto gestore, verifica per ciascuna domanda di agevolazione, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, la completezza e la regolarità della stessa nonché il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti e, in caso di esito positivo, procede all'istruttoria.
Le attività istruttorie sono concluse dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Per le domande di agevolazione per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. L'impresa beneficiaria può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento delle spese, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% di quelle ammesse alle agevolazioni.

L'erogazione del saldo può essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche "de minimis", nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a:
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal soggetto gestore;
- ultimare il progetto entro i termini previsti;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
- custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Inoltre, eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa agevolata.

Revoca delle agevolazioni

È prevista la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
- verifica dell'assenza o della perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;
- mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
- mancato adempimento degli obblighi;
- apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto ammesso all'agevolazione delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
- cessazione o delocalizzazione dell'attività economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
- sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia;
- variazioni valutate dal soggetto gestore come non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.

In caso di revoca totale, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.