
Nella consueta circolare annuale relativa alle operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno, l’Inps fornisce chiarimenti, tra l’altro, in relazione a auto aziendali concesse a uso promiscuo, prestiti, TFR al Fondo di Tesoreria, operazioni societarie e contributo di solidarietà (INPS, Circolare 28 dicembre 2021, n. 198).
Auto aziendali concesse a uso promiscuo
Con la Legge di Bilancio 2020, è stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sono assoggettati a contribuzione (e a tassazione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.
Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e, all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.
In particolare, ai fini della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI.
Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30% in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.
Per l’anno 2021, la percentuale è elevata al 50% in caso di emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60% per i veicoli con valori di emissioni superiore a 190 g/Km.
Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Pertanto, con riferimento a contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfetaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, si applica la percentuale del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.
Prestiti ai dipendenti
Ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Attualmente la misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari a 0,00%.
Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende al Fondo di Tesoreria va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W” tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con il messaggio n. 3025/2019.
Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
|
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività. Inoltre, le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. La misura del predetto tasso è costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT sia negativa, la misura del tasso di rivalutazione deve essere comunque non inferiore all’1,5%). Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2021, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2022 (31 marzo 2022). |
TFR al Fondo di Tesoreria: rivalutazione e imposta sostitutiva
Le quote annuali di TFR – ad eccezione di quella maturata nell’anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall’ISTAT nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva fissata nella misura del 17%, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Entro il mese di dicembre 2021, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2022, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Per individuarne l’ammontare, è possibile calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.
La rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. “7W”, nonché sulle somme versate in adempimento degli obblighi illustrati con il messaggio n. 2616/2021.
Adempimenti a carico del datore di lavoro
|
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2021 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro devono determinare la rivalutazione separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda. Sull’ammontare della rivalutazione deve essere calcolata l’imposta sostitutiva del 17%. L’importo di quest’ultima è recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni <DenunciaIndividuale> e <DenunciaAziendale> dell’Uniemens. |
Operazioni societarie con trasferimento di personale
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori, e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefits.
Nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), è necessario utilizzare gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.
Il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l’elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza.
Recupero del contributo di solidarietà su previdenza complementare
Secondo la disciplina in materia di forme pensionistiche complementari, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà nella misura del 10%.
Una percentuale pari all’1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia, apprestato contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, è possibile avvalersi dei codici causale istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens, di seguito indicati.
Codice
|
Descrizione
|
L938 |
Rec.”contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005″ per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS |
L939 |
Rec. “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002 |

Nella consueta circolare annuale relativa alle operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno, l’Inps fornisce chiarimenti, tra l’altro, in relazione a auto aziendali concesse a uso promiscuo, prestiti, TFR al Fondo di Tesoreria, operazioni societarie e contributo di solidarietà (INPS, Circolare 28 dicembre 2021, n. 198).
Auto aziendali concesse a uso promiscuo
Con la Legge di Bilancio 2020, è stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sono assoggettati a contribuzione (e a tassazione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.
Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e, all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.
In particolare, ai fini della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI.
Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30% in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.
Per l’anno 2021, la percentuale è elevata al 50% in caso di emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60% per i veicoli con valori di emissioni superiore a 190 g/Km.
Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Pertanto, con riferimento a contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfetaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, si applica la percentuale del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.
Prestiti ai dipendenti
Ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Attualmente la misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari a 0,00%.
Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende al Fondo di Tesoreria va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione "7W" tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con il messaggio n. 3025/2019.
Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006 |
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività. Inoltre, le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. La misura del predetto tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT sia negativa, la misura del tasso di rivalutazione deve essere comunque non inferiore all’1,5%). Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2021, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2022 (31 marzo 2022). |
TFR al Fondo di Tesoreria: rivalutazione e imposta sostitutiva
Le quote annuali di TFR - ad eccezione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall’ISTAT nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento - al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva fissata nella misura del 17%, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Entro il mese di dicembre 2021, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2022, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Per individuarne l’ammontare, è possibile calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.
La rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. "7W", nonché sulle somme versate in adempimento degli obblighi illustrati con il messaggio n. 2616/2021.
Adempimenti a carico del datore di lavoro |
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2021 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro devono determinare la rivalutazione separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda. Sull’ammontare della rivalutazione deve essere calcolata l'imposta sostitutiva del 17%. L'importo di quest'ultima è recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni <DenunciaIndividuale> e <DenunciaAziendale> dell’Uniemens. |
Operazioni societarie con trasferimento di personale
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori, e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefits.
Nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), è necessario utilizzare gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> "2" e "2T", con l’indicazione della matricola di provenienza.
Il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l’elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza.
Recupero del contributo di solidarietà su previdenza complementare
Secondo la disciplina in materia di forme pensionistiche complementari, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà nella misura del 10%.
Una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia, apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, è possibile avvalersi dei codici causale istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens, di seguito indicati.
Codice |
Descrizione |
L938 |
Rec."contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS |
L939 |
Rec. "contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002 |